Chi è andato in pensione con la ‘quota 100’ ed ha continuato a lavorare, così violando il divieto di cumulo disposto dalla legge, non deve restituire l’intero trattamento ricevuto. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26864 del 14 ottobre 2026, ha così accolto il ricorso proposto da un pensionato nei confronti dell’INPS. L’Istituto aveva chiesto la restituzione dell’intera pensione corrisposta al pensionato in un anno durante il quale egli aveva ricevuto compensi per collaborazioni coordinate e continuative (con un reddito inferiore a cinquemila euro). Secondo la Cassazione, la pretesa può riguardare solo la somma percepita.
La Cassazione ha richiamato le considerazioni espresse dalla Corte costituzionale, con la pronuncia n. 234 del 2022, e dalla medesima Corte di legittimità nel precedente n. 30994 del 2024. In particolare, con quest’ultima decisione, la Suprema Corte aveva affermato che la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato comportava la perdita totale del trattamento pensionistico non solo per i mesi in cui era stata espletata l’attività lavorativa, ma per tutto l’anno solare di riferimento. Come ricorda però la Cassazione, l’intervento di legittimità non aveva sopito il dibattito giurisprudenziale e quello dottrinale. Le posizioni critiche avevano evidenziato, in particolare, l'assenza di un solido aggancio normativo a sostegno dell'interpretazione che conduceva alla sospensione annuale del trattamento pensionistico, reputata una sanzione sproporzionata capace di incidere sul sostentamento del pensionato.
Successivamente, la Corte Costituzionale, pur in un contesto di pronuncia di inammissibilità, si era soffermata su possibili interpretazioni adeguatrici dell'art. 14, comma 3, D.L. n. 4 del 2019 ed ha ora offerto alla Suprema Corte un'occasione di rimeditazione.
La pensione cd. quota 100 rappresenta un istituto di carattere eccezionale. Nel caso dell'art. 14, comma 3, D.L. n. 4 del 2019 - si legge nell’ultima sentenza - la misura individuata dal legislatore per disciplinare il momento di interferenza tra prestazione pensionistica e reddito da lavoro è il divieto di cumulo. Tale divieto, in difetto di altre indicazioni, “deve essere inteso nel suo significato tradizionale sul piano ordinamentale; il pensionato, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, non può godere di due trattamenti, pensionistico e da lavoro per cui ne spetta uno solo di essi”.
Il criterio ermeneutico indicato, secondo la Cassazione, ha il pregio di avere una portata generale e astratta, non affidata a valutazioni casistiche; esso collega la riduzione del trattamento pensionistico all'entità del reddito da lavoro percepito, in tal modo salvaguardando il precetto di cui all'art. 38 Cost. e quello di cui all'art. 3 Cost., sotto i profili di proporzionalità e ragionevolezza.
Questo è, dunque, il principio espresso dalla Corte: “il divieto di cumulo tra la pensione quota 100 e i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 Euro lordi annui, di cui all'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4 del 2019, va inteso nel senso che il pensionato non può godere, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, di due trattamenti, pensionistico e derivante dal lavoro. La violazione del divieto determina la privazione della pensione in misura corrispondente all'entità del reddito da lavoro realizzato, attraverso lo scomputo, dal complessivo trattamento pensionistico, riferito cioè all’intero orizzonte temporale fissato dalla disposizione, di una somma pari al guadagno percepito”.