Approvato il disegno di legge per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale, e agli utili delle imprese

Nella seduta del 14 maggio 2025, il Senato ha approvato il disegno di legge n. 1407 di iniziativa popolare, contenente disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale, e agli utili delle imprese.

La legge – ora in attesa di pubblicazione – contiene 15 articoli diretti a disciplinare la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all’organizzazione, ai profitti e ai risultati nonché alla proprietà delle aziende.

Le disposizioni individuano espressamente (vedi art. 1) le modalità di promozione e incentivazione delle forme di partecipazione, in attuazione dell’articolo 46 della Costituzione e nel rispetto dei princìpi e dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e internazionale, al fine di rafforzare la collaborazione tra i datori di lavoro e i lavoratori, di preservare e incrementare i livelli occupazionali e di valorizzare il lavoro sul piano economico e sociale.

Introduce altresì norme finalizzate all’allargamento e al consolidamento di processi di democrazia economica e di sostenibilità delle imprese.

Per partecipazione gestionale si intende la pluralità di forme di collaborazione dei lavoratori alle scelte strategiche dell’impresa. È prevista la possibilità che lo statuto dell’impresa preveda, qualora sia disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione di uno o più rappresentanti dei lavori dipendenti al consiglio di sorveglianza (art. 3) e al consiglio di amministrazione (art. 4).

Con l’espressione partecipazione economica e finanziaria si fa riferimento alla partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell’impresa, anche tramite forme di partecipazione al capitale, tra cui l’azionariato. Gli artt. 5 e 6 della legge introducono incentivi per la partecipazione agli utili e al capitale, mediante l’innalzamento del limite dell’importo complessivo soggetto all’imposta sostitutiva sugli utili distribuiti e mediante la facoltà di attribuzione di azioni in sostituzione dei premi di risultato.

Per partecipazione organizzativa si intende, invece, (per le definizioni si veda l’art. 2) il complesso delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni relative alle varie fasi produttive e organizzative della vita dell’impresa. L’art. 7 prevede la possibilità di promuovere l’istituzione di commissioni paritetiche, composte in eguale numero da rappresentanti dell’impresa e dei lavoratori, finalizzate alla predisposizione di proposte di piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell’organizzazione del lavoro. L’art. 8, poi, disciplina i soggetti di riferimento della partecipazione organizzativa, prevedendo la possibilità per le aziende di prevedere nel proprio organigramma le figure dei referenti della formazione, dei piani di welfare, delle politiche retributive, della qualità dei luoghi di lavoro, della conciliazione e della genitorialità nonché quelle dei responsabili della diversità e dell’inclusione delle persone con disabilità. Le imprese che occupano meno di trentacinque lavoratori possono favorire, anche attraverso gli enti bilaterali, forme di partecipazione dei lavoratori all’organizzazione delle imprese stesse.

Per quanto riguarda la partecipazione consultiva – realizzata, dunque, mediante l’espressione di pareri e proposte sul merito delle decisioni che l’impresa intende assumere – gli artt. 9 e 10 disciplinano la possibilità di consultare rappresentanze sindacali o i rappresentanti dei lavoratori nell’ambito delle commissioni paritetiche.

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Maria Santina Panarella
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