In GU il decreto legislativo in tema di intelligenza artificiale

Maria Santina Panarella
16 Settembre 2026

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2026 il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160 di ‘Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia e di responsabilità civile e penali’ (26G00179) (GU Serie Generale n.214 del 15-09-2026) (ne avevamo parlato già in IA: approvati i due decreti attuativi). Le norme entreranno in vigore il 30 settembre 2026.

Si segnala, in particolare, il Titolo II, dedicato alle ‘Disposizioni penali, sostanziali e processuali, in materia di realizzazione e impiego illeciti dei sistemi di intelligenza artificiale e disposizioni processuali civili in materia di risarcimento dei danni cagionati dall'utilizzo dei medesimi sistemi’.

Il Capo II è dedicato agli ‘Strumenti processuali civili per il risarcimento dei danni cagionati dall'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale’

L’art. 16 prevede un foro alternativo per il consumatore: nel caso in cui il danneggiato è una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta è competente anche il giudice del luogo in cui il danneggiato ha la residenza o il domicilio.

L’art. 17, rubricato ‘Accesso alle prove’, dispone che, nelle azioni di risarcimento del danno, il giudice, su istanza della parte che allega di avere subito il danno, ordina all'altra parte o al terzo che ne dispone, l'esibizione degli elementi di prova specificamente pertinenti relativi al funzionamento del sistema  di  intelligenza  artificiale, quando l'istante  presenta fatti ed elementi  idonei a rendere verosimile la  fondatezza della domanda, anche con riferimento al collegamento tra il risultato prodotto dal  sistema  di  intelligenza artificiale e il danno lamentato.

Se la parte, senza giustificato motivo, non adempie, anche parzialmente, all'ordine di esibizione, il giudice può desumere argomenti di prova ai sensi dell'articolo 116 c.p.c.

L’art. 18 prevede poi una presunzione del nesso di causalità, disponendo che “Quando il danno deriva dalla violazione di uno o più obblighi previsti dal regolamento (UE) 2024/1689, il nesso di causalità tra la violazione e il danno è presunto, salvo prova contraria”.

Vi è poi l’introduzione dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione (art. 20).

Chi intende promuovere l'azione deve chiedere preventivamente al soggetto a cui ritiene che sia imputabile il danno se è assistito da un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativo al danno medesimo.  La richiesta, però, non costituisce condizione di procedibilità della domanda. 

Inoltre, il danneggiato ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura della responsabilità civile al convenuto, nei limiti delle somme per le quali è stipulato il contratto di assicurazione.

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