Con ordinanza n. 6433 del 18 marzo 2026, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata in tema di risarcimento dei danni e diritto all’oblio.

Il ricorrente era stato imputato per i reati di cui agli artt. 110 e 648 c.p. il cui procedimento penale si era concluso nel 2022 con dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione; egli aveva così inviato a Google due istanze di deindicizzazione relative ad articoli di quotidiani on line che parlavano della vicenda penale, includendo il link alla sentenza di proscioglimento.

Il Tribunale di Roma aveva rilevato che la Società aveva accolto una delle due domande di deindicizzazione, procedendo di conseguenza, mentre non aveva accolto l’altra, asseritamente per una svista nel non rilevare il collegamento. Solo dopo la notifica del ricorso la medesima Società aveva provveduto a rimuovere gli URL contestati dal ricorrente. Il Tribunale aveva così ritenuto cessata materia del contendere, affermando che era stato violato il diritto all’oblio del ricorrente, ma negando il risarcimento del danno reputando non provato il relativo pregiudizio.

Il ricorrente aveva così proposto ricorso per cassazione lamentando, in sintesi, che il primo giudice aveva reso una motivazione apodittica e contraddittoria in quanto, pur avendo affermato che il comportamento del resistente aveva violato il suo diritto all'oblio, non aveva valutato una pluralità di elementi emergenti dagli atti con riferimento alla diffusione di una notizia ormai superata dal giudizio di assoluzione. In particolare, il Tribunale aveva omesso di utilizzare i criteri di accertamento del pregiudizio derivante dal fatto illecito tramite presunzioni, tenendo presente la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima e non aveva esposto le ragioni per le quali le circostanze di fatto allegate e dedotte in ricorso non fossero sufficienti ai fini probatori.

La Cassazione ha condiviso la censura, ritenendo che la motivazione non raggiungesse il minimo costituzionale.

Nel caso di specie – secondo la Cassazione - il giudice di merito, dopo aver rilevato che la tardiva deindicizzazione costituiva un illecito e che il comportamento del resistente aveva, quindi, violato il diritto all’oblio del ricorrente, aveva poi respinto la domanda di risarcimento del danno sulla base di una motivazione apodittica affermando che “Per quanto attiene al risarcimento del danno, si rileva che il ricorrente non ha offerto la prova in ordine alla sussistenza di esso e, quindi, la domanda va respinta” e ciò nonostante la parte avesse esposto specifiche deduzioni sulla natura degli articoli sui loro contenuti e sulle ragioni per le quali dovevano essere deindicizzati tempestivamente.

Si tratta – si legge nella pronuncia - di una mera frase di stile, che pone peraltro in contrasto con quella precedente sulla violazione del diritto all’oblio, ricorrendo alla quale il giudice è venuto meno al compito di esaminare il fatto così come esposto ed accertato (ovvero anche tramite il principio di non contestazione), nonché di esaminare le allegazioni sui i contenuti di queste articoli, per verificare se la tardiva deindicizzazione avessero “effettivamente idoneità a causare un pregiudizio, esponendo al pubblico dati e informazioni personali non più di interesse così ledendo anche la reputazione della persona e il diritto alla riservatezza senza alcun interesse pubblico rilevante, potendo a tal fine fare ricorso alle presunzioni semplici considerando la diffusione della notizia, la correttezza delle informazioni in essa riportate e la posizione sociale del soggetto”.

Ne è disceso l’accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

In argomento si veda anche Privacy informatica, diritto all’oblio e diritto di cronaca giudiziaria, Diritto di cronaca e diritto all’oblio: il bilanciamento tra due diritti in un web che non dimentica, nonchéIl diritto all’oblio nell’ambito di una richiesta di risarcimento del danno per illecito trattamento dei dati personali

In tema di responsabilità sanitaria, il danno biologico terminale, inteso come pregiudizio alla salute sofferto dalla vittima nel lasso di tempo intercorrente tra la lesione mortale e il decesso, costituisce danno di natura temporanea, massimamente grave e intenso ma ontologicamente distinto dal danno da invalidità permanente. Ne consegue che questo non può essere liquidato parametrandolo alle percentuali di invalidità stabilizzate proprie del danno permanente, dovendosi invece procedere a liquidazione equitativa che valorizzi la peculiare intensità e progressività della sofferenza fino alla morte, evitando quantificazioni meramente simboliche ma anche esiti di fatto punitivi. La componente morale del danno terminale, consistente nella sofferenza interiore derivante dalla consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine (c.d. danno catastrofale o da lucida agonia), deve essere tenuta concettualmente distinta dal danno biologico terminale e oggetto di autonoma valutazione e liquidazione equitativa, sulla base di chiari e logici parametri specificamente motivati, indipendentemente dalla durata dell'intervallo tra lesione e decesso.

Questi sono i principi che emergono da una recente ed interessante pronuncia della Corte di Cassazione (ord., 12 marzo 2026, n. 5677).

Nell’ambito di tale ordinanza, la Suprema Corte ha rammentato che il danno biologico terminale va definito come il pregiudizio alla salute sofferto dalla vittima nel tempo intercorrente tra la lesione mortale e il successivo decesso causalmente legato a tale lesione. Si tratta di un danno, anche se temporalmente limitato, massimo nella sua entità ed intensità, che sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale, ma che è concettualmente distinto dal danno da invalidità permanente, poiché la lesione, lungi dallo stabilizzarsi in postumi invalidanti, sfocia nella morte del soggetto.

