Risoluzione del rapporto di lavoro per fatti concludenti: termine minimo di 15 giorni e ricostituzione del rapporto non automatica

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riscontrando la richiesta avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro in merito alla circolare n. 6/2025 recante le prime indicazioni in materia di risoluzione di rapporto di lavoro (per una panoramica generale si rinvia a Disposizioni in materia di lavoro: ecco le prime indicazioni operative del Ministero del Lavoro relative alla l. 203/2024), ha reso alcuni chiarimenti.

In primo luogo, la nota del 10 aprile 2025 (qui il testo) conferma che il limite legale di quindici giorni di assenza ingiustificata prevista per l’operatività della risoluzione di fatto del rapporto di lavoro ha natura residuale e che opera solo in mancanza di previsione nel CCNL.

Tuttavia, secondo il Ministero, l’espressione utilizzata dal legislatore, per il quale il termine di quindici giorni deve ritenersi “in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni”, farebbe propendere, prudenzialmente, per una soluzione interpretativa che escluda la possibilità di prevedere termini inferiori da parte della contrattazione collettiva.

Benché il tenore letterale della norma non disponga espressamente l’inderogabilità del termine di quindici giorni – si legge nella nota – la disposizione non consente interpretazioni peggiorative della posizione del lavoratore e rende, quindi, necessario contemperare il principio della libertà contrattuale delle parti sociali con l’indispensabile esigenza di tutela dei lavoratore da una definitiva espulsione dal contesto lavorativo priva di una adeguata giustificazione, al fine di evitare effetti abusivi o distorsivi sul rapporto di lavoro.

Il Ministero ha poi risposto al chiarimento su quali siano le conseguenze nel caso in cui il datore di lavoro non proceda al ripristino del rapporto di lavoro, ritenendo insufficiente la prova offerta dal lavoratore o non condividendo la verifica dell’Ispettorato o, ancora, nell’ipotesi di presentazione delle dimissioni per giusta causa successivamente alla procedura menzionata.

Il Ministero ha distinto, a questo riguardo, le diverse ipotesi prospettate. In particolare:

  1. qualora, superato il termine per l’assenza ingiustificata e comunicata la circostanza all’Ispettorato territorialmente competente, quest’ultimo verifichi l’insussistenza dei presupposti richiesti dal nuovo co. 7 bis dell’art. 26 d. lgs. 151/2015, il rapporto di lavoro dovrà pur sempre essere ricostituito per iniziativa del datore di lavoro. Nel caso in cui quest’ultimo ritenga comunque non valide le ragioni del lavoratore, non può operare alcuna automaticità della ricostituzione del rapporto;
  2. nel caso in cui il lavoratore, successivamente all’avvio della procedura, ma prima che la stessa abbia prodotto il suo effetto ‘dimissivo’, comunichi le proprie dimissioni, queste ultime produrranno gli effetti previsti dalla legge dal momento del loro perfezionamento. Nell’eventualità, poi, che le dimissioni siano state rassegnate per giusta causa, la verifica della sussistenza delle ragioni sottostanti alla decisione di interrompere il rapporto potrà essere oggetto di successivo contraddittorio tra le parti presso le competenti sede (compresa, ovviamente, la sede giudiziale).
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Maria Santina Panarella
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