La Cassazione è tornata a parlare dei limiti al potere datoriale di scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione (ord. n. 25367 del 15 settembre 2026).
Nell’affrontare la questione in relazione alla cassa integrazione c.d. Covid, la Corte ha richiamato principi applicabili in linea più generale.
Secondo la Cassazione, l'esercizio del potere datoriale di individuazione dei lavoratori da collocare in cassa integrazione c.d. Covid, pur non essendo espressamente disciplinato dalla normativa emergenziale, è regolato dai principi generali in tema di criteri di scelta e obblighi di rotazione e, pertanto, sottoposto ai limiti che discendono dai principi di buona fede, correttezza e non discriminazione che devono conformare le scelte organizzative che impattano sul diritto soggettivo del lavoratore all'effettivo svolgimento della propria prestazione di lavoro.
La giurisprudenza di legittimità – ricorda la pronuncia – ha più volte affermato che "il potere di scelta dei lavoratori da porre in cassa, integrazione guadagni, riservato al datore di lavoro, non è incondizionato ma è sottoposto al limite (di carattere interno) derivante dalla necessaria sussistenza del rapporto di coerenza fra le scelte effettuate e le finalità specifiche cui è preordinata la cassa e dall'obbligo di osservare i doveri di correttezza e buona fede imposti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché all'ulteriore limite (di carattere esterno) derivante dal divieto di discriminazioni fra i lavoratori per motivi sindacali, di età, di sesso, di invalidità o di presunta ridotta capacità lavorativa”.
Pertanto, incombe sul datore di lavoro l'onere di provare il nesso di causalità tra la sospensione del singolo lavoratore e le ragioni per le quali la legge gli riconosce il potere di sospensione (Cass. n. 8998/2003; n. 20267/2011; n. 2289/2021).
Del resto, la specificità dei criteri di individuazione della rotazione deve essere condotta con valutazione in astratto ed ex ante, e non in concreto ed ex post, dovendo assolvere alla funzione di assicurare al lavoratore la previa individuazione di tali criteri e la verificabilità dell'esercizio del potere del datore di lavoro.
Partendo da tale interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla declinazione dei principi di correttezza e buona fede in tema di cassa integrazione guadagni ordinaria, riferibile anche a quella covid, la Cassazione ha ritenuto che, nel caso di specie, vi era stata violazione dei principi generali di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. perché non erano state evidenziate ex ante le ragioni del collocamento in cassa integrazione guadagni della sola lavoratrice controricorrente e non anche delle altre impiegate.