La relativa liquidazione, ovviamente di natura equitativa, deve tenere conto delle caratteristiche peculiari del pregiudizio, in termini di massima gravità ed intensità, con la conseguente necessità che i fattori della personalizzazione siano fatti valere in grado assai elevato, dovendosi tenere ferma l'esigenza che l'importo non assuma carattere meramente simbolico rispetto al danno accertato.

Va però certamente escluso – si legge nella pronuncia - che il danno biologico terminale sia liquidabile come un danno permanente parametrato a percentuali di invalidità stabilizzate, giacché “l'idea di un danno alla salute "temporaneo", ancorché diretto non a guarigione o cronicizzazione bensì al decesso della vittima (e come tale, dunque, ontologicamente non parametrabile nemmeno tout court al danno da invalidità temporanea "ordinaria"), non consente l'applicazione dei criteri propri del danno permanente, dovendosi piuttosto valorizzare, in chiave equitativa, la peculiare intensità e progressività della sofferenza che accompagna la vittima fino al decesso”.

Resta poi ferma – ricorda la Cassazione - la necessità di distinguere e assoggettare a separata valutazione, accanto alla componente biologica del danno terminale, la componente morale, consistente nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine, risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso.

Anche per tale parte, tuttavia, la liquidazione necessariamente equitativa deve pur sempre avvalersi di chiari e logici parametri adeguatamente motivati.

Nel caso affrontato dalla Corte, la sentenza di appello aveva invece operato una liquidazione unitariamente e indistintamente riferita ad entrambe le componenti del danno in questione, mancando di illustrare i criteri seguiti.

In argomento si veda anche La liquidazione del danno da lucida agonia nonché La lesione del diritto di autodeterminarsi nel caso di colpevole ritardo nella diagnosi di patologie terminali.

Il trasferimento del lavoratore dovuto ad incompatibilità aziendale, trovando la sua ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva, va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, di cui all'art. 2103 c.c., piuttosto che, sia pure atipicamente, a ragioni punitive e disciplinari. Ne consegue che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento prescinde dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, come dall'osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari.

Per l’effetto, in tali casi, il controllo giurisdizionale sulle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, che legittimano il trasferimento del lavoratore, deve essere diretto ad accertare soltanto se vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell'impresa. Inoltre, trovando un preciso limite nel principio di libertà dell'iniziativa economica privata (garantita dall'art. 41 Cost.), il controllo stesso non può essere esteso al merito della scelta imprenditoriale, né questa deve presentare necessariamente i caratteri della inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro possa adottare sul piano tecnico, organizzativo o produttivo.

La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza (25 febbraio 2026, n. 4198), ha ribadito questi principi.

Nella vicenda affrontata dalla Corte, era stato contestato il giudizio operato dalla sentenza impugnata circa l'insussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive, giudizio che sarebbe avvenuto esorbitando dai limiti consentiti dall'art. 2103 c.c. La Cassazione, nel solco dei principi sopra ricordati, ha sottolineato che, analogamente a quanto accade nell'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il giudice è chiamato a verificare l'effettività della ragione organizzativa addotta e la sussistenza del nesso causale tra il mutamento del luogo di lavoro e la ragione posta a sua fondamento, senza che sia sindacabile la valutazione di idoneità rispetto allo scopo di migliorare l'assetto produttivo e organizzativo dell'impresa.

In coerenza con tali coordinate, la Suprema Corte ha rammentato che, secondo il proprio consolidato orientamento, è insindacabile la scelta imprenditoriale tra più soluzioni organizzative e che non è necessario che il datore di lavoro dimostri l'inevitabilità del provvedimento di trasferimento sotto il profilo della sicura inutilizzabilità del dipendente presso la sede di provenienza.

Anche ipotesi di incompatibilità con l'ambiente di lavoro in cui viene eseguita la prestazione sono state ritenute idonee a configurare i presupposti di cui all'art. 2103 c.c.

Le Sezioni Unite della medesima Corte, infatti – come viene ricordato nella medesima ordinanza - hanno affermato che “Benché il trasferimento del lavoratore subordinato non costituisca, né possa costituire, sanzione disciplinare, è tuttavia possibile che il comportamento del lavoratore integri insieme gli estremi di un fatto disciplinarmente rilevante ed altresì una delle ragioni tecniche, organizzative e produttive, previste dall'art. 2103 cod. civ. come legittimanti il trasferimento del lavoratore medesimo. In tal caso l'imprenditore può, nel legittimo esercizio dei suoi poteri organizzatori e di quelli disciplinari, far ricorso agli uni piuttosto che agli altri, ove ne sussistano i presupposti di legge, senza che sia in potere del giudice, cui è affidato il controllo del provvedimento di trasferimento, valutarne la convenienza o la alternativa opportunità di un provvedimento disciplinare”(Cass., Sez. Un., n. 4747/1986; conf.: Cass. n. 9276/1987; Cass. n. 10252/1995; Cass. n. 3207/1998).

A maggior ragione, nel caso in cui il comportamento del lavoratore, pur non concretizzando un inadempimento e a prescindere da una valutazione soggettiva di colpa, realizzi una comprovata disfunzione idonea ad incidere, in senso negativo ed oggettivo, sul normale svolgimento dell'attività tecnico organizzativa dell'impresa, la conseguente situazione di “incompatibilità ambientale” viene annoverata tra le possibili ragioni idonee a giustificare il trasferimento.

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