Una recente ordinanza (1° ottobre 2026, n. 26039) si è pronunciata in materia di obblighi informativi nel caso di cliente dichiaratosi professionale.

In tema di intermediazione finanziaria – ha affermato la Cassazione -, la richiesta del cliente di essere considerato cliente professionale privato ai sensi dell'Allegato 3 del Regolamento Consob n. 16190/2007 in ordine al possesso delle qualità personali ivi previste ai fini del riconoscimento della qualifica, in quanto formulazione di un giudizio e non affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo, non costituisce dichiarazione confessoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 2730 c.c.

Al pari delle dichiarazioni rese in sede di profilazione, anche la dichiarazione del cliente di reputarsi un investitore altamente predisposto al rischio di investimento e, pertanto, inquadrabile nella categoria degli investitori professionali – secondo la Suprema Corte - è pur sempre espressione di un convincimento, cioè di un giudizio personale, sebbene foriero di conseguenze giuridiche. Ma tale dichiarazione di valore non può ritenersi assimilabile ai fatti oggettivamente verificabili, che sono gli unici ai quali si può attribuire l'effetto confessorio sfavorevole al dichiarante e favorevole alla controparte.

Inoltre, l'Allegato 3 al Regolamento Consob va letto nella sua interezza. La previsione che viene in rilievo, in particolare, distingue i clienti professionali privati in due categorie: i clienti professionali di diritto e i clienti professionali su richiesta. Per tale ultima categoria sono enunciati espressamente i criteri di identificazione ai quali gli intermediari devono attenersi allorquando ricevano dal privato la richiesta di attribuzione della relativa qualifica.

E, ben prima di scendere nel dettaglio delle condizioni per il riconoscimento della qualifica, la previsione enuncia alcuni criteri generali, così letteralmente esprimendosi: "Gli intermediari possono trattare i clienti diversi da quelli inclusi alla sezione I (id. est: i clienti professionali di diritto, n.d.r.), che ne facciano espressa richiesta, come clienti professionali, purché siano rispettati i criteri e le procedure menzionati di seguito. Non è comunque consentito presumere che tali clienti possiedano conoscenze ed esperienze di mercato comparabili a quelle delle categorie elencate alla sezione I. La disapplicazione di regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali è consentita quando, dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente, l'intermediario possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume ".

Già tale premessa – secondo la Suprema Corte – mostra l’erroneità dell'affermazione, resa in quel caso dalla Corte di appello, secondo cui l'attribuzione della qualifica di cliente professionale esoneri del tutto l'intermediario dagli obblighi di valutazione della rischiosità delle operazioni svolte nel corso del rapporto.

Si tratterebbe, in particolare, secondo la Corte, di un’affermazione che “non valuta adeguatamente il precetto generale anteposto dall'Allegato 3 alle conseguenze della attribuzione della qualifica, segnatamente nella parte in cui la previsione impone, comunque, all'intermediario una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente”.

Ne discende che è l'intermediario a dover fornire la prova di avere correttamente disapplicato le regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali. Pertanto, in difetto di tale prova liberatoria, anche il cliente privato professionale gode delle garanzie di informazione sull'adeguatezza dell'investimento prospettato rispetto al suo profilo di rischio, per quanto elevato esso sia.

Inoltre, - prosegue la Cassazione - l'Allegato 3 termina con due ulteriori affermazioni, che si palesano altrettanto decisive ai fini della corretta ricostruzione dei doveri ricadenti sugli intermediari: "Prima di decidere di accettare richieste di rinuncia a protezione, devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per accertarsi che il cliente che chiede di essere considerato cliente professionale soddisfi i requisiti indicati nella sezione II al punto 1. Gli intermediari devono adottare per iscritto misure interne appropriate per classificare i clienti. Spetta ai clienti professionali informare il prestatore del servizio di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare la loro attuale classificazione. Se tuttavia l'intermediario constata che il cliente non soddisfa più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai clienti professionali deve adottare provvedimenti appropriati”.

Questo significa che esiste un preciso dovere dell'intermediario - al quale egli deve adempiere prima di procedere ad esporre il cliente privato professionale al rischio totale - di accertarsi che egli soddisfi (in quel preciso momento) le condizioni esistenti al momento dell’originaria valutazione. Inoltre, emerge che è preciso dovere dell'intermediario di vigilare “affinché le primigenie condizioni per l'attribuzione della qualifica persistano nel tempo per tutta la durata dell'investimento, dovendo prendere immediatamente gli opportuni provvedimenti allorquando sospetti che tali condizioni siano mutate, con il potenziale venir meno delle condizioni per la corretta attribuzione della qualifica professionale originariamente attribuita al cliente”.

Nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile quando si tratti di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi oltre che quando la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui. Ne consegue che l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova.

La Cassazione ha ribadito tale principio (ordinanza, 16 settembre 2026, n. 25454).

Nel caso affrontato dalla Corte, da quanto si evince dalla pronuncia, la Corte d’appello, in parziale accoglimento del gravame proposto da un lavoratore, aveva dichiarato prescritto il credito oggetto dell’avviso di addebito notificato dall’INPS. Ad avviso del giudice di appello, in mancanza di segnalazione dell'esistenza di atti interruttivi della prescrizione medio tempore notificati, la richiesta formulata dall'INPS in sede di gravame, tesa a sollecitare il deposito da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di documentazione attestante l'avvenuta interruzione della prescrizione successivamente alla notifica dell'avviso di addebito, era meramente esplorativa e perciò inammissibile.

La Cassazione ha invece osservato che la documentazione attestante l'avvenuta interruzione della prescrizione, che era stata dedotta dal ricorrente come appartenente ad un terzo, era stata depositata con le note di trattazione scritta autorizzate ex art. 127 ter c.p.c.  in sostituzione dell'udienza di discussione avendo l'Istituto dichiarato di esserne entrato in possesso solo nel corso del giudizio. Pertanto, la Corte territoriale, alla quale era demandata la valutazione di ammissibilità dei documenti – secondo la Cassazione - avrebbe dovuto sollecitare il contraddittorio delle parti al riguardo, e non ignorarne, come aveva fatto, l'esistenza.

Le somme percepite dal lavoratore a titolo di NASpI non possono essere detratte, quale aliunde perceptum, da quanto egli abbia ricevuto come risarcimento del danno per il mancato ripristino del rapporto di lavoro, poiché la NASpI è una prestazione previdenziale non pensionistica che opera su un piano diverso dagli incrementi patrimoniali che derivano al lavoratore dall'essere stato liberato - anche se illegittimamente - dall'obbligo di prestare la sua attività, dando luogo la sua eventuale non spettanza ad un indebito previdenziale, ripetibile dall'INPS nei limiti di legge.

La Cassazione (ord., 21 settembre 2026, n. 25641) ha confermato il proprio orientamento nell’ambito di una vicenda in cui la Corte d’appello, in merito all’eccezione dell’aliunde perceptum sollevata dalla società datrice, aveva detratto dall’ammontare le somme percepite dal lavoratore a titolo retributivo da terzi, ma non quelle corrisposte dall’INPS a titolo di NASpI. La Suprema Corte ha reputato la sentenza d’appello conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidatasi sul punto.

In tema di NAsPI si richiama anche Naspi: i chiarimenti dell’INPS sul nuovo requisito contributivo, Naspi e risoluzione consensuale del rapporto di lavorononché Dimissioni per fatti concludenti e riflessi sul diritto alla NASpI

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