La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con l'ordinanza del 6 ottobre 2026 (Causa C-667/24), si è espressa in relazione ad una questione importante in materia bancaria e di tutela del consumatore: il superamento del giudicato implicito per il fideiussore consumatore.
La pronuncia trae origine da un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Brindisi riguardante l’interpretazione dell’art. 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
La decisione stabilisce che:
• il fideiussore consumatore può eccepire l'abusività delle clausole in sede esecutiva, anche in presenza di un decreto ingiuntivo opposto e passato in giudicato, qualora tale abusività non sia stata esaminata in precedenza;
• il giudicato implicito non copre le clausole non esaminate dal giudice del primo giudizio, ed è irrilevante che il garante ignorasse il proprio status di consumatore, vigendo l'obbligo di rilievo d'ufficio per il giudice.
Tale riesame è invece escluso solo se il consumatore è stato debitamente informato/ nel giudizio di cognizione delle conseguenze della mancata contestazione tempestiva.
In sintesi, la Corte ha dichiarato quanto segue: “L’articolo 6, paragrafo 1 e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore sia stato oggetto di opposizione proposta dal garante, il quale igorava di potersi avvalere della qualità di consumatore e della tutela conferitagli da tale direttiva, non consente al giudice dell’esecuzione né di controllare, su domanda di tale garante o d’ufficio, l’eventuale carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto di fideiussione né di concedere a detto garante un termine al fine di proporre opposizione tardiva, per il motivo che l’autorità di cosa giudicata inerente a tale decreto comprende implicitamente l’esame di tali clausole, sebbene il loro carattere abusivo non sia stato esplicitamente esaminato in alcuna fase del procedimento. La circostanza che, alla data in cui detto decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il garante ignorasse di poter far valere la propria qualità di consumatore, ai sensi della suddetta direttiva, è irrilevante a tale riguardo”.