In tema di infezioni nosocomiali, in applicazione dei principi sul riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità sanitaria, spetta alla struttura provare:
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione (ord. 1° settembre 2026, n. 24916).
Ai fini dell'affermazione della responsabilità della struttura sanitaria – precisa la pronuncia - rilevano, tra l'altro, il criterio temporale (il numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall'ospedale), il criterio topografico (l'insorgenza dell'infezione nel sito chirurgico interessato dall'intervento in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della cd. "probabilità prevalente") ed il criterio clinico.
A fronte della prova presuntiva della relativa contrazione in ambito ospedaliero (che, nel caso di specie, non era stata contestata), ed ai fini della dimostrazione di aver adottato, sul piano della prevenzione generale, tutte le misure utili alla prevenzione delle infezioni, gli oneri probatori gravanti sulla struttura sanitaria devono ritenersi, in linea generale, i seguenti:
Nel caso di specie - secondo la Cassazione – la Corte d’appello aveva del tutto ignorato il contenuto dell’onere della prova gravante sull’azienda sanitaria, limitandosi a far riferimento al certificato di pulizia e sanificazione del posto letto.
Il Garante privacy, con provvedimento del 3 settembre 2026, ha sanzionato un’azienda sanitaria per non aver configurato il dossier sanitario aziendale in modo da impedire ai lavoratori di accedere alle informazioni inerenti allo stato di salute dei colleghi per finalità diverse da quelle di cura.
Il provvedimento si trova a valle del reclamo che era stato presentato da un dipendente che era anche paziente dell’Azienda e che aveva lamentato la possibilità per il personale sanitario di accedere a tutti i referti del dipartimento a prescindere dalla presa in carico del paziente.
Il Garante, nel confermare le plurime violazioni, ha rammentato che il trattamento dei dati relativi alla salute dei dipendenti può essere legittimamente effettuato solo quando sia “necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato”.
Il datore di lavoro – ha rammentato il Garante - nel rispetto dei principi di protezione dei dati e delle disposizioni di settore applicabili, può trattare dati personali relativi alla salute dei dipendenti solo per le finalità e alle condizioni normativamente previste ovvero su specifica segnalazione del medico competente, unico soggetto legittimato per legge a svolgere compiti di sorveglianza sanitaria, nel rispetto degli specifici limiti e presupposti stabiliti dalla disciplina in materi a di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nel caso di specie, il Garante ha ritenuto che la condotta dell’azienda fosse illecita nella misura in cui aveva configurato il dossier sanitario aziendale in modo da consentirne l’accesso per fini diversi da quelli di cura.
Oltre alla sanzione pecuniaria, all’azienda è stato ingiunto di:
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2026 il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160 di ‘Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia e di responsabilità civile e penali’ (26G00179) (GU Serie Generale n.214 del 15-09-2026) (ne avevamo parlato già in IA: approvati i due decreti attuativi). Le norme entreranno in vigore il 30 settembre 2026.
Si segnala, in particolare, il Titolo II, dedicato alle ‘Disposizioni penali, sostanziali e processuali, in materia di realizzazione e impiego illeciti dei sistemi di intelligenza artificiale e disposizioni processuali civili in materia di risarcimento dei danni cagionati dall'utilizzo dei medesimi sistemi’.
Il Capo II è dedicato agli ‘Strumenti processuali civili per il risarcimento dei danni cagionati dall'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale’
L’art. 16 prevede un foro alternativo per il consumatore: nel caso in cui il danneggiato è una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta è competente anche il giudice del luogo in cui il danneggiato ha la residenza o il domicilio.
L’art. 17, rubricato ‘Accesso alle prove’, dispone che, nelle azioni di risarcimento del danno, il giudice, su istanza della parte che allega di avere subito il danno, ordina all'altra parte o al terzo che ne dispone, l'esibizione degli elementi di prova specificamente pertinenti relativi al funzionamento del sistema di intelligenza artificiale, quando l'istante presenta fatti ed elementi idonei a rendere verosimile la fondatezza della domanda, anche con riferimento al collegamento tra il risultato prodotto dal sistema di intelligenza artificiale e il danno lamentato.
Se la parte, senza giustificato motivo, non adempie, anche parzialmente, all'ordine di esibizione, il giudice può desumere argomenti di prova ai sensi dell'articolo 116 c.p.c.
L’art. 18 prevede poi una presunzione del nesso di causalità, disponendo che “Quando il danno deriva dalla violazione di uno o più obblighi previsti dal regolamento (UE) 2024/1689, il nesso di causalità tra la violazione e il danno è presunto, salvo prova contraria”.
Vi è poi l’introduzione dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione (art. 20).
Chi intende promuovere l'azione deve chiedere preventivamente al soggetto a cui ritiene che sia imputabile il danno se è assistito da un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativo al danno medesimo. La richiesta, però, non costituisce condizione di procedibilità della domanda.
Inoltre, il danneggiato ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