Con messaggio n. 251 del 26 gennaio 2026, l’INPS ha fornito indicazioni amministrative e procedurali in ordine all’elevazione dei limiti temporali per la fruizione del congedo parentale.

La legge di bilancio 2026 (ne avevamo parlato in Legge di bilancio 2026: ecco le principali novità in materia lavoro) ha aumentato l’arco temporale di fruizione del congedo parentale dei genitori lavoratori dipendenti da 12 anni a 14 anni.

Pertanto, in caso di evento nascita, il congedo parentale può essere fruito entro i primi quattrodici anni di vita del figlio, a decorrere dalla fine del periodo di congedo di maternità per la lavoratrice dipendente madre e dalla data di nascita per il lavoratore dipendente padre.

In caso di adozione o di affidamento/collocamento, il congedo parentale può essere fruito entro quattordici anni dall’ingresso in famiglia del minore, ma non oltre il raggiungimento della maggiore età.

La legge di Bilancio 2026 modifica esclusivamente le disposizioni normative relative ai genitori lavoratori dipendenti.

Le novità normative decorrono dal 1° gennaio 2026; pertanto, per i periodi di congedo parentale fruiti fino al 31 dicembre 2025, il limite temporale di fruizione applicabile rimane di dodici anni.

Dal 1° gennaio 2026 i genitori lavoratori dipendenti con figli che non abbiano ancora compiuto i quattordici anni di vita (o nel caso in cui non siano trascorsi quattordici anni dall’ingresso in famiglia) possono fruire del congedo parentale nei consueti limiti individuali e di coppia previsti per legge (cfr. gli artt. 32, 34 e 36 del TU).

L’Inps ha poi informato di aver aggiornato la procedura “Domande di maternità e paternità” da utilizzare per la presentazione telematica delle domande di congedo parentale.

Il 24 gennaio 2026 è entrato in vigore il decreto legislativo n.  213/2025 in tema di protezione dei lavoratori dai rischi connessi all’esposizione all’amianto. Il decreto attua la Direttiva n. 2023/2668 del 22 novembre 2023 che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

Il decreto introduce modifiche al d.lgs. n. 81/2008 e lo fa con un approccio preventivo, ponendo centralità alla valutazione continua del rischio.

Viene ampliato e chiarito il campo di applicazione delle norme relative alla protezione dei lavoratori esposti all’amianto, così come viene integrata la definizione stessa di amianto con il riferimento esplicito alla normativa europea sulla classificazione delle sostanze pericolose.

Si prevedono, inoltre, tra le altre cose:

  • nuovi obblighi di valutazione del rischio;
  • aggiornamenti in merito alla formazione e alla sorveglianza sanitaria;
  • l’adeguamento dei criteri di misurazione dell’esposizione agli agenti cancerogeni.

Qui il testo integrale del decreto.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute, ha approvato il decreto n. 4/2026 in materia di politiche attive per tutti coloro che siano stati affetti da patologia oncologica ai sensi della legge 7 dicembre 2023, n. 193 (legge sull’oblio oncologico).

Agli effetti del decreto (qui il testo) sono considerate “persone guarite da patologie oncologiche”, sia i soggetti dichiarati guariti dal cancro sia i soggetti che, pur in assenza di evidenza attuale di malattia, sono sottoposti a trattamenti prolungati (trattamenti adiuvanti o di follow up); tale condizione non consente di ritenere malati i soggetti, ma non permette ancora di dichiararli guariti.

Ai sensi dell’art. 2, i destinatari sono considerati soggetti in condizione di fragilità e, in quanto tali, sono ricompresi tra i beneficiari delle seguenti misure di politica attiva:

  1. Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (Programma GOL), destinato anche ai “lavoratori fragili o vulnerabili, indipendentemente dalla presenza di un sostegno al reddito”, ai quali è riservato uno specifico percorso di servizi denominato “Percorso 4 Lavoro ed inclusione”;
  2. Fondo Nuove Competenze che incrementa l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato di lavoro. Gli interventi del Fondo Nuove Competenze hanno a oggetto il riconoscimento di contributi finanziari in favore di tutti i datori di lavoro privati che hanno stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro destinati a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori;
  3. Assegno di Inclusione (ADI), misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa rivolta ai nuclei familiari con componenti fragili, segnatamente, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48: i minori, over 60, persone con disabilità, persone in condizioni di svantaggio seguite dai servizi sociosanitari; 
  4. Sostegno per la formazione e il lavoro mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate rivolto a persone occupabili (cioè, abili al lavoro), di età compresa tra i 18 e i 59 anni, che non rientrano nei criteri previsti per l’ADI, ma che si trovano in condizioni di fragilità economica o rischio di esclusione sociale. La misura determina l’accesso per l’interessato ad un beneficio economico quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa;
  5. Accomodamenti ragionevoli, come definiti dall’articolo 2 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità che consistono nelle modifiche e adattamenti necessari e appropriati, “che non impongono un onere sproporzionato o eccessivo, da adottare su richiesta della persona disabile o in condizione di fragilità, per garantire il godimento effettivo e tempestivo, su base di uguaglianza con gli altri, dei diritti civili e sociali”.

I destinatari hanno diritto agli accomodamenti ragionevoli per garantire un lavoro dignitoso, inclusivo e compatibile con la loro salute. I datori di lavoro, previa integrazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e sentito il medico competente di cui all’articolo 38 dello stesso decreto legislativo, sono tenuti ad adottare misure che permettano ai lavoratori di rientrare o permanere nel posto di lavoro, conciliare le esigenze di cura con l’attività lavorativa ed evitare discriminazioni.

In tema di oblio oncologico si veda anche Oblio oncologico: pubblicate le informazioni utili per cittadini e imprese dal Garante Privacy nonché Oblio oncologico: pubblicati dall’IVASS i moduli aggiornati.

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