Sulla base delle disposizioni che regolano la materia, deve ritenersi che le mansioni particolarmente usuranti che danno diritto al pensionamento anticipato costituiscono una species del più ampio genus dei lavori particolarmente usuranti.
Questo è il principio desumibile, secondo la Cassazione (ordinanza, 6 ottobre 2026, n. 26307), dal quadro normativo di riferimento (in particolare, il d.lgs. n. 67/2011, il D.M. del 19 maggio 1999, e il d.lgs. n. 374/1993).
In particolare, a dire della Cassazione, milita in questa direzione l'inequivoco tenore letterale delle previsioni che vengono in rilievo, in particolare laddove si consideri che:
a) la norma che fonda il diritto al trattamento pensionistico anticipato, cioè l'art. 1 del d. lgs. n. 67 cit., fa specifico riferimento, tra gli altri, ai lavoratori impegnati nello svolgimento di "mansioni particolarmente usuranti" ex art. 2 del D.M. 19 maggio 1999;
b) l'art. 2 appena menzionato, al comma 1, precisa che, nell'ambito delle "attività particolarmente usuranti" di cui alla tabella A allegata al d. lgs. n. 374 del 1993, sono da considerarsi "mansioni particolarmente usuranti" quelle che presentano caratteristiche di maggiore gravità dell'usura anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano;
c) ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 374 del 1993, sono considerati lavori particolarmente usuranti quelli per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee, il cui elenco è contenuto nella tabella A allegata al medesimo decreto e che è suscettibile di successive modificazioni sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche.
In sostanza, come si è anticipato, le "mansioni particolarmente usuranti" che danno diritto al pensionamento anticipato costituiscono una species del più ampio genus dei lavori particolarmente usuranti.
Questo, secondo la Corte, si ricava non solamente dal chiaro incipit dell'art. 2, comma 1, del D.M. cit., laddove si prevede che le "mansioni particolarmente usuranti" vanno definite "nell'ambito" (cioè all'interno) delle attività particolarmente usuranti individuate nella tabella A allegata al d. lgs. n. 374 del 1993, e quindi costituiscono una sottocategoria specifica di esse, ma anche dalla stessa definizione di attività e mansioni che qui vengono in rilievo. Ed infatti, mentre i lavori particolarmente usuranti sono quelli che richiedono, in termini generali, un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee, le mansioni particolarmente usuranti descritte dall'art. 2 del D.M. cit. e che danno diritto ad accedere al trattamento pensionistico anticipato sono caratterizzate da un'usura qualificata da "maggiore gravità". L'utilizzo del comparativo deve all'evidenza intendersi riferito alle attività particolarmente usuranti e che, quindi, sono da considerarsi dotate di un livello di gravità inferiore. Del resto, la valutazione circa la maggiore o minore gravità è condotta tenendo conto di alcuni profili specifici dell'attività e puntualmente identificati dalla norma, quali l'incidenza sulle aspettative di vita, l'esposizione al rischio professionale e le peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività.