Smart working: dal 1°aprile si torna alla disciplina ordinaria

L’art. 18 bis della legge 191 del 2023, di conversione del “Decreto Anticipi ” (d.l..145 del 2023) aveva previsto la proroga fino al 31 marzo 2024, e per il solo settore privato, di alcune previsioni agevolative in tema di smart working in favore dei lavoratori con almeno un figlio under 14 e dei lavoratori c.d. “fragili”.

Il regime previsto per queste due categorie consisteva in una semplificazione, potendo tali lavoratori svolgere la prestazione in modalità smart anche in assenza di veri e propri accordi individuali scritti, nonché in una maggiore tutela, trattandosi, nella sostanza, di un diritto riconosciuto in capo al singolo lavoratore, a condizione, ovviamente, che tale modalità fosse compatibile con le caratteristiche della prestazione. 

In assenza di ulteriori proroghe, dal 1° aprile 2024 si tornerà, invece, alla disciplina ordinaria e, dunque, a quella contenuta nella l. n. 81/2017 in materia di lavoro agile.

Si dovrà, dunque, tornare a parlare non tanto di diritto allo smart working, quanto piuttosto di una “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato” (cfr. art. 18). Al più, si potrà richiamare la priorità riconosciuta alle richieste formulate in tal senso dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità, come introdotta nel comma 3 bis del medesimo articolo dal d.lgs. n. 105/2022 (per un approfondimento, si veda Conciliazione attività lavorativa e vita privata per genitori e prestatori di assistenza: in vigore le nuove disposizioni).

Lo svolgimento del lavoro in modalità agile dovrà, dunque, e di nuovo, essere previsto da un accordo scritto (art. 19, Forma e recesso) che dovrà disciplinare l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore.

Inoltre, l’accordo, che sia stipulato a tempo determinato o indeterminato, dovrà:

  • individuare i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
  • disciplinare l’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni (art. 21 – Poteri di controllo e disciplinare);
  • individuare le condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.

Tra le altre cose, si rammenta l’obbligo del datore di lavoro di comunicare tramite il portale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali l’inizio o la proroga del periodo di lavoro agile entro cinque giorni successivi dall’inizio della prestazione, pena una sanzione da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore.

In argomento, si richiama anche Smart working nel settore privato. Governo e Parti sociali hanno firmato il Protocollo: ecco cosa prevede.

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Maria Santina Panarella
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