Con messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025, l’Inps ha pubblicato le indicazioni per la presentazione delle istanze e la gestione dell’istruttoria in ordine alle richieste di integrazione salariale per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo.
Le indicazioni, pubblicate sul sito istituzionale dell’Inps, dunque, riguardano sia le richieste del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) sia quelle dirette ad ottenere l’assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica autorità, i datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale utilizzando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”.
In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo”per“temperature elevate”.
Si chiarisce che non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l’una con causale“sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”el’altra con causale“evento meteo” per “temperature elevate”.
Tuttavia, nel caso in cui venga presentata un’istanza con causale “evento meteo”per“elevate temperature” riferita a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate dalla pubblica autorità, nel corso dell’istruttoria si deve tenere conto di tale circostanza.
Conseguentemente, possono essere riconosciute come integrabili sia le giornate/ore in cui è stato accertato l’effettivo verificarsi dell’evento meteo avverso sia, indipendentemente dal predetto accertamento, le giornate/ore per le quali le predette ordinanze hanno vietato lo svolgimento delle attività lavorative.
Come già chiarito nei messaggi e nelle circolari già pubblicate dall’Istituto in materia, in caso di domanda con causale “evento meteo” per “temperature elevate”, la prestazione di integrazione salariale può essere riconosciuta laddove le temperature risultino superiori a 35 °C. Tuttavia, anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35 °C può determinare l’accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni di integrazione salariale qualora si prenda in considerazione la valutazione della temperatura c.d. “percepita”, più elevata di quella reale. Il riferimento è a quelle situazioni in cui, ad esempio, le attività lavorative sono svolte in luoghi in cui non è possibile la protezione dal sole o se le stesse attività comportano l'utilizzo di materiali o di macchinari che producono, a loro volta, calore, così contribuendo ad accentuare la situazione di disagio dei lavoratori.
Anche l’impiego di strumenti di protezione, come tute o caschi, può determinare una temperatura percepita dal lavoratore più elevata di quella effettivamente registrata dal bollettino meteo.
Pertanto, la valutazione dell’integrabilità della causale richiesta non deve fare riferimento solo al gradiente termico, come registrato dai bollettini meteo, ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano concretamente ad operare i lavoratori.
Poiché tali valutazioni sono possibili solo se si dispone di adeguati elementi informativi, l’Inps sottolinea l’importanza di redigere la relazione tecnica in modo completo.
Al contrario, non devono essere allegati alla domanda i bollettini meteo, già acquisiti d’ufficio dall’Istituto.
Anche l’elevato tasso di umidità concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale.
Nel messaggio si precisa che le indicazioni fornite valgono anche per quelle lavorazioni al chiuso, quando le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro o nei casi in cui l’utilizzo dei predetti sistemi non sia compatibile con le lavorazioni stesse.
.