Il danno da demansionamento può essere provato per presunzioni? La Cassazione ribadisce di sì (Cass., 20 gennaio 2026, n. 1195).
Un lavoratore, dipendente di una Banca, aveva adito la propria datrice di lavoro per ottenere l’accertamento del demansionamento e la condanna dell’istituto al risarcimento di tutti i danni subiti.
Il Giudice di primo grado aveva accolto parzialmente la domanda, condannando la Banca al risarcimento del danno, liquidato in via equitativa in misura pari al 30 % della retribuzione mensile per tutto il periodo di demansionamento.
La Corte d’appello, tra le altre cose, nel confermare la valutazione svolta dal Tribunale, aveva ritenuto che il giudice di merito potesse desumere l’esistenza del danno, e determinarne l’entità, anche in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, basandosi sugli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità dell'esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e ad altre circostanze del caso concreto
La Banca, nel proporre ricorso per cassazione, aveva censurato la pronuncia ritenendo che il giudice di appello avesse svolto un ragionamento tautologico, facendo confusione tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale. La Suprema Corte non ha condiviso la censura.
La Corte territoriale – secondo la Cassazione - ha esaurientemente spiegato gli indici fattuali, di tipo presuntivo, in base ai quali ha ritenuto sussistente il danno da risarcire, laddove ha richiamato la lunga durata del demansionamento (sia pure inferiore a quella riconosciuta in primo grado), l'impoverimento del bagaglio professionale con incidenza sulle possibilità di carriera e di ricollocazione sul mercato del lavoro, la "visibilità del demansionamento", avendo il lavoratore perso ogni potere decisionale, di coordinamento e di controllo di altro personale. Tale ragionamento presuntivo svolto dal giudice di appello – precisa la Suprema Corte - non è stato validamente censurato dalla Banca ricorrente.
Inoltre, la Corte territoriale aveva svolto una valutazione autonoma del danno considerato (sia pure impropriamente) "patrimoniale", che permetteva una liquidazione in via equitativa con il ricorso al 30% della retribuzione, secondo un metro di valutazione non sindacabile in sede di legittimità.
Il rito da seguire nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo discende dalla natura del credito. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione (ord. 20 gennaio 2026, n. 1255).
Con decreto ingiuntivo, il Tribunale, su istanza di una ditta individuale, aveva ingiunto ad una Società il pagamento di un importo dovuto a titolo di compenso per attività di promozione e commercializzazione di merci. Il Giudice aveva rigettato l’opposizione proposta dalla Società.
La Corte d’appello aveva poi dichiarato inammissibile l’opposizione ritenendo, tra le altre cose, che, trattandosi di provvedimento monitorio emesso dal Tribunale ordinario, questo avrebbe dovuto essere opposto mediante notifica di apposito atto di citazione al domicilio eletto nel ricorso monitorio, e non, come avvenuto, con ricorso in opposizione avanti la sezione lavoro.
Nell’accogliere il ricorso della Società, la Corte di Cassazione ha invece ricordato che “il rito che l'opponente deve seguire nel momento in cui propone opposizione al decreto ingiuntivo – che non è un'impugnazione in senso tecnico-giuridico, ma solo l'atto introduttivo del giudizio di primo grado a cognizione piena – è da individuare non con riguardo a quello eventualmente prescelto dal ricorrente in via monitoria, ma alla materia indicata dalla natura del credito fatto valere in via monitoria”.
Nel caso di specie – precisa la Corte - non vi è stato alcun giudizio con un rito ordinario, ma soltanto un ricorso monitorio riguardante un credito inerente ad uno dei rapporti indicati dall'art. 409 n. 3 c.p.c., emesso da una sezione ordinaria del Tribunale invece che dalla sezione lavoro. Questa circostanza non è sufficiente per dire che è stato seguito il rito ordinario, poiché la ripartizione degli affari tra le sezioni di un ufficio giudiziario è un profilo interno, del tutto “neutro” ai fini della manifestazione o della esplicitazione del rito seguito. A conferma di ciò è sufficiente ricordare che pure una sezione ordinaria può seguire il rito del lavoro, ad esempio in materia locatizia o di opposizione a sanzioni amministrative.
In conclusione – soggiunge la Suprema Corte - a fronte di un decreto ingiuntivo emesso per un credito inerente ad un rapporto rientrante nel novero di quelli di lavoro, per i quali è previsto il rito del lavoro dall'art. 409 c.p.c., mancando l'indicazione di un rito da parte del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo è l'opponente che deve individuare con quale rito introdurre il giudizio di opposizione.
Nel caso in esame, dunque, a dire della Corte, tale individuazione è stata conforme a diritto, poiché è stato seguito il rito del lavoro, imposto dalla natura del credito fatto valere in via monitoria.
Con provvedimento n. 169 del 15 gennaio 2026, l’IVASS, in attuazione dell’art. 2, co. 7 della l. n. 193/2023 (contenente ‘Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche’) ha modificato due precedenti provvedimenti (il regolamento n. 40/2018, relativo alla distribuzione assicurativa, e il regolamento n. 41/2018, che disciplina informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi).
L’art. 2 citato impone che, in tutte le fasi di accesso a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, ivi compresi le trattative precontrattuali e la stipulazione o il rinnovo di contratti, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e assicurativi “forniscono alla controparte adeguate informazioni circa il diritto di cui al comma 1, di cui è fatta espressa menzione nei moduli o formulari predisposti e utilizzati ai fini della stipulazione o del rinnovo dei predetti contratti”. Pertanto, in coerenza con quanto disposto dalla norma, il provvedimento dell’IVASS contiene, quali allegati, i modelli aggiornati.
Le imprese di assicurazione e gli intermediari dovranno adeguarsi alle disposizioni entro quindici giorni dalla pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
In argomento si veda anche Oblio oncologico: pubblicate le informazioni utili per cittadini e imprese dal Garante Privacy nonché Pubblicata la legge a tutela dei lavoratori con malattie oncologiche.