Appalto di manodopera genuino: tra prova del contenuto del contratto e esercizio del potere direttivo

Stefano Guadagno
22 Aprile 2026

In materia di interposizione di manodopera, la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 8 aprile 2026 n. 1093 individua gli elementi che debbono sussistere affinché possa configurarsi un appalto genuino e traccia i confini della prova a carico dell'appaltante.

Un gruppo di lavori avevano dedotto l’illiceità di un appalto di servizio di facchinaggio e chiesto accertarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’appaltante, deducendo l’assenza di validi contratti di appalto e l’esercizio del potere direttivo da parte dei dipendenti dell’appaltante.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda sulla base delle risultanze della prova orale che aveva accertato la genuinità dell’appalto, confermando l’autonomia del servizio oggetto di appalto ed escludendo una effettiva eterodirezione riferibile a dipendenti dell’appaltante.

La Corte d’Appello, adita dai lavoratori, muove dalla premessa che è onere della società appaltante, convenuta in giudizio, “allegare e provare, fin dalla data di inizio dell’attività lavorativa degli appellanti tutti , il contenuto dei contratti di appalto conclusi, ed evidenziare i fatti da cui desumere l’effettiva gestione di un servizio autonomo così come l’effettivo esercizio dei poteri direttivi sui ricorrenti da parte delle società appaltatrici, le capacità imprenditoriali di queste ultime nonché l’effettiva assunzione di rischio di impresa, desumibile, tra l’altro, dalle modalità attraverso cui è stato di volta in volta convenuto il corrispettivo, in modo non coincidente con il solo costo orario della manodopera impiegata nell’appalto”.

Quanto alla censura, proposta dai ricorrenti, attinente alla carenza di contratti di appalto tra l’utilizzatrice e i formali datori di lavoro di alcuni essi, la Corte evidenzia come la documentazione in atti (consistente nell’assenso dell’appaltate al subappalto) fosse sufficiente a dimostrare l’esistenza di un titolo legittimante l’esecuzione della prestazione lavorativa presso i localidell’appaltante. In ogni caso, il collegio sottolinea che l’eventuale inadempimento al divieto contrattuale di subappalto non avrebbe certamente determinato la costituzione in capo alla committente del rapporto di lavoro con gli ausiliari dell’appaltante, e ciò per il principio di relatività di efficacia dei contratti ai sensi del quale “tra le parti il contratto ha forza di legge, ma nei confronti dei terzi non produce effetti se non nei casi previsti tassativamente dal legislatore”.

In merito alla copertura contrattuale per l’intero periodo in cui i lavoratori erano stati impiegati presso l’appaltante, la Corte – richiamata la sequenza dei contratti di appalto relativi al servizio in controversia - disattende la censura di interposizione fittizia di manodopera, proposta in ragione della inesistenza di un valido titolo nel periodo intercorso tra la cessazione di efficacia di uno dei contratti di appalto (30 settembre 2018) e la formalizzazione del nuovo contratto (25 ottobre 2018), non potendo il negozio giuridico produrre effetti retroattivamente. Premesso che “la stipula del contratto di appalto non richiede l’assolvimento di oneri formali”, il Collegio conclude che “la clausola che fissa una decorrenza anticipata può ben essere interpretata con valenza ricognitiva dell’effettiva volontà dei contraenti, considerato altresì che il contratto si inserisce in una catena di accordi negoziali senza soluzione di continuità tra le parti”.

Risulta poi dirimente la considerazione della presenza nell’articolato contrattuale, di una clausola c.d. di migrazione che oneraval’appaltatore di “proseguire nella gestione del servizio appaltato anche dopo la formale cessazione del contratto e fino al subentro del nuovo appaltatore o al rinnovo del titolo negoziale”.

Su queste premesse, la Corte ritiene accertato “il titolo in base al quale gli appellanti, formalmente dipendenti di diversa società, avessero reso la propria opera all’interno della (…) e nell’interesse di quest’ultima”.

Il titolo, infatti, è ritenuto “indispensabile al fine di verificare la genuinità e liceità della scissione tra datore di lavoro formale e utilizzatore delle prestazioni lavorative” e “l’eventuale assenza di accordi tra le Società, effettive utilizzatrici delle prestazioni dei lavoratori, e le Società, intermediarie che hanno proceduto alle assunzioni, ai fini dell'affidamento della gestione di particolari settori di attività interni al ciclo produttivo, si sarebbe diversamente risolta nella conferma del generale principio di individuazione del datore di lavoro nel soggetto che utilizza la prestazione lavorativa in base alla norma inderogabile dettata dall'art. 2094 c.c., che si riferisce alla collaborazione “nell'impresa” alle dipendenze dell'“imprenditore”, tipicamente individuato in colui che organizza i fattori della produzione”.

Ciò premesso, “poiché la diversità dei soggetti datori di lavoro risulta legittimata dagli accordi in atti, essendo gli appellanti assunti alle dipendenze di soggetto riconducibile ai contraenti individuabili nei contratti prodotti dall’appellante incidentale, e considerato in ogni caso che l’eventuale violazione del patto contrattuale contenente il divieto del subappalto non produce l’effetto auspicato dagli appellanti, e cioè la costituzione del rapporto di lavoro degli ausiliari dell’appaltatore in capo al committente”, la Corte passa a verificare la “riconducibilità del rapporto di fatto, al formale datore di lavoro, anche in relazione alle mansioni affidate e alla loro riconducibilità o meno all’oggetto del contratto di appalto”.

In tale indagine, il Collegio richiama i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua dei quali, “in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente” (Cass. Sez. Lav. n. 25 giugno 2020, n. 12551).

Sui c.d. appalti leggeri la giurisprudenza di legittimità – v. Cass. n. 23615 del 27 ottobre 2020 (con commento sul nostro sito, Appalti "leggeri": se vi è l’effettiva gestione dei dipendenti l’appalto è genuino) - ha chiarito che, se negli appalti che richiedono l’impiego di importanti mezzi o materiali, cd. "pesanti", il requisito dell’autonomia organizzativa deve essere calibrato, se non sulla titolarità, quanto meno sull’organizzazione di questi mezzi; negli appalti cd. "leggeri", nei quali l’attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, è invece sufficiente che sussista, in capo all'appaltatore, una effettiva gestione dei propri dipendenti.

La stessa Corte d’Appello di Roma, in vicenda analoga, con sentenza sentenza n. 1733 del 16 maggio 2024 (commentata sul nostro sito, Appalto endoaziendale: lecito se la gestione dei lavoratori rimane in capo all’appaltatrice) ha chiarito che “in tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro non è sufficiente, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto”.

In applicazione di tali principi, passate in rassegna le risultanze della prova orale, la sentenza in commento ritiene che “la prestazione lavorativa, oltre che formalizzata con le ditte appaltatrici fosse anche di fatto, diretta e organizzata dalle stesse”.

In particolare, è emerso che:

  • la gestione amministrativa del rapporto lavorativo era rimessa interamente all’appaltatrice (gestione ferie, permessi, ecc,)
  • l’organizzazione del rapporto di lavoro era affidata a responsabili individuati dalla stessa appaltatrice, i quali solo interloquivano direttamente con referenti dell’appaltante e impartivano direttive ai ricorrenti;
  • le mansioni svolte dai ricorrenti non erano fungibili rispetto a quelle dei dipendenti dell’appaltante, avendo invece i primi sempre svolto l’attività di cui al capitolato dei contratti appalto;
  • i contatti diretti tra i dipendenti dell’appaltatrice e personale dell’appaltante, ascrivibili a ragioni di urgenza, potevano essere riconducibili a “fisiologiche interlocuzioni derivanti dall’esecuzione del contratto di appalto – specie se di natura c.d. endoaziendale – senza superare l’ambito della necessaria collaborazione”;
  • l’appaltante aveva, peraltro, sempre invitato il proprio personale a “rispettare l’esternalità del servizio al punto da invitare anche con comunicazioni formali i propri dipendenti a non avere interlocuzioni dirette con i dipendenti delle società appaltatrici”, sanzionando il mancato rispetto di tale direttiva.

Sulla base di tali argomenti la Corte afferma la genuinità dell’appalto e rigetta la domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’appaltante.

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