Le immagini della videosorveglianza di sicurezza non sono utilizzabili ai fini disciplinari in assenza di trasparenza del trattamento

Secondo il Garante della Privacy, il trattamento di dati personali mediante un dispositivo video utilizzati anche a fini disciplinari, in assenza di trasparenza nei confronti degli interessati, è illecito.

Con provvedimento n. 10013356 dell’11 aprile 2024, un Comune è stato sanzionato con la multa di tre mila euro per l’illecito trattamento dei dati.

Una dipendente, con segnalazione presentata al Garante, aveva lamentato l’installazione di un sistema di videosorveglianza nella sede del Comune, in prossimità dei sistemi di rilevazione delle presenze ed

 in assenza dell’accordo con le organizzazioni sindacali, nonché l’impiego di tale sistema per

 l’effettuazione di specifiche contestazioni disciplinari alla lavoratrice in ordine al mancato rispetto dell’orario di servizio e alla violazione dei doveri d’ufficio.

Dopo aver ricostruito gli esiti dell’attività istruttoria e la normativa in materia di protezione dei dati, il Garante ha rammentato di aver già evidenziato, in più occasioni, richiamando anche la  giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che la videosorveglianza nei contesti lavorativi, tanto privati quanto pubblici, può essere giustificata solo nel rispetto delle garanzie previste dalla legge nazionale applicabile, in mancanza delle quali costituisce un'interferenza illecita nella vita privata del dipendente, ai sensi dell'art. 8, par. 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Pertanto, il rispetto dell’art  4, comma 1 dello Statuto dei lavoratori – che, come noto, stabilisce che “gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali […]. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, […] della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro” - anche per effetto del rinvio ad esso contenuto nell’art. 114 del Codice in materia di protezione dei dati personali, costituisce condizione di liceità del trattamento dei dati personali

Qui il testo del provvedimento.

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Maria Santina Panarella
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