Il licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto durante la gravidanza è nullo.
La Corte di Cassazione ha confermato la pronuncia di merito che aveva accertato la nullità del licenziamento intimato ad una lavoratrice per superamento del periodo di comporto in epoca in cui la stessa era in stato di gravidanza (ord. n. 12060 del 7 maggio 2025).
Come rammenta la Cassazione, l’art. 54 del D.lgs. 151 del 2001 stabilisce, al comma 1, che "Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino".
Il comma 2, poi, aggiunge che “Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano”.
Il terzo comma, infine, enumera le specifiche e tassative eccezioni in presenza delle quali il divieto di licenziamento non opera.
Su tali premesse normative, la Corte ha sottolineato che il divieto di licenziamento dettato dalle disposizioni appena citate a tutela della maternità introduce una deroga alla intera disciplina limitativa dei licenziamenti, con le sole eccezioni elencate nel terzo comma dell'art. 54 cit. E tale deroga è collegata espressamente “allo stato oggettivo di gravidanza”, espressione che rende irrilevante non solo la condizione soggettiva di conoscenza o non conoscenza dello stato di gravidanza da parte della lavoratrice e del datore di lavoro ma anche tutti gli altri elementi che possono avere rilievo ordinariamente ai fini della estinzione del rapporto di lavoro, come il giustificato motivo oggettivo, illeciti disciplinari inidonei ad integrare una "colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro", ed anche il superamento del periodo di comporto”.
Ne discende – secondo la Cassazione – l’irrilevanza del riferimento, tuttora contenuto nell'art. 2110 c.c. anche alla gravidanza, dato il carattere certamente prevalente della disciplina dettata a tutela della maternità con una normativa di carattere specifico e temporalmente successiva.
In sintesi, dunque, il superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia non esclude l'operare del divieto di licenziamento ove risulti lo stato di gravidanza della lavoratrice, rimanendo intatte “le esigenze di protezione poste a base del divieto, volto a consentire che l'esperienza della maternità non sia intaccata dalle preoccupazioni connesse alla perdita del posto di lavoro”.
In argomento si richiama anche Divieto di licenziamento della lavoratrice in stato di gravidanza e grado della colpa nonchéLicenziamento della lavoratrice madre in caso di cessazione dell’attività dell’azienda: quando è legittimo?