In tema di responsabilità sanitaria, l'incompletezza della cartella clinica può essere valorizzata dal giudice, in applicazione del principio di vicinanza alla prova, quale elemento presuntivo idoneo a ritenere provato il nesso causale tra la condotta del sanitario e il danno, quando proprio le omissioni documentali abbiano impedito di accertare il nesso eziologico. È tuttavia necessario che il sanitario abbia posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare l'evento dannoso. Entro tali rigorosi limiti, l'incertezza derivante dalla lacuna documentale non può risolversi a vantaggio del professionista cui la lacuna sia imputabile, ma opera a favore del paziente che deduca il danno.
Con questi principi la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di responsabilità sanitaria e cartella clinica incompleta (ord. 1° settembre 2026, n. 24912).
Nei rigorosi limiti citati – ribadisce la Corte - la valenza dell'incompletezza della cartella, attraverso il mezzo presuntivo che integra il riflesso del principio della vicinanza probatoria, si risolve coerentemente a favore di chi deduce di essere stato danneggiato. Diversamente, “la stessa verrebbe a giovare proprio a colui che, rimanendo inadempiente rispetto al proprio obbligo di diligenza, ha determinato quella lacuna, che, diversamente opinando, impedirebbe di accertare la sua responsabilità”.
In argomento si veda anche La difettosa tenuta della cartella clinica non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente nonché Responsabilità sanitaria: che valore ha la cartella clinica incompleta?
Nella Gazzetta Ufficiale dell’UE del 3 settembre 2026, sono state pubblicate le linee guida della Commissione Europea sull’applicazione del regolamento (UE) 2024/3015 che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato nel mercato dell’Unione (ne avevamo parlato in Il Consiglio europeo e i prodotti ottenuti con il lavoro forzato).
Le linee guida (qui il testo pubblicato in gazzetta) - che, come precisato in apertura delle stesse, costituiscono un mero documento di orientamento - sono espressamente destinate alle autorità competenti responsabili dell’attuazione del regolamento e alle autorità doganali, agli operatori economici, alle associazioni dei consumatori, alle organizzazioni della società civile, ai sindacati e ad eventuali altri portatori di interessi.
Il documento richiama la definizione di lavoro forzato che comprende “ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente” e precisa che il regolamento si applica a tutti i prodotti ottenuti con il lavoro forzato, indipendentemente dall’origine, dal tipo o dal settore, immessi o messi a disposizione sul mercato dell’UE o esportati da tale mercato.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, i due decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in attuazione della delega di cui all’articolo 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132 (si richiama, al riguardo, l’approfondimento svolto in Approvati i decreti attuativi sull’intelligenza artificiale).
Come conferma il comunicato stampa relativo alla seduta del 5 agosto 2026:
Si attende ora la pubblicazione.