Ai fini dell’esercizio della facoltà di chiedere all’Inps la costituzione della rendita vitalizia reversibile disciplinata dall’art. 13 comma 1 della legge n. 1338 del 12 agosto 1962 e ss. mm., “il termine di prescrizione decorre, per il datore di lavoro, dalla intervenuta prescrizione dei contributi; la rendita chiesta dal lavoratore ai sensi dell’art. 13 comma 5 della legge citata inizia a prescriversi da quando si è prescritto il diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione della rendita ai sensi dell’art. 13 comma 1 della legge n. 1338 del 1962”.
Questo è il principio espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 22802 del 7 agosto 2025.
Come rammenta la Corte, sia il datore di lavoro (art. 13 comma 1) che il lavoratore (art. 13 comma 5) possono avere interesse a porre rimedio alla scopertura contributiva in un tempo ragionevole:
- il datore di lavoro per evitare la sproporzione che può risultare tra il modesto tenore dell’omissione contributiva e il danno che ne può derivare ed al quale può essere chiamato a risarcire;
- il lavoratore anche solo per scongiurare i rischi connessi ad un’iniziativa giudiziaria relativa a fatti che, se risalenti nel tempo, possono essere difficilmente dimostrabili.
Quello attuato con l’art. 13 – si legge nella pronuncia - è un congegno di regolarizzazione contributiva che consente di valorizzare, ai fini del trattamento pensionistico, quei periodi contributivi per i quali si siano verificate omissioni contributive non sanabili per effetto di prescrizione. Si tratterebbe di una norma strettamente collegata alla previsione di cui all’art. 2116, 2° co. c.c. che dispone che “nei casi in cui […] le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l’imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro”.
In sostanza, l’art. 13 costituirebbe una forma di reintegrazione in forma specifica del danno derivante dall’omessa contribuzione.
Dopo un approfondito esame degli orientamenti giurisprudenziali in tema di imprescrittibilità del diritto alla rendita, la Cassazione ha confermato, appunto, la prescrittibilità ed ha avvalorato tale conclusione sulla base della recente modifica apportata dalla l. 203/2023. Quest’ultima, infatti, ha aggiunto all’art. 13 della legge n. 1338 del 1962 un settimo comma con il quale si dispone che “il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facoltà di cui al primo e al quinto comma, fermo restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma”.
Tuttavia, ancorare, per entrambi i soggetti che possono chiedere la costituzione della rendita vitalizia disciplinata dall’art. 13 citato, al verificarsi del medesimo evento (la prescrizione dei contributi) si risolverebbe per il lavoratore – secondo la Cassazione - in una “irragionevole compressione temporale dei tempi di esercizio del diritto ad avvalersi di quel “congegno” apprestato dal legislatore a tutela del pregiudizio che può conseguire all’inadempimento datoriale dell’obbligo di versare i contributi”.
In questa prospettiva occorre differenziare la decorrenza dell’esordio del termine di prescrizione nel caso in cui agisca il datore di lavoro da quello in cui invece sia il lavoratore a chiedere la costituzione della rendita che non possa ottenere dal datore di lavoro, decidendo perciò di sostituirsi allo stesso, salvo chiedergli il risarcimento del danno.
Secondo la soluzione fatta propria dalla Corte, una volta maturata la prescrizione dei contributi, decorrerebbe, per il datore di lavoro che non li abbia versati, il termine decennale di prescrizione del diritto a versare la riserva matematica ai fini della costituzione della rendita reversibile in favore del lavoratore.
Decorso tale termine, e prescritto il diritto del datore di lavoro a chiedere la costituzione della rendita in favore del lavoratore, quest’ultimo potrà sostituirsi al datore di lavoro e provvedere al necessario versamento. Solo quando non sarà più possibile per il datore di lavoro provvedere, il diritto del lavoratore a sostituirsi nella costituzione della rendita inizierà a prescriversi.
È la stessa pronuncia a fare la seguente esemplificazione: