Una recente pronuncia della Corte di Cassazione si è pronunciata in relazione ad un caso in cui erano stati invocati il contesto lavorativo ed il correlato stress al fine di ridimensionare la responsabilità disciplinare della lavoratrice (ord., 13 febbraio 2026, n. 3261).
Una lavoratrice, dipendente di una società cooperativa, era stata licenziata per giusta causa per ragioni disciplinari, in particolare per aver preso per i capelli una paziente presso l’istituto sanitario dove lavorava ed averle fatto sbattere il viso contro la testiera del latto.
La lavoratrice aveva impugnato il licenziamento deducendo l’insussistenza del fatto e, in ogni caso, la sua sanzionabilità mediante sanzione conservativa dal contratto collettivo.
Il Tribunale aveva respinto la domanda. La Corte d’appello, in parziale accoglimento del gravame, aveva accertato l’illegittimità del licenziamento per difetto di proporzionalità. In particolare, secondo il giudice territoriale, la cooperativa non avrebbe considerato l’incensuratezza della lavoratrice, nonché il contesto lavorativo di assistenza a persone di difficile gestione con conseguente stress lavorativo; tali due fattori, secondo la Corte d’Appello, avrebbe reso il licenziamento sproporzionato.
La cooperativa aveva così impugnato la sentenza, censurandola, tra le altre cose, per motivazione manifestamente contraddittoria, illogica e perplessa per avere la Corte territoriale tenuto conto di due fattori di ritenuta attenuazione della responsabilità della lavoratrice in manifesta contraddizione con quanto poco prima affermato in ordine alla particolare gravità della condotta e introducendo un elemento fattuale – il peculiare stress lavorativo correlato alle condizioni psichiche delle pazienti da assistere – che la lavoratrice non aveva allegato né dedotto, andando quindi ultra petita.
La Cassazione, nel reputare fondata la censura, ha confermato che, in effetti, vi era un contrasto irriducibile fra due parti della motivazione.
In particolare, in una prima parte, la Corte territoriale aveva messo in evidenza che la professionalità propria di un'operatrice socio-sanitaria era tale da precludere ogni comprensione del gesto violento – ritenuto dimostrato – compiuto nei confronti di una paziente portatrice di disabilità, ed aveva considerato quindi plateale il contrasto di questa condotta disciplinarmente accertata con gli scopi di solidarietà e di assistenza perseguiti dalla cooperativa; aveva così ritenuto che quella condotta fosse certamente inquadrabile fra quelle che le parti sociali considerano "di massima gravità" e, quindi, meritevole della sanzione espulsiva.
Nella parte successiva della motivazione – pur volendo prescindere dal vizio di ultrapetizione – la Corte territoriale non aveva poi spiegato come quel fattore preso in considerazione (il particolare contesto lavorativo) potesse incidere sulla "massima gravità" della condotta accertata.
Secondo la Cassazione, resta insanabilmente illogica la considerazione, da un lato, della necessaria professionalità dell'operatrice socio-sanitaria e, dall'altro, della ritenuta efficacia attenuante del contesto lavorativo. Proprio a quest'ultimo, infatti, “la professionalità dell'operatrice socio-sanitaria dovrebbe far fronte, sicché resterebbe un fattore del tutto irrilevante”. In tal senso – si legge nell’ordinanza - i Giudici del reclamo, senza alcuna motivazione, non hanno dato rilievo a tutti quei documenti (attestati di formazione) prodotti dalla stessa lavoratrice, relativi ai suoi titoli professionali, destinati proprio a consentire ad essa di far fronte in modo adeguato al particolare contesto lavorativo nel quale si trovava a svolgere la propria attività.
In conclusione, da un lato, i Giudici del reclamo, avrebbero valorizzato la qualificazione professionale dell'operatrice socio-sanitaria per valutare la massima gravità della sua condotta, dall'altro, avrebbero mostrato di apprezzare lo stesso elemento in senso riduttivo (in particolare laddove avevano richiamato le logoranti condizioni del servizio di assistenza), così determinando un'insanabile contraddizione.
Il ricorso, come detto, è stato accolto con rinvio alla corte d’appello in diversa composizione.