L’INPS, con circolare n. 92 del 4 settembre 2026, riconosce la tutela previdenziale anche per il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio del certificato medico, a condizione che il certificato stesso attesti che la malattia è iniziata il giorno prima della visita ambulatoriale o sia rilasciato a seguito di visita domiciliare.
Il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia dal giorno immediatamente precedente alla data di rilascio del certificato medico è escluso nel caso in cui tale giorno non sia festivo infrasettimanale e non cada di sabato o di domenica, in quanto in tali casi è garantita la continuità assistenziale.
L’indicazione operativa fornita dalla Circolare in esame costituisce una revisione delle precedenti linee applicative in materia, in forza delle quali il primo giorno dell’evento veniva computato, in generale, dalla data di rilascio della certificazione medica.
L’interpretazione evolutiva della disciplina del computo del primo giorno di malattia risponde, per espressa indicazione nella Circolare in commento, alla esigenza di “garantire che la tutela previdenziale del lavoratore rimanga effettiva ed equa, anche in relazione alle ipotesi in cui, per motivi organizzativi o assistenziali, il medico curante sia nell’impossibilità di recarsi entro il giorno successivo al domicilio del lavoratore o di riceverlo presso il proprio studio, anche a causa della prassi ormai in uso di programmare l’accesso presso gli ambulatori per evitare sovraffollamenti nelle sale di attesa a tutela dei pazienti”.