Con sentenza del 13 maggio 2026 (C – 155/2025) la Corte di Giustizia Europea ha accolto il ricorso della Commissione europea.
Non avendo previsto misure volte a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato in relazione al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (il «personale ATA») supplente impiegato presso le istituzioni scolastiche statali, la Commissione aveva chiesto che venisse dichiarato che la Repubblica italiana aveva mancato agli obblighi su di essa incombenti in virtù della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999.
Secondo la Corte, in primo luogo, nella normativa italiana, per quanto riguarda il personale ATA impiegato presso le istituzioni scolastiche pubbliche, non esistono misure prevedenti la durata massima totale dei contratti a tempo determinato, nonché il numero massimo dei rinnovi.
In secondo luogo, l’esigenza di flessibilità tipica della pubblica istruzione, fatta valere dalla Repubblica italiana, non può essere addotta, nel caso di specie, per ritenere che la normativa nazionale in discussione preveda una ragione obiettiva che giustifichi il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato conclusi con il personale ATA impiegato presso le istituzioni scolastiche statali.
Inoltre, secondo la Corte, i concorsi organizzati nel recente passato per l’immissione in ruolo di lavoratori rientranti nel personale ATA non sono stati svolti entro termini precisi, cosicché non possono essere considerati come costitutivi di una norma equivalente.