La riforma del lavoro sportivo: i punti cardine delle nuove norme tra tutele e adempimenti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con il Ministero per lo Sport e i Giovani, ha pubblicato un vademecum relativo alla riforma del lavoro sportivo entrata in vigore lo scorso luglio. Nel documento, senz’altro utile, sono contenute anche le FAQ.

I punti cardine della riforma

Questi sono i punti cardine della riforma come ricordati nel documento:

  • viene fornito l’identikit del lavoratore sportivo che è indipendente dalla natura professionistica o dilettantistica dell’attività svolta, e si chiariscono le tipologie contrattuali utilizzabili, con le relative disposizioni in materia di controlli sanitari e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  • il lavoro subordinato in ambito sportivo acquisisce una disciplina che tiene in considerazione le specificità del settore, in deroga alla disciplina ordinaria;
  • si prevedono differenziazioni nelle regole applicabili nell’area del professionismo e a quello del dilettantismo;
  • le prestazioni sportive dei volontari hanno una disciplina specifica che aiuta a tenere separato l’àmbito del rapporto di lavoro da quello veramente personale, spontaneo e gratuito del volontariato. I volontari non sono lavoratori sportivi;
  • si disciplina il trattamento pensionistico e sono inserite delle tutele ad hoc per l’assicurazione contro gli infortuni;
  • si interviene sul trattamento tributario dei contratti in ambito sportivo, con un trattamento agevolato soprattutto nel dilettantismo.

Chi è il lavoratore sportivo?

Il lavoratore sportivo è:

  • l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.A. o di altro soggetto tesserato;
  • ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, anche paralimpiche, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva. Sono escluse le mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Il rapporto di lavoro subordinato sportivo

Per quanto riguarda la disciplina sostanziale del rapporto,  al contratto di lavoro subordinato sportivo non si applicano alcune disposizioni applicabili alla generalità dei rapporti di lavoro subordinato, tra cui quelle relative ai licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo o per giusta causa, quelle in materia di autorizzazione all’utilizzo di impianti audiovisivi, i divieti di accertamenti sanitari, le norme a tutela delle mansioni e quelle relative ai procedimenti disciplinari.

Il contratto di lavoro subordinato sportivo può prevedere un termine del rapporto purché non superiore a 5 anni.

Inoltre, è possibile stipulare contratti di apprendistato per la formazione dei giovani atleti non solo sportiva ma anche culturale ed educativa e in vista dell’accesso all’attività lavorativa, nelle forme e nei termini previsti dal decreto legislativo n. 36/2021. I rapporti di apprendistato sportivo si risolvono automaticamente al termine del periodo formativo fissato nel contratto, diversamente da quanto è previsto dalla disciplina generale dell’apprendistato

L’assicurazione Inail contro gli infortuni

Si rivolge a chi:

  1. ha un contratto subordinato in qualsiasi ambito, compresi i giovani atleti assunti in apprendistato;
  2.  i collaboratori amministrativo-gestionali nell’area del dilettantismo.

Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa continua ad applicarsi la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’articolo 51 della legge 27 dicembre 2022 n. 289.

Per tutte le altre categorie, si attivano le assicurazioni previste dalle specifiche discipline del settore d’appartenenza.

I controlli sanitari

Il lavoratore sportivo deve essere sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell’esercizio delle attività sportive.

 L’idoneità alla mansione prevista, se non riferita all’attività sportiva, deve essere rilasciata dal medico competente che utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo.

Per i lavoratori che ricevono compensi inferiori ai 5mila euro è prevista una semplificazione: possono beneficiare della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro con focus sull’attività svolta.

Gli adempimenti obbligatori per i committenti nel dilettantismo

Associazioni, società, Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata, enti di promozione sportiva, associazioni benemerite – anche paralimpiche – Coni, Cip e società Sport e Salute Spa hanno l’obbligo di inviare la comunicazione obbligatoria Unilav-sport o attraverso il portale del Ministero del Lavoro o tramite il Registro delle attività sportive dilettantistiche.

Qui il testo integrale di La riforma del lavoro sportivo – I punti cardine delle norme tra tutele e adempimenti

Altri articoli di 
Maria Santina Panarella
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram