I motori di ricerca e i chatbot, secondo la ZAK, l’autorità tedesca che vigila sui media, sono editori a tutti gli effetti, creando contenuti e non limitandosi a redistribuirli.

Con pronunce innovative, l’Autorità tedesca ha affermato che le risposte generate dall’AI non possono avvalersi dell’esonero di responsabilità previso dal Digital Service Act, applicato alle piattaforme che distribuiscono contenuti di terze parti, poiché tali risposte sono considerate esse stesse contenuti dei fornitori.

Il Tribunale di Monaco aveva già recentemente stabilito che Google è responsabile per le risposte false generate dall’intelligenza artificiale (ne avevamo parlato in Overviews dell’IA di Google: Google è responsabile per le risposte false); ora l’Autorità tedesca ha reso affermazioni che si applicano alla cornice regolatoria strutturale in via generale e non ad un singolo caso specifico.

Con sentenza n. 125 del 14 luglio 2026 la Corte Costituzionale ha dichiaratol’illegittimità costituzionale dell’art. 509, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), nella parte in cui, nel prevedere che “il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima”, stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare “non oltre il settantesimo anno di età” e non, invece, “non oltre il settantesimo anno di età o la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia”.

La Corte, nel richiamare la propria giurisprudenza sui presupposti necessari perché maturi il diritto del dipendente pubblico ad essere trattenuto in servizio oltre il limite ordinamentale previsto per le varie amministrazioni, ha chiarito che il legislatore non può fissare una soglia anagrafica massima per il trattenimento in servizio del dipendente che sia aprioristicamente avulsa dal momento in cui questi maturerà l’anzianità contributiva e anagraficaminima richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Trattandosi di una “eccezione rispetto alla regola del collocamento a riposo al raggiungimento del limite di età ordinamentale, che ha lo scopo di tutelare l’interesse del lavoratore ad essere trattenuto in servizio per il tempo necessario al conseguimento della pensione normale, nella prospettiva di una più ampia attuazione del diritto garantito dall’art. 38, secondo comma, Costituzione”, la fissazione di una soglia anagrafica massima per il trattenimento in servizio, che non sia correlata al progressivo adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia agli incrementi della speranza di vita, appresta un rimedio potenzialmente inidoneo a conseguire lo scopo e, tradendo la stessa ratio legis, evidenzia l’irragionevolezza intrinseca della norma.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato una Società che, dopo la cessazione del rapporto, aveva aperto e svuotato l’armadietto assegnato ad un lavoratore, registrando l’operazione e distruggendo gli effetti personali rinvenuti (provvedimento n. 462/2026).

Il provvedimento ha ricordato che la funzione dell’armadietto personale è quella di custodire abbigliamento e accessori utilizzati per recarsi sul posto di lavoro, nonché oggetti e/o elementi utili, anche nelle pause consentite dell’attività lavorativa o al termine dell’orario di lavoro, dai quali è certamente possibile trarre informazioni riguardanti una persona fisica - identificata quale assegnataria dell’armadietto - relative a stati propri dell’interessato (anche di salute) o sue situazioni personali, abitudini e/o preferenze. Tali informazioni rientrano quindi nella definizione di “dato personale” contenuta nell’art. 4, n. 1) del Regolamento: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente”.

Secondo il Garante, nel caso di specie, l’apertura dell’armadietto e l’attività di ricognizione del suo contenuto e degli effetti ivi presenti, nonché la memorizzazione, attraverso una ripresa video destinata a inventariare, a tutela della Società, gli effetti rinvenuti, aveva comportato un trattamento – illecito - di dati personali.

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