La Tabella Unica Nazionale di cui al d.P.R. n. 12/2025 costituisce parametro privilegiato per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione della salute anche per sinistri anteriori al 5 marzo 2025 e diversi da quelli derivanti dalla circolazione stradale o dalla responsabilità sanitaria. Il giudice può discostarsene, applicando tabelle di elaborazione giurisprudenziale, soltanto in presenza di circostanze del tutto peculiari del caso concreto, da indicare con motivazione puntuale e specifica.
Questi sono i principi espressi dalla giurisprudenza di merito in una recente pronuncia (Tribunale di Milano, 11 settembre 2026, n. 7008) che si inserisce, in questo modo, nel solco tracciato da Cass. n. 8630/2026 (ne avevamo parlato in T.U.N. e danno alla salute per sinistri verificatisi prima del D.P.R. 12/2025: la pronuncia della Cassazione).
La vicenda aveva preso le mosse dalla richiesta risarcitoria avanzata dall’originaria attrice nei confronti di una società sportiva dilettantistica e di un insegnante per i danni subiti in conseguenza di un sinistro occorso durante una lezione di prova di equitazione.
Il Giudice, nell’accogliere la domanda, ha premesso che la responsabilità della convenuta avesse natura contrattuale e che, dunque, la domanda dovesse essere analizzata anche ai sensi dell’art. 1218 c.c.
All’esito dell’istruttoria testimoniale svolta, secondo il Tribunale, il centro ippico non aveva fornito la prova dell’esatto adempimento né della non imputabilità dell’inadempimento (nella cui nozione rientrano, secondo la pronuncia, eventuali sinistri dipendenti dall’animale).
La decisione si segnala, in particolare, nella parte in cui si è occupata del quantum risarcitorio nella prospettiva del confronto tra la T.U.N. e le altre tabelle di elaborazione giurisprudenziale.
Dopo aver riportato ampi passaggi di Cass. n. 8630/2026, il Tribunale ha affermato che, nel caso di specie, le parti non avevano allegato circostanze di fatto idonee a giustificare la disapplicazione della T.U.N. e, comunque, la questione dell’applicazione della medesima sarebbe sollevabile d’ufficio.
Da qui la conclusione secondo la quale, nella vicenda affrontata, non vi erano “circostanze del tutto peculiari”, relative alla dinamica del sinistro o al danno conseguenza, che potessero giustificare lo scostamento dalla T.U.N.