La Corte Internazionale di Giustizia ha reso il parere, chiesto dall’OIL, in tema di diritto di sciopero.
Con dieci voti favorevoli e quattro contrari, la Corte ha confermato che il diritto di sciopero dei lavoratori e delle loro organizzazioni è tutelato dalla Convenzione n. 87.
Il parere – il cui testo integrale è disponibile in lingua inglese - è consultabile sul sito ufficiale della Corte; è stato reso a fronte delle opinioni divergenti che erano sorte in merito al quesito se il diritto di sciopero dei lavoratori e delle loro organizzazioni fosse tutelato, appunto, dalla Convenzione n. 87 sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale.
Il Consiglio di amministrazione, nel corso della sua 349° seduta, tenutasi il 10 novembre 2023, aveva deciso di sottoporre la questione alla Corte ai sensi dell’art. 37, par. 1 della Costituzione dell’OIL[1], a seguito della richiesta di un Gruppo di lavoratori sostenuta da 36 governi.
È solo la seconda volta che l’OIL utilizza lo strumento del ricorso alla Corte internazionale di giustizia quale organo competente a fornire interpretazioni autorevoli delle convenzioni internazionali di lavoro (la prima, risalente al 1932, riguardava l’interpretazione della Convenzione sul lavoro notturno e la questione era stata sottoposta alla Corte permanente di giustizia internazionale, sostituita, dal 1946, dalla Corte internazionale di giustizia).
[1] Articolo 37 - Interpretazione della Costituzione e delle convenzioni
1. Tutte le questioni o controversie concernenti l’interpretazione della presente Costituzione e delle successive convenzioni concluse dai Membri in virtù di detta Costituzione devono essere sottoposte all’esame della Corte internazionale di giustizia. 2. Il Consiglio d’amministrazione può, nonostante le disposizioni del primo capoverso del presente articolo, stabilire e sottoporre alla Conferenza, per approvazione, norme per l’istituzione di un tribunale, incaricato di decidere ogni questione o controversia concernente l’interpretazione di una convenzione, che potesse essere deferita al tribunale dal Consiglio d’amministrazione, o conformemente ai termini di detta convenzione. Le decisioni o i pareri consultivi della Corte internazionale di giustizia vincolano i tribunali istituiti in virtù del presente capoverso. Le sentenze di tali tribunali devono essere comunicate ai Membri dell’Organizzazione e le osservazioni di questi ultimi saranno presentate alla Conferenza.