È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre 2026, il decreto legislativo n. 179 del 7 ottobre 2026 di ‘Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione’.
Si segnala, per quanto riguarda la materia lavoro, l’art. 41, dedicato alla ‘Tutela del lavoratore nei processi decisionali assistiti da sistemi di intelligenza artificiale’ che sancisce un divieto di decisioni ‘automatizzate’, disponendo quanto segue:
“1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nei processi decisionali concernenti il rapporto di lavoro, il datore di lavoro che si avvale di sistemi di intelligenza artificiale, quali definiti dall'articolo 3, punto 1), del regolamento IA, assicura che le decisioni finali relative alla costituzione, alla modificazione o alla risoluzione del rapporto, ivi compresi i provvedimenti disciplinari e le valutazioni delle prestazioni, non siano adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato, in conformità all'articolo 11 della legge IA. La decisione definitiva è in ogni caso riservata a una persona fisica, che eserciti un potere effettivo e autonomo. Non rientrano tra le decisioni finali relative alla costituzione del rapporto di lavoro le attività di ricerca e selezione delle candidature, anche quando comportino la mancata ammissione alle successive fasi della selezione. Il consenso del lavoratore non costituisce un'eccezione al divieto di cui al presente comma.
2. L’utilizzo dei sistemi di cui al comma 1 avviene nel rispetto della dignità e della riservatezza del lavoratore e del principio di non discriminazione.
3. Prima dell'avvio del trattamento, il datore di lavoro assolve agli obblighi di informativa previsti dall'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. Il lavoratore ha diritto di ottenere, a richiesta e mediante l'intervento di una persona fisica, una motivazione intelligibile della decisione che lo riguarda, comprensiva dell'indicazione dell'eventuale incidenza dei sistemi di intelligenza artificiale sul processo decisionale e dei principali parametri considerati. Restano fermi il diritto di accesso ai dati raccolti e i diritti riconosciuti dagli articoli 13, 15 e 22 del regolamento (UE) 2016/679.
4. Il licenziamento intimato in violazione del comma 1 è nullo. Le decisioni assunte dal datore di lavoro in violazione del comma 1 sono nulle”.
Vi è poi l’articolo 42 ‘Intelligenza artificiale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro’ relativo agli usi degli algoritmi nell’ambito degli obblighi previsti dal T.U. sulla sicurezza. Dispone, in particolare, che “1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle competenze attribuite dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, assicura il coordinamento delle misure volte a garantire che l'introduzione e l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nei contesti lavorativi avvengano nel rispetto dei principi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
2. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale che incidono sull'organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti ai fini della sicurezza è valutato nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3. I datori di lavoro assicurano un'adeguata informazione e formazione dei lavoratori in merito ai rischi specifici connessi all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, nonché alle misure di prevenzione e protezione adottate.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove l'utilizzo responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale anche quale strumento di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, in raccordo con l'Ispettorato nazionale del lavoro egli altri soggetti istituzionali competenti”.
Si segnalano altresì l’articolo 47(‘Formazione in materia di intelligenza artificiale per le professioni’), l’articolo 48 (‘Utilizzo dell’intelligenza artificiale nei servizi per il lavoro’) e l’articolo 49 (‘ Norme in materia di equo compenso’).