Privacy informatica, diritto all’oblio e diritto di cronaca giudiziaria

Privacy informatica, diritto all’oblio e diritto di cronaca. La Cassazione è tornata a parlare del necessario bilanciamento tra questi diritti (sentenza n. 14488 del 30 maggio 2025).

Il caso affrontato dalla Corte prendeva le mosse dalla richiesta del ricorrente volta ad ottenere la rimozione, dai risultati del motore di ricerca ottenuti digitando il proprio nome e cognome, di alcuni url che facevano riferimento ad una vicenda processuale (per presunta appartenenza ad un’associazione di stampo mafioso) che lo aveva visto protagonista, in concorso con altri soggetti, e che si era conclusa con la sua assoluzione davanti alla Corte di cassazione con sentenza del 2015.

Tenuto conto della tipologia del fatto di reato commesso nonché del ruolo nel campo della attività anche politica (essendosi egli candidato per le elezioni amministrative locali) e del settore immobiliare, secondo il giudice di merito, permaneva un interesse della collettività a conoscere le vicende processuali che avevano coinvolto il ricorrente e ad essere informata sui fatti commessi aventi penale rilevanza.

L’attore aveva proposto ricorso per cassazione, ora accolto dalla Corte.

La Cassazione ha dapprima svolto una sintesi del quadro normativo di riferimento, ricordando che l’attuale disciplina della protezione dei dati personali si compone di una complessa trama di fonti, il cui fulcro è rappresentato dalla normativa eurounitaria di carattere generale affidata al regolamento n. 679/2016/UE, che trova completamento e integrazione nelle fonti nazionali, a partire dal d.lgs. n. 196 del 2003 (come modificato e integrato) e dal d.lgs. n. 101 del 2018, che ha coordinato le disposizioni nazionali vigenti in materia di protezione dei dati personali con il regolamento generale sulla protezione dei dati.

L’art. 17 del Regolamento n. 679/2016 enumera i casi in cui l’interessato “ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano”, prevedendo che, in tali ipotesi, il titolare “adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali”.

Nella sua originaria accezione che presuppone una doppia pubblicazione, a distanza di tempo, della stessa notizia, il diritto all’oblio – ricorda la Corte - rappresenta “un’ulteriore frontiera di tutela dei “tradizionali” diritti della personalità (riservatezza, identità personale, onore, reputazione), attivabile quando il disvalore connesso alla divulgazione di un’informazione risieda nello iato temporale che la separa dal momento dell’originaria diffusione”. Un presidio, dunque, a tutela della “identità dinamica” del soggetto, per come venutasi a conformare nel corso del tempo. L’idea di fondo è che, in considerazione del passare del tempo, possa venir meno l’attualità di una notizia che, in origine, era stata legittimamente pubblicata, in quanto provvista dei requisiti della verità, pertinenza e continenza. Quando intercorra un intervallo di tempo di una certa consistenza tra la narrazione ed il fatto che ne costituisce l’oggetto, la libertà di manifestazione del pensiero è controbilanciata dalla pretesa del soggetto di essere dimenticato o, meglio, di non essere ricordato in relazione a quel fatto, che pure legittimamente era stato oggetto di cronaca in passato.

La Cassazione ha rammentato di aver già affrontato (vedi sentenza n. 6919/2018) la questione se la pretesa all’oblio costituisca un diritto “assoluto”, ovvero se contempli, tra i propri presupposti, il necessario riscontro di un (ulteriore) profilo lesivo della personalità dell’individuo, affermando, in linea di principio, la prevalenza del “fondamentale diritto all’oblio”. Tale diritto è suscettibile di recedere rispetto al diritto di cronaca solo in presenza di determinati requisiti, quali il contributo arrecato dalla diffusione dell'immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico; l'interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell'immagine o della notizia (che deve rispondere a scopi di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali, e non già a finalità meramente divulgative o economico-commerciali); l'elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica e, segnatamente, nella realtà economica o politica del Paese; l’impiego di modalità improntate alla verità, non eccedenti lo scopo informativo nell'interesse del pubblico; la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell'immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all'interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al grande pubblico.

In una seconda accezione di privacy informatica – ricorda la Cassazione - il diritto all’oblio non suppone una cesura temporale tra due successive divulgazioni della notizia, perché quest’ultima permane continuativamente a disposizione dell’utente della rete, a prescindere da una specifica “riproposizione”. Vengono allora in rilievo le modalità con cui i dati personali vengono archiviati e diffusi, tipiche delle nuove tecnologie (segnatamente, internet e le banche-dati). Ne consegue che, più che con la riproposizione di una notizia a distanza di tempo, si ha a che fare con la persistente accessibilità della stessa da parte di un numero potenzialmente illimitato di persone.

Nella Rete, il diritto all’oblio assume una dimensione particolare: a rilevare è, infatti, non la ripubblicazione di una notizia, in passato legittimamente divulgata, ma la sua permanenza, senza soluzione di continuità, nel momento in cui la notizia fotografa una realtà non più corrispondente.

Dopo aver richiamato altre pronunce in tema di diritto all’oblio in relazione al web, la Cassazione ha osservato che, nel caso di specie, il Giudice di merito, pur richiamando in maniera corretta i principi alla base del bilanciamento tra la protezione dei dati personali e interesse collettivo all’informazione, era incorso in alcuni errori.

La perdurante reperibilità in Rete degli articoli associati al nominativo del ricorrente che si riferivano ad un’accusa penale di appartenenza ad associazione di tipo mafioso senza la possibilità di collegare quella notizia ad un’altra, più aggiornata, che restituisca agli utenti della Rete e alla collettività un quadro rispettoso dell’identità personale ovvero, ove l’aggiornamento non risulti possibile, senza neppure rimuovere, attraverso la deindicizzazione, il collegamento ipertestuale che consente agli utenti di accedervi – secondo la Corte - “potrebbe creare un impatto sproporzionato sull’identità della persona”, giacché il ricorrente è risultato, a seguito della sentenza della Cassazione penale, estraneo all’associazione di tipo mafioso.

Il giudice di merito, poi, non aveva adeguatamente apprezzato la possibile obsolescenza della notizia originaria, superata da una diversa verità processuale. Per la decorrenza del fattore temporale, infatti, il Tribunale aveva erroneamente assunto come dies a quo la data di pubblicazione della sentenza di assoluzione del ricorrente emessa dalla Cassazione penale, senza considerare che gli articoli di causa risalivano a vicende anteriori.

In argomento si veda anche Il diritto all’oblio nell’ambito di una richiesta di risarcimento del danno per illecito trattamento dei dati personali eDiritto all’oblio e risarcimento del danno alla reputazione: è ammessa la prova per presunzioni

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Maria Santina Panarella
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