La richiesta di visionare i documenti inerenti alla contestazione disciplinare costituisce un’istanza di accesso ai sensi dell’art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 anche laddove non contiene alcun ricferimento alla normativa GDPR.
Questo è quanto si evince da un provvedimento reso dal Garante per la Protezione dei dati personali in un caso in cui la società non aveva fornito idoneo riscontro all’istanza di esercizio di accesso con la quale il lavoratore reclamante aveva chiesto di poter accedere alla documentazione inerente alla contestazione disciplinare.
Il Garante ha reputato tale condotta posta in violazione degli artt. 12 e 15 del Regolamento, sottolineando che il datore, in quanto titolare del trattamento, qualora ritenga di non poter dare seguito all’istanza, deve comunque comunicare all’istante i motivi del diniego nonché l’esistenza del diritto di presentare ricorso all’autorità giudiziaria o reclamo al Garante.