Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato una Società che, dopo la cessazione del rapporto, aveva aperto e svuotato l’armadietto assegnato ad un lavoratore, registrando l’operazione e distruggendo gli effetti personali rinvenuti (provvedimento n. 462/2026).
Il provvedimento ha ricordato che la funzione dell’armadietto personale è quella di custodire abbigliamento e accessori utilizzati per recarsi sul posto di lavoro, nonché oggetti e/o elementi utili, anche nelle pause consentite dell’attività lavorativa o al termine dell’orario di lavoro, dai quali è certamente possibile trarre informazioni riguardanti una persona fisica - identificata quale assegnataria dell’armadietto - relative a stati propri dell’interessato (anche di salute) o sue situazioni personali, abitudini e/o preferenze. Tali informazioni rientrano quindi nella definizione di “dato personale” contenuta nell’art. 4, n. 1) del Regolamento: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente”.
Secondo il Garante, nel caso di specie, l’apertura dell’armadietto e l’attività di ricognizione del suo contenuto e degli effetti ivi presenti, nonché la memorizzazione, attraverso una ripresa video destinata a inventariare, a tutela della Società, gli effetti rinvenuti, aveva comportato un trattamento – illecito - di dati personali.