Nel caso in cui il lavoratore agisca giudizialmente per ottenere egli stesso la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, quinto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per essersi il datore di lavoro sottratto al versamento all'INPS della relativa riserva matematica, sussiste litisconsorzio necessario nei confronti dell'anzidetto datore di lavoro e dell'INPS.
Questo principio è stato sottolineato dalla Corte di Cassazione (ordinanza, 22 dicembre 2025, n. 33461).
Tale conclusione trova giustificazione, secondo la Corte:
a) dall'interesse, giuridicamente protetto, del lavoratore alla realizzazione dei presupposti della tutela assicurativa (con la condanna dell'INPS alla costituzione della rendita vitalizia e del datore di lavoro inadempiente al versamento della riserva matematica);
b) dall'interesse dell'INPS a limitare il riconoscimento della rendita vitalizia ai casi di esistenza certa e non fittizia di rapporti di lavoro;
c) dall'interesse del datore di lavoro a non trovarsi esposto, ove il giudizio si svolga in sua assenza, agli effetti pregiudizievoli di un giudicato ai suoi danni a causa del riconoscimento di un inesistente rapporto lavorativo, lontano nel tempo.
A dire della Cassazione, le stesse esigenze sostanziali sussistono, e la medesima struttura dell'azione va rispettata, anche quando, come nel caso cui ha riguardo la decisione di legittimità, il lavoratore, piuttosto che sostituirsi al datore, chiedendo all'INPS di versare egli stesso la riserva in via surrogatoria (agendo nel contempo per il rimborso dell'onere nei confronti del datore), eserciti prima ancora la pretesa per costringere in via prioritaria il datore di lavoro al versamento della riserva matematica ed "ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita" (come recita la prima parte del 5 comma dell'art.13 più volte richiamata).
Le richieste avanzate dal lavoratore di costituzione presso l’INPS di una rendita vitalizia, in cui sono contraddittori necessari l'istituto previdenziale e il datore di lavoro, entrambi legittimati passivi, debbono essere esperite necessariamente nei confronti dell'INPS e del datore di lavoro inadempiente in ogni caso, cioè senza alcuna distinzione in ordine alla pretesa relativa alla costituzione della rendita vitalizia.