Il rito da seguire nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo discende dalla natura del credito. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione (ord. 20 gennaio 2026, n. 1255).
Con decreto ingiuntivo, il Tribunale, su istanza di una ditta individuale, aveva ingiunto ad una Società il pagamento di un importo dovuto a titolo di compenso per attività di promozione e commercializzazione di merci. Il Giudice aveva rigettato l’opposizione proposta dalla Società.
La Corte d’appello aveva poi dichiarato inammissibile l’opposizione ritenendo, tra le altre cose, che, trattandosi di provvedimento monitorio emesso dal Tribunale ordinario, questo avrebbe dovuto essere opposto mediante notifica di apposito atto di citazione al domicilio eletto nel ricorso monitorio, e non, come avvenuto, con ricorso in opposizione avanti la sezione lavoro.
Nell’accogliere il ricorso della Società, la Corte di Cassazione ha invece ricordato che “il rito che l'opponente deve seguire nel momento in cui propone opposizione al decreto ingiuntivo – che non è un'impugnazione in senso tecnico-giuridico, ma solo l'atto introduttivo del giudizio di primo grado a cognizione piena – è da individuare non con riguardo a quello eventualmente prescelto dal ricorrente in via monitoria, ma alla materia indicata dalla natura del credito fatto valere in via monitoria”.
Nel caso di specie – precisa la Corte - non vi è stato alcun giudizio con un rito ordinario, ma soltanto un ricorso monitorio riguardante un credito inerente ad uno dei rapporti indicati dall'art. 409 n. 3 c.p.c., emesso da una sezione ordinaria del Tribunale invece che dalla sezione lavoro. Questa circostanza non è sufficiente per dire che è stato seguito il rito ordinario, poiché la ripartizione degli affari tra le sezioni di un ufficio giudiziario è un profilo interno, del tutto “neutro” ai fini della manifestazione o della esplicitazione del rito seguito. A conferma di ciò è sufficiente ricordare che pure una sezione ordinaria può seguire il rito del lavoro, ad esempio in materia locatizia o di opposizione a sanzioni amministrative.
In conclusione – soggiunge la Suprema Corte - a fronte di un decreto ingiuntivo emesso per un credito inerente ad un rapporto rientrante nel novero di quelli di lavoro, per i quali è previsto il rito del lavoro dall'art. 409 c.p.c., mancando l'indicazione di un rito da parte del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo è l'opponente che deve individuare con quale rito introdurre il giudizio di opposizione.
Nel caso in esame, dunque, a dire della Corte, tale individuazione è stata conforme a diritto, poiché è stato seguito il rito del lavoro, imposto dalla natura del credito fatto valere in via monitoria.