Il decreto disabilità: nuove definizioni e regole

È stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 14 maggio 2024 il d.lgs. n. 62 del 3 maggio 2024 (il c.d. Decreto Disabilità) che entrerà in vigore il 30 giugno 2024.

La finalità

Le disposizioni del decreto sono finalizzate a garantirealle persone con disabilità l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei benefici e delle agevolazioni. Le norme si pongono sulla scia della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità di New York del 2006, ratificata e resa esecutiva in Italia con la l. n. 18/2009.

Le nuove definizioni

Il decreto prevede alcune nuove definizioni (art. 2). In particolare:

  • condizione di disabilità: una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva, del neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri;
  • persona con disabilità: persona definita dall'articolo 3, comma 1, della l. 104/92, come modificato dal decreto;
  • sostegni: i servizi, gli interventi, le prestazioni e i benefici individuati a conclusione dell'accertamento della condizione di disabilità e nel progetto di vita per migliorare le capacità della persona e la sua inclusione, nonché per contrastare la restrizione nella sua partecipazione sociale, graduati in ‘sostegno’ e ‘sostegno intensivo’, in ragione della frequenza, della durata e della continuità del sostegno;
  • piano di intervento: documento di pianificazione e di coordinamento dei sostegni individuali relativi ad un'area di intervento;
  • valutazione di base: procedimento volto ad accertare la condizione di disabilità ai fini dell'accesso al sostegno, lieve o medio, o al sostegno intensivo, elevato o molto elevato;
  • valutazione   multidimensionale: procedimento   volto   a delineare con la persona con disabilità il suo   profilo   di funzionamento all'interno dei suoi contesti di vita, anche rispetto agli ostacoli e ai facilitatori in essi presenti, e a definire, anche in base ai suoi desideri e alle sue aspettative e preferenze, gli obiettivi a cui deve essere diretto il progetto di vita;
  • progetto di vita:  progetto  individuale,  personalizzato  e partecipato della persona con  disabilità  che,  partendo  dai  suoi desideri  e  dalle  sue  aspettative  e  preferenze,  è  diretto  ad individuare,  in  una  visione  esistenziale  unitaria,  i  sostegni, formali e informali, per consentire alla persona stessa di migliorare la  qualità  della  propria  vita,  di  sviluppare  tutte   le   sue potenzialità, di poter scegliere i contesti di vita e partecipare in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri;
  • domini della qualità di vita: ambiti o dimensioni rilevanti nella vita di una persona con disabilità valutabili con appropriati indicatori.

Nuova terminologia

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto non si dovrà più parlare di ‘’handicap’ (art. 4). Questa espressione, ovunque presente, dovrà essere sostituita dalle parole condizione di disabilità.

Analogamente, le parole ‘persona handicappata’, ‘portatore di handicap’, ‘persona affetta da disabilità’, ‘disabile e diversamente abile’, saranno sostituite dalle seguenti: ‘persona con disabilità’.

Anche le parole ‘con connotazione di gravità’ e ‘in situazione di gravità’ saranno sostituite da  ‘con  necessità  di sostegno elevato o molto elevato’ e le parole ‘disabile grave’ da ‘persona con necessità di sostegno intensivo’.

La valutazione di base

La valutazione di base viene definita come il procedimento unitario volto al riconoscimento della condizione di disabilità che comprende ogni accertamento dell’invalidità civile previsto dalla normativa vigente (art. 5). Il procedimento, descritto agli artt. 6 e ss. del decreto, si attiva su richiesta dell’interessato, dell’esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, o del tutore o amministratore di sostegno, con la trasmissione in via telematica del certificato medico introduttivo che costituisce espressamente (cfr. art. 8) il presupposto per l’avvio del procedimento valutativo di base.

Il riconoscimento della condizione di disabilità rappresenta il risultato del procedimento valutativo di base.

L’accomodamento ragionevole

È previsto l’inserimento dell’art. 5 bis nella l. 104/92, dedicato all’accomodamento ragionevole, istituto ispirato alla Convenzione delle Nazioni Unite. Tale procedimento, attivato in via sussidiaria, è diretto a garantire alle persone con disabilità il godimento e l’effettivo e tempestivo esercizio di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.

Il progetto di vita individuale

L’art. 18 del decreto è riservato al progetto di vita, diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità per migliorare le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita, facilitandone l'inclusione sociale e la partecipazione nei diversi contesti di vita. Il progetto di vita individua, per qualità, quantità ed intensità, gli strumenti, le risorse, gli interventi, i benefici, le prestazioni, i servizi e gli accomodamenti ragionevoli, volti anche ad eliminare e a prevenire le barriere e ad attivare i supporti necessari per l'inclusione e la partecipazione della persona stessa nei diversi ambiti di vita, compresi quelli scolastici, della formazione superiore, abitativi, lavorativi e sociali.

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Maria Santina Panarella
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