Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota del 13 ottobre 2025, ha reso un parere in merito alla necessità di convalida delle dimissioni (art. 55, comma 4, d.lgs. 151/2001) nel periodo di prova (testo in calce).
Nel documento viene ricordato che, a seguito della “riforma Fornero”, l’ambito di applicazione della convalida delle dimissioni è stata estesa ai primi tre anni di vita del bambino (in precedenza era, invece, limitata al primo anno). Questa estensione ha sancito l’autonomia della misura rispetto al divieto di licenziamento, operante, al contrario, come è noto, solo fino al primo anno di vita del bambino, a norma dell’art. 54 del medesimo Testo unico.
Secondo il Ministero, l’obbligo di convalida delle dimissioni deve applicarsi anche nel caso in cui queste siano presentate durante il periodo di prova alla luce dell’interpretazione della norma condotta mediante il criterio letterale e quello teleologico
In relazione al primo aspetto, nell’art. 55, comma 4, non si rinverrebbe alcuna espressa esclusione in riferimento al periodo di prova, essendo la convalida prevista come misura di carattere generale. Tale orientamento – secondo il Ministero – troverebbe conferma, a livello di interpretazione teleologica, nella necessità di assicurare, in coerenza con la ratio della convalida, una operatività ad ampio raggio di tale strumento di tutela, posto che le dimissioni presentate durante il periodo protetto potrebbero essere indotte dal datore di lavoro e mascherare, quindi, un licenziamento sostenuto da motivazioni discriminatorie.