Legittimo il pignoramento dell’INPS sulle pensioni per il recupero degli indebiti previdenziali e delle omissioni contributive

Secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 216 del 30 dicembre 2025), la disciplina che consente all’INPS di pignorare le pensioni per il recupero degli indebiti previdenziali e delle omissioni contributive è legittima.

Da quanto si evince dalla sentenza, con ordinanza del 3 aprile 2025, il Tribunale ordinario di Ravenna, sezione civile, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale)[1], in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.

Secondo il giudice a quo, quando l’INPS agisce trattenendo il quinto dalla pensione del proprio debitore non è tenuta a rispettare la fascia di impignorabilità di cui all’art. 545, settimo comma, c.p.c., che, viceversa, rappresenterebbe “un minimo vitale che si [sarebbe andato] delineando nel tempo a garanzia del sostentamento del debitore-pensionato nell’ambito della procedura espropriativa (della pensione) presso terzi (laddove INPS è il terzo debitor debitoris)”.

Ad avviso del Tribunale di Ravenna, il legislatore non avrebbe operato un coordinamento fra le modifiche apportate all’art. 545 c.p.c. e l’art. 69 della legge n. 153 del 1969, in tema di recupero dell’indebito INPS, sicché “la somma che [l’INPS] può trattenere e quindi compensare (a soddisfacimento del proprio credito) nel momento in cui paga un trattamento pensionistico è superiore, di molto, rispetto a quella che qualunque altro creditore può ottenere, in sede esecutiva, sulla pensione del proprio debitore”.

Ciò determinerebbe una violazione sia dell’art. 3 Cost. – per irragionevole disparità di trattamento rispetto all’art. 545, settimo comma, c.p.c. e per irragionevolezza intrinseca – sia dell’art. 38, secondo comma, Cost.

La Corte Costituzionale ha reputato le questioni non fondate.

Nel richiamare il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, la Corte ha rammentato che l’art. 69 della legge n. 153 del 1969 era stato introdotto – a tutela dei richiamati crediti INPS – in un momento storico nel quale la regola generale era quella della impignorabilità delle pensioni e che tale disciplina era stata già censurata nel 2002.

Nessuno dei presupposti argomentativi evocati è stato condiviso dalla Corte.

La tesi che ravvisava una irragionevole disparità di trattamento fra creditori nella diversità di disciplina dell’art. 69 della legge n. 153 del 1969 rispetto all’art. 545, settimo comma, c.p.c. è stata reputata non condivisibile, trattandosi “del semplice rapporto fra una norma generale, l’art. 545, settimo comma, cod. proc. civ., e una norma speciale, quella censurata, i cui tratti peculiari confutano l’idea di una necessaria omologazione alla disciplina codicistica” alla luce del fatto che l’art. 69 della legge n. 153 del 1969 rinviene la propria giustificazione nella specificità dei crediti oggetto della normativa, in quanto correlati a un interesse di carattere generale.

Non deve poi trascurarsi – secondo la Corte - che il legislatore garantisce una particolare tutela al pensionato obbligato, stabilendo rigorose condizioni per rendere ammissibile il recupero degli indebiti. Il pensionato, infatti, è tenuto a restituire quanto indebitamente percepito solo in caso di dolo, anche omissivo, e deve corrispondere gli interessi unicamente nell’ipotesi di dolo commissivo.

La medesima disciplina viene peraltro applicata, in giurisprudenza, anche a talune ipotesi di omesse contribuzioni.

Ne deriva che il regime dei crediti oggetto della norma censurata è intriso anche di una funzione deterrente, nell’ambito di una disciplina caratterizzata in generale dall’esigenza di non perdere risorse necessarie ad alimentare lo stesso sistema pensionistico.

La tesi secondo cui la soglia di impignorabilità, prevista dall’art. 545, settimo comma, c.p.c., servirebbe a garantire ai titolari di pensione un minimo vitale, correlato all’art. 38, secondo comma, Cost., è stata reputata non convincente, atteso che la norma codicistica, adottando una soglia pari al doppio dell’assegno sociale e comunque non inferiore a euro 1.000, non ha inteso garantire il minimo vitale.

Di conseguenza, l’art. 69 della legge n. 153 del 1969, là dove omette di rifarsi al richiamato meccanismo, non intacca affatto un limite inviolabile e, dunque, non palesa alcuna irragionevolezza intrinseca.

Infine, la Corte non ha condiviso neppure la tesi secondo cui la norma censurata, introducendo una deroga all’art. 545, settimo comma, c.p.c., automaticamente violerebbe il principio costituzionale racchiuso nell’art. 38 della Costituzione.

In primo luogo, la soglia di impignorabilità identificata dalla richiamata disciplina codicistica non costituisce una soluzione costituzionalmente obbligata, imposta dall’art. 38, secondo comma, Cost.

Di conseguenza, la mancata inclusione dei crediti da indebiti previdenziali e da omissioni contributive nell’alveo di tale disciplina generale non equivale affatto ad una violazione della citata previsione costituzionale.

In secondo luogo, il peculiare bilanciamento di interessi effettuato dal legislatore con l’art. 69 della legge n. 153 del 1969, lungi dal violare l’art. 38, secondo comma, Cost., si collega, viceversa, “al rilievo attribuito all’interesse generale all’equilibrio e alla stabilità del sistema pensionistico, che rinviene il proprio fondamento giustappunto nel richiamato principio costituzionale”.

In conclusione, la Corte ha ritenuto che la regola speciale di cui all’art. 69 della legge n. 153 del 1969 non evidenzia una irragionevole disparità di trattamento rispetto a quella generale racchiusa nell’art. 545, settimo comma, c.p.c., e che non risulta di per sé manifestamente irragionevole, né è lesiva dell’art. 38, secondo comma, Cost.


[1] La norma censurata dispone, al primo comma, che “[l]e pensioni, le indennità spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni, di cui all’articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l’Istituto nazionale della previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall’Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive”. La disposizione precisa, al secondo comma, che “[p]er le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo”.

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Maria Santina Panarella
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