In tema di responsabilità sanitaria, l'incompletezza della cartella clinica può essere valorizzata dal giudice, in applicazione del principio di vicinanza alla prova, quale elemento presuntivo idoneo a ritenere provato il nesso causale tra la condotta del sanitario e il danno, quando proprio le omissioni documentali abbiano impedito di accertare il nesso eziologico. È tuttavia necessario che il sanitario abbia posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare l'evento dannoso. Entro tali rigorosi limiti, l'incertezza derivante dalla lacuna documentale non può risolversi a vantaggio del professionista cui la lacuna sia imputabile, ma opera a favore del paziente che deduca il danno.
Con questi principi la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di responsabilità sanitaria e cartella clinica incompleta (ord. 1° settembre 2026, n. 24912).
Nei rigorosi limiti citati – ribadisce la Corte - la valenza dell'incompletezza della cartella, attraverso il mezzo presuntivo che integra il riflesso del principio della vicinanza probatoria, si risolve coerentemente a favore di chi deduce di essere stato danneggiato. Diversamente, “la stessa verrebbe a giovare proprio a colui che, rimanendo inadempiente rispetto al proprio obbligo di diligenza, ha determinato quella lacuna, che, diversamente opinando, impedirebbe di accertare la sua responsabilità”.
In argomento si veda anche La difettosa tenuta della cartella clinica non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente nonché Responsabilità sanitaria: che valore ha la cartella clinica incompleta?