Biglietto aereo acquistato online e giurisdizione in caso di danno per perdita dei bagagli

Maria Santina Panarella
30 Settembre 2026

L’acquisto online di un biglietto aereo non implica che il giudice del luogo di residenza del passeggero sia competente a conoscere dell’azione per il risarcimento del danno in caso di perdita di bagagli.

Così la Corte di Giustizia UE ha riferito di aver deciso una controversia in argomento con comunicato stampa del 17 settembre 2026.

Secondo la Corte (sentenza 17 settembre 2026, C-876/24), poiché il trasporto dei bagagli costituisce un servizio accessorio, il contratto rilevante ai fini della determinazione del giudice competente è quello del trasporto aereo del passeggero.

La sentenza ha così enunciato questi principi:

“1)      L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, letto in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2027/97, come modificato, deve essere interpretato nel senso che:

l’articolo 33, paragrafo 1, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata a nome di quest’ultima con la decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, disciplina la determinazione dei giudici territorialmente competenti a conoscere di un’azione per il risarcimento del danno in caso di perdita dei bagagli durante un trasporto aereo effettuato tra due aeroporti situati nel territorio di un unico Stato membro, proposta da una persona residente in tale Stato membro contro un vettore aereo dell’Unione europea avente la propria sede sociale in detto Stato membro.

2)      L’articolo 33, paragrafo 1, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata a nome di quest’ultima con la decisione 2001/539 del Consiglio,

3)      deve essere interpretato nel senso che:

4)      qualora il contratto di trasporto aereo di un passeggero sia stato concluso online, il giudice della residenza principale e permanente di tale passeggero non è competente a conoscere di un’azione di risarcimento nei confronti di un vettore aereo per il danno derivante dalla perdita dei bagagli di detto passeggero in base al foro di competenza territoriale corrispondente al «luogo in cui [il vettore] possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto».

5)      L’articolo 33, paragrafo 1, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata a nome di quest’ultima con la decisione 2001/539,

6)      deve essere interpretato nel senso che:

7)      il «luogo in cui [il vettore] possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto» si riferisce al luogo in cui il vettore possiede l’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto di trasporto aereo del passeggero, anche quando l’azione di risarcimento riguarda il danno derivante dalla perdita dei bagagli di tale passeggero e il contratto di trasporto di tali bagagli è stato concluso da un’impresa di tale vettore situata in un altro luogo”.

Qui il testo integrale della sentenza.

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