Quale è il riparto dell’onere della prova in caso di infezioni nosocomiali?

Maria Santina Panarella
17 Settembre 2026

In tema di infezioni nosocomiali, in applicazione dei principi sul riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità sanitaria, spetta alla struttura provare:

  1. di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive;
  2. di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione (ord. 1° settembre 2026, n. 24916).

Ai fini dell'affermazione della responsabilità della struttura sanitaria – precisa la pronuncia - rilevano, tra l'altro, il criterio temporale (il numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall'ospedale), il criterio topografico (l'insorgenza dell'infezione nel sito chirurgico interessato dall'intervento in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della cd. "probabilità prevalente") ed il criterio clinico.

A fronte della prova presuntiva della relativa contrazione in ambito ospedaliero (che, nel caso di specie, non era stata contestata), ed ai fini della dimostrazione di aver adottato, sul piano della prevenzione generale, tutte le misure utili alla prevenzione delle infezioni, gli oneri probatori gravanti sulla struttura sanitaria devono ritenersi, in linea generale, i seguenti:

  1. l'indicazione dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali
  2. l'indicazione delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
  3. l'indicazione delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
  4.  le caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
  5. le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
  6. la qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
  7. l'attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
  8. l'indicazione dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
  9. le procedure di controllo degli infortuni e delle malattie del personale e le profilassi vaccinali;
  10. l'indicazione del rapporto numerico tra personale e degenti;
  11. la sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
  12. la redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti;
  13. la redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti da comunicare alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella;
  14. l'indicazione dell'orario dell’effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio.

Nel caso di specie - secondo la Cassazione – la Corte d’appello aveva del tutto ignorato il contenuto dell’onere della prova gravante sull’azienda sanitaria, limitandosi a far riferimento al certificato di pulizia e sanificazione del posto letto.

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