Misure urgenti in materia di giustizia

Il decreto-legge n. 117 dell’8 agosto 2025, recante Misure urgenti in materia di giustizia è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183/2025 ed è entrato in vigore il 9 agosto 2025. Il decreto ha espressamente richiamato, tra le altre, la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre “disposizioni che incidono sull'organizzazione giudiziaria e sul processo civile per agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza entro il termine del 30 giugno 2026”.

Si segnalano, in particolare, le seguenti novità:

  • modifiche al codice di procedura civile.  L’art. 7 ha previsto la sostituzione del 4° co. dell’art. 445 - bis c.p.c. (norma dedicata all’accertamento tecnico preventivo obbligatorio nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità) con il seguente testo:

Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest’ultimo, determina   la   sospensione   del procedimento fino alla scadenza del termine previsto dal quarto periodo.  La   sospensione   non   impedisce   l'espletamento   della consulenza. Il deposito della consulenza tecnica di ufficio è comunicato dalla cancelleria alle parti.  Queste ultime, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, devono depositare la relativa dichiarazione”.

L’obiettivo è quello di rendere la procedura più snella, riducendo tempi e formalità;

  • modifiche in materia di pagamento degli indennizzi di cui alla l. 89/2001. L’art.9 ha apportato le seguenti modifiche:

all'articolo 4, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “In ogni caso la domanda può essere proposta in pendenza del processo quando è superato il termine ragionevole di durata dello stesso”;

    b) all'articolo 5-sexies sono   apportate le seguenti

modificazioni:

      1) al comma 1-bis, al primo periodo, dopo le parole: “domanda di equa riparazione” sono aggiunte le seguenti: a pena di decadenza» e il secondo periodo è soppresso;

      2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        “2. Decorsi due anni dalla dichiarazione precedentemente resa a norma del comma 1, la pubblica amministrazione può chiederne il rinnovo. In caso di richiesta di rinnovo il creditore presenta la dichiarazione o la documentazione allegata con le modalità previste

dai decreti di cui ai commi 3 e 3-bis”;

      3) al comma 4, le parole: “Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione” sono sostituite dalle seguenti: “Ferma la decadenza di cui al comma 1-bis, nel caso di incompleta o irregolare trasmissione”;

      4) al comma 12, secondo periodo, le parole: “anche in deroga al disposto del comma 9” sono soppresse;

      5) il comma 12-bis è sostituito dal seguente: “12-bis. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge fino al 31 dicembre 2021, rinnovano la dichiarazione

di cui al comma 1 utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro il 30 ottobre 2026, a pena di decadenza. Fino al 21 gennaio 2027, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i

giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi”;

      6) dopo il comma 12-bis sono aggiunti i seguenti:

        “12-ter.  I creditori di somme liquidate a norma della presente legge nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e l'entrata in vigore della presente disposizione, qualora non vi abbiano provveduto, presentano la dichiarazione di cui al comma 1, utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro un anno dalla entrata in vigore della presente disposizione, a pena di decadenza.

        12-quater. Entro un mese dalla entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero della giustizia dà notizia dell'onere di rinnovo o di presentazione della dichiarazione a pena di decadenza, stabilito dai commi 1-bis, 12-bis e 12-ter, mediante avviso pubblicato sul proprio sito   internet   istituzionale   e comunicato telematicamente, presso il domicilio digitale, alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206, e alle organizzazioni e associazioni iscritte nell'elenco di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle

disposizioni per l’attuazione del codice di procedura   civile. L'avviso di cui al primo periodo è altresì comunicato al Consiglio nazionale forense per la diffusione presso gli ordini territoriali”.

L’obiettivo è, da un lato, quello di velocizzare i pagamenti e, dall’altro, quello di tentare di prevenire nuove condanne da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo.

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Maria Santina Panarella
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