Ai fini dell'applicabilità dell'art. 1218 c.c. in ipotesi di invalidità del licenziamento, l'accertamento della colpa del datore di lavoro, sia pure in misura minima, è già da solo sufficiente ad escluderne qualsiasi incidenza sul risarcimento del danno patito dal lavoratore per il licenziamento illegittimo.
La Corte di Cassazione ha ribadito questo principio nell’ambito di una vicenda avente ad oggetto il licenziamento di una lavoratrice per superamento del periodo di comporto (Cass., 2 marzo 2026, 4623).
Dopo aver confermato la nullità del licenziamento perché discriminatorio, la Corte di merito ne aveva stabilito le conseguenze risarcitorie e, a tal fine, aveva valorizzato il silenzio serbato della lavoratrice sulla propria condizione di disabilità considerandolo fattore idoneo a sminuire la colpa datoriale e a comprimere l'indennità risarcitoria nella misura minima di cinque mensilità, che l'art. 18, comma 2, L. n. 300 del 1970, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, continua a definire non eliminabile.
Nell’accogliere il ricorso della lavoratrice, la Cassazione ha rammentato di aver già definito in precedenza i contenuti e i confini della responsabilità risarcitoria datoriale conseguente all'invalidità del licenziamento a norma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012) e che, con indirizzo costante, ha statuito che questa forma di responsabilità non comporta automaticamente la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno nella misura stabilita dal quarto comma, con esclusione di ogni rilevanza dei profili del dolo o della colpa nel comportamento del recedente, e cioè per una sorta di responsabilità oggettiva. L'irrilevanza degli elementi soggettivi “deriva dalla rigidità della formulazione normativa, limitatamente alla misura minima delle cinque mensilità, assimilabile ad una penale, avente radice nel rischio di impresa, che può assumere la funzione di un assegno assistenziale (in senso lato) nel caso in cui al datore di lavoro non possano essere rimproverati atteggiamenti colposi o dolosi; la disposizione in esame, invece, commisurando l'indennità risarcitoria alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento, contiene una presunzione legale iuris tantum circa l'entità del danno patito dal lavoratore, mentre la questione relativa alla responsabilità risarcitoria deve ritenersi regolata dalle norme del codice civile in tema di danno conseguente a inadempimento delle obbligazioni, non introducendo l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori elementi distintivi”. Ne consegue l'applicabilità dell'art. 1218 c.c., secondo cui il debitore non è tenuto al risarcimento del danno ove provi che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile.
Nella responsabilità contrattuale, a differenza di quanto accade in quella aquiliana – ricorda la pronuncia - la colpa non è elemento costitutivo della fattispecie poiché non integra un criterio di accertamento dell'inadempimento che, in quanto fenomeno oggettivo di mancata attuazione della regola contrattuale, resta estraneo al profilo soggettivo della colpa o del dolo, ma è “criterio di imputabilità della causa che ha impedito l'adempimento, sicché essa, rilevando non in sede di istituzione della responsabilità, ma sul versante dell'esonero da essa, costituisce tema di prova del debitore che opponga il fatto estintivo dell'obbligazione diverso dall'adempimento”.
In coerenza con tale premessa e con riferimento alle conseguenze risarcitorie del licenziamento illegittimo, la Corte ha precisato che la sussistenza di una causa non imputabile, escludente la responsabilità per inadempimento ai sensi dell'art. 1218 c.c., ricorre quando l'inadempimento sia stato determinato da un impedimento oggettivo tale da non consentire al debitore di adempiere, pur avendo egli fatto quanto dovuto per eseguire l'obbligazione attraverso un comportamento positivo ispirato alla diligenza del buon padre di famiglia. Al contrario, la causa non imputabile che esclude la responsabilità del debitore non può essere ravvisata nell'erronea convinzione del debitore di non dovere adempiere, non essendo sufficiente la buona fede circa la propria condotta, ove questa non coincida con l'esaurimento di tutte le possibilità di adempiere secondo la normale diligenza.
Da qui l’assunto secondo il quale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 1218 c.c. in ipotesi di invalidità del licenziamento, “non è necessario che il datore di lavoro fornisca la prova della propria mancanza di colpa: va ribadito che l'accertamento della colpa del datore di lavoro, sia pure in misura minima, è già da solo sufficiente ad escluderne qualsiasi incidenza sul risarcimento del danno patito dal lavoratore per il licenziamento illegittimo”.
Nel caso di specie, secondo la Cassazione, la Corte d'Appello, che pure aveva richiamato alcuni dei precedenti di legittimità in materia, non ne aveva però correttamente applicato i principi di diritto, in quanto aveva considerato elemento idoneo a ridurre l'indennizzo il silenzio della lavoratrice sulle reali condizioni di salute, in assenza – in realtà - di un obbligo o anche solo di un onere della lavoratrice, al di fuori di una doverosa interlocuzione su iniziativa datoriale di trasmettere informazioni (dati sensibili) sul proprio stato di salute.
Dunque – ha concluso la Suprema Corte - la sentenza impugnata, dopo avere qualificato come colposo l'inadempimento datoriale, a maggior ragione non avrebbe dovuto addossarne le conseguenze alla lavoratrice per ciò solo liquidando l'indennizzo nella misura minima.