Nell’ambito di una recente pronuncia, la Corte di Cassazione si è espressa in tema di intermediazione finanziaria e di obblighi informativi gravanti sull’intermediario (ord. 21 ottobre 2025, n. 27965).
Il caso affrontato dalla Corte prendeva le mosse dalla domanda avanzata da un investitore nei confronti di una Banca in relazione ad un contratto di acquisto di obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina.
Secondo la sentenza d’appello, la Banca aveva offerto la prova positiva dell’attività informativa diligentemente svolta al momento della stipula del contratto quadro. Al contrario, non era stato dimostrato lo svolgimento della medesima attività informativa in relazione al successivo ordine di acquisto, non risultando che la Banca avesse evidenziato all'investitore la natura speculativa delle c.d. "obbligazioni Argentina" ed i relativi rischi patrimoniali.
Nel proporre ricorso per cassazione, la Banca aveva lamentato, tra le altre cose, l’omessa valutazione del profilo di rischio dell’investitore. Nel respingere la censura, la Corte ha ribadito quanto già di recente sottolineato in materia di intermediazione finanziaria, e, cioè, che anche l’investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la propria scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli siano stati segnalati, con la conseguenza che “l' inottemperanza dell' intermediario agli obblighi informativi cui è tenuto fa insorgere anche la presunzione di sussistenza del nesso di causalità tra detto inadempimento e il pregiudizio lamentato dall' investitore, la cui prova contraria, a carico dell' intermediario medesimo, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio da parte dell' investitore, desunta anche da scelte rischiose pregresse”.
In altre parole – secondo la Cassazione - anche l'investitore con un’elevata propensione al rischio deve ricevere dall'intermediario tutte le informazioni necessarie e valutare il singolo investimento e, in particolare, i caratteri di rischiosità del medesimo, non potendosi intendere la propensione al rischio “come mera ed acritica accettazione di qualsiasi livello di incertezza degli esiti dell'investimento, indipendentemente dal livello di informazione resa dall'intermediario”.
Quest'ultimo, anzi, soggiunge la Corte, venendo meno ai propri doveri di informazione, viene a determinare una condizione di disorientamento dell'investitore, impedendogli di svolgere “quella valutazione razionale che distingue la propensione al rischio – che è accettazione del grado elevato di un'incertezza ed imprevedibilità di cui si è tuttavia pienamente e lucidamente consapevoli – dal mero azzardo acritico, non ponderato e quindi irrazionale”.
Al contrario, la Suprema Corte ha accolto il motivo mediante il quale la Banca aveva lamentato che la decisione, nel pronunciare la risoluzione del contratto, aveva fissato la decorrenza degli interessi dalla data dell’ordine dell’investimento e non da quella della domanda giudiziale.
Secondo la Cassazione, nello stabilire che sulla somma oggetto della pronuncia restitutoria in favore del controricorrente dovevano essere computati gli interessi dalle date dei singoli versamenti finalizzati all'acquisto, la Corte territoriale aveva sostanzialmente ignorato l'insegnamento della Corte di legittimità in materia. Secondo tale orientamento, allorquando sia stata pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento dell'intermediario, la prova della mala fede di quest'ultimo non può reputarsi in re ipsa per effetto dalla mera imputabilità all'intermediario medesimo dell'inadempimento che abbia determinato la risoluzione del contratto, dovendo quindi il credito del cliente (avente ad oggetto il rimborso del capitale investito) produrre interessi, in base ai principi in tema di ripetizione dell'indebito, solo con decorrenza dalla proposizione della domanda giudiziale e gravando, semmai, su chi richiede che gli interessi vengano fatti decorrere dalla data del versamento l'onere di provare che l'intermediario era in mala fede.