La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28772 del 31 ottobre 2025, è tornata ad occuparsi della qualificazione giuridica, e della disciplina, del rapporto tra i riders e le piattaforme di consegna.

La vicenda processuale

Un gruppo di riders, che avevano lavorato in favore di società food delivery, in virtù di plurimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato, adivano il Tribunale di Torino per ottenere l'accertamento della natura subordinata dei loro rapporti di lavoro o, in alternativa, la declaratoria della sussistenza di rapporti di lavoro di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 81/2015 per i periodi analiticamente indicati; l’applicazione di un diverso CCNL, con condanna generica della datrice di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze retributive; nonché il risarcimento del danno per violazione della normativa sulla privacy e dei controlli a distanza nonché dell’art. 2087 c.c.

Il Tribunale dichiarava il diritto dei riders a percepire, ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. n. 81/2015, la retribuzione prevista dal CCNL applicato dalla società committente ai propri dipendenti e condannava la stessa al pagamento delle conseguenti differenze retributive e rigettava le altre domande. La sentenza veniva confermata in sede di appello.

Personalità della prestazione lavorativa

La Corte di Cassazione muove dall’assunto che “l'art. 2 D.Lgs. n. 81/2015 non introduce una nuova fattispecie, un tertium genus fra lavoro autonomo e lavoro subordinato, bensì una "norma di disciplina", volta (e limitata) a dichiarare applicabile la disciplina della subordinazione a rapporti di lavoro che possono legittimamente essere pattuiti come di lavoro autonomo” (in questi termini, Cass. n. 1663/2020, che per prima si è occupata della disciplina del rapporto di lavoro con i riders).

In tal modo “il legislatore ha introdotto una "dissociazione" tra la qualificazione giuridica della fattispecie e la disciplina applicabile”.

In questa prospettiva la proprietà in capo al collaboratore “del veicolo utilizzato per eseguire la prestazione e i relativi costi di eventuale manutenzione” è un profilo attinente alla “qualificazione giuridica del rapporto di lavoro” e non riguarda la “disciplina applicabile”. Si tratta quindi di un aspetto irrilevante ai fini dell'art. 2 D.Lgs. n. 81/2015, che, “in considerazione di determinati elementi, ha appunto la funzione di dichiarare applicabile la disciplina del lavoro subordinato a rapporti che ben possono essere configurati dai contraenti come di lavoro autonomo”.

In tal senso, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare del 18 aprile 2025 (di cui ci siamo occupati sul nostro sito, Classificazione e tutele nel lavoro per le piattaforme digitali: le indicazioni del Ministero del Lavoro) ha fornito alcune indicazioni, sulla base della legislazione vigente, al fine di svolgere una ricognizione puntuale delle effettive modalità attraverso le quali è resa l’attività lavorativa del settore delle piattaforme digitali. Nella nota si sottolinea, in particolare, la necessità di garantire, in ogni caso, ai riders, un adeguato contenuto di tutela, a prescindere dalla tipologia contrattuale con la quale è stipulato il rapporto di lavoro, nella consapevolezza della insufficienza dei tentativi di esclusiva riconduzione forzosa al rapporto di lavoro subordinato.

Deve quindi trovare conferma – a giudizio della Corte di Cassazione - la decisione di merito che ha ritenuto che il requisito del carattere esclusivamente personale della prestazione lavorativa potesse essere negato solo in presenza dell'eventuale facoltà del collaboratore di avvalersi di propri ausiliari, facoltà esclusa all'esito del compiuto accertamento di fatto.

Continuità della prestazione lavorativa

Con riguardo al requisito della continuità delle prestazioni lavorative, la parte ricorrente assume che tale requisito può dirsi sussistente solo in presenza di un obbligo di disponibilità del lavoratore, nella specie pacificamente escluso.

La sentenza in commento, nel solco di quanto evidenziato nel paragrafo precedente, evidenza che “qualora fosse stato accertato un obbligo di disponibilità del lavoratore, si sarebbe pervenuti all'accertamento della fattispecie in termini di rapporto di lavoro subordinato”.

Inoltre, rileva che nell'art. 2 D.Lgs. n. 81/2015, così come nei rapporti di lavoro parasubordinato ex art. 409, n. 3, c.p.c., il legislatore postula che “il rapporto di lavoro possa essere di natura autonoma, soltanto che, in presenza di determinate caratteristiche concorrenti, ritiene necessario assoggettarlo alla disciplina di tutela propria del lavoro subordinato”. Ed elemento che connota la disciplina di cui al citato art. 2, anche rispetto alla parasubordinazione, è – in concorso con la continuità e con il carattere personale della prestazione lavorativa – il requisito dell'etero-organizzazione. Quest'ultimo, infatti, “è apprezzato dal legislatore come idoneo a distinguere l'ambito di disciplina (sostanziale) del lavoro autonomo (a cui si riferiscono le collaborazioni coordinate e continuative previste dall'art. 409 n. 3), c.p.c., assoggettate solo al rito del lavoro in considerazione della c.d. parasubordinazione in cui si traducono) dall'ambito di disciplina (sostanziale) del lavoro subordinato, che ricomprende non soltanto i rapporti di lavoro qualificabili come subordinati, ma altresì quelli giuridicamente di lavoro autonomo che tuttavia risultino connotati dall'etero-organizzazione, oltre che dalla continuità e dal carattere personale della prestazione”.

Peraltro, nel caso di specie, il carattere della continuità risultava specificamente pattuito fra la piattaforma e i riders, essendo stato accertato che i contraenti hanno stipulato un contratto di collaborazione coordinata e, appunto, continuativa.

Il requisito dell’etero-organizzazione

Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, e ribadito dalla sentenza di merito, l’etero-organizzazione, ai fini della riconduzione del rapporto alla fattispecie di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 81/2015, si realizza quando il committente determina unilateralmente tempi, luoghi e modalità di esecuzione, anche tramite strumenti digitali o algoritmici

La sentenza precisa, nel solco di Cass. n. 1663/2020, che il riferimento "ai tempi e ai luoghi di lavoro" è stato inteso come meramente esemplificativo, “come dimostrato dall'uso dell'avverbio "anche" da parte del legislatore e dalla successiva soppressione dell'inciso "anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro" ad opera del D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 novembre 2019, n. 128”.

La sentenza conclude quindi che “possa essere ravvisata eteroorganizzazione rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina della subordinazione anche quando il committente si limiti a determinare unilateralmente il quando e il dove della prestazione personale e continuativa”.

Pertanto, conclude la Corte, i riders hanno diritto all’applicazione delle norme di tutela del lavoro subordinato, comprese quelle retributive e previdenziali, pur restando formalmente collaboratori autonomi

Sullo stesso argomento leggi anche:

La giurisprudenza torna a pronunciarsi sull’applicabilità dell’art. 28, co. 3, L. 300/70 alle collaborazioni eterorganizzate di cui all’art. 2, co. 1, L. 81/15.

La natura subordinata del rapporto di lavoro tra Uber Italy s.r.l. e i rider.

Condotta antisindacale di Deliveroo Italy srl. Il Tribunale di Firenze condanna alla rimozione degli effetti.

Il procedimento per la repressione della condotta antisindacale è applicabile ai soli rapporti di natura subordinata. La decisione del Tribunale di Firenze del 9 febbraio 2021

Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2025 i decreti presidenziali di indizione dei referendum abrogativi in materia di lavoro (ne avevamo parlato nei mesi scorsi in La Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibili 5 referendum e  Pubblicate le decisioni della Corte Costituzionale in ordine all’ammissibilità dei cinque referendum).

Il referendum popolare abrogativo avente la seguente denominazione: “Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione” avrà il seguente quesito:

“Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, come modificato dal d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, dalla sentenza della Corte costituzionale 26 settembre 2018, n. 194, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145; dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40; dalla sentenza della Corte costituzionale 24 giugno 2020, n. 150; dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147; dal d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in   G.U.   29/06/2022, n. 150); dalla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2024, n. 22; dalla sentenza della Corte costituzionale del 4 giugno 2024, n. 128, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?».

Il referendum popolare abrogativo avente la seguente denominazione: “Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale”, avrà il seguente quesito:

“Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?”.

Il referendum popolare abrogativo avente la seguente denominazione: “Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi” avrà il seguente quesito:

“Volete voi che sia abrogato il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, avente ad oggetto “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” limitatamente alle seguenti parti: Articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a) , nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b-  bis  )”; comma 1- bis , limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “, in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; Articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?».

Il referendum popolare abrogativo avente la seguente denominazione: “Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione” avrà il seguente quesito:

“Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, in tema di “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?”.

I referendum si svolgeranno domenica 8 giugno e lunedì 9 giugno 2025.

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