Il danno alla salute per l’eccessivo carico di lavoro non è escluso solo perché il lavoratore ha funzioni direttive. La Corte di Cassazione (sent., 26 maggio 2026, n. 16305) ha confermato la fondatezza delle domande di un lavoratore quadro con mansioni direttive che aveva chiesto, tra le altre cose, l’accertamento della responsabilità della società datrice in relazione alle patologie subite per la natura eccedente la ragionevolezza dell’orario di lavoro osservato.
Nel respingere il ricorso della Società, la Cassazione ha ricordato che l’art 17, comma 5, del D. Lgs. n. 66/2003 ha previsto che, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 non trovano applicazione ai lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta, per quanto qui di interesse, di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo.
Nondimeno – si legge nella sentenza - la Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui l'esclusione del personale direttivo dai limiti legali dell'orario non è assoluta, ma trova un limite invalicabile nel precetto costituzionale di tutela della salute (art. 32 Cost.) e della dignità del lavoratore (art. 36 Cost.).
La stessa giurisprudenza di legittimità, anche di recente, aveva rilevato che il diritto al compenso per lavoro straordinario va comunque riconosciuto ai dipendenti con funzioni direttive in due casi: a) quando la contrattazione collettiva contempli un diverso orario normale di lavoro per il personale con detta qualifica, e tale orario venga in concreto superato; b) se la durata della prestazione valichi comunque il limite di ragionevolezza, escluso ogni riferimento all'orario contrattualmente previsto per altre categorie di lavoratori.
In particolare, i funzionari direttivi, esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario qualora la prestazione, per la sua durata, superi - secondo un accertamento riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità - il limite della ragionevolezza e sia particolarmente gravosa ed usurante.
In sostanza, sussiste un limite oltre il quale, al dipendente con funzioni direttive, spetta la retribuzione per l'orario straordinario, allorquando l'attività lavorativa sorpassi un limite di ragionevolezza da un punto di vista di impegno quantitativo e possa compromettere la salute del lavoratore, limite che, nel caso di specie, è stato ritenuto effettivamente superato.
Secondo la Cassazione, infatti, la Corte territoriale, con motivazione sottratta al sindacato di legittimità, aveva accertato che il lavoratore aveva sostenuto orari non ragionevoli, rimanendo tutto il tempo al lavoro salvo la pausa caffè e che tale mole di lavoro, considerata anche l'ampiezza e la complessità delle mansioni attribuite, nonché la soglia di costante attenzione che gli richiedevano, fosse da considerarsi irragionevole e usurante.
Orbene – ricorda la pronuncia -l'art. 2087 c.c. impone al datore di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità del prestatore.
La responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo sanzionata dalla norma l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico.
La responsabilità del datore è stata ritenuta sussistente, nella specie, anche per omissione, per non aver il datore vigilato affinché i carichi di lavoro non divenissero nocivi, indipendentemente dallo zelo del dipendente. In particolare, la Corte aveva ritenuto che la concentrazione delle mansioni nella persona del lavoratore, nell'ambito di una realtà aziendale di particolare grandezza e complessità richiedesse necessariamente un impegno giornaliero particolarmente gravoso, un'attenzione su più fronti che giustificava un orario che poteva superare il limite di ragionevolezza, con pregiudizio alla salute che sarebbe stato onere della società scongiurare, appunto, attraverso l'adozione delle cautele di cui all'art. 2087 c.c. con riguardo alle quali nulla era stato provato dalla datrice.
In argomento si veda anche Il risarcimento del danno da superlavoro: un caso di evidente intreccio di obblighi di fare e non fare del datorenonché La responsabilità del datore ex art. 2087 c.c. non costituisce un’ipotesi di responsabilità oggettiva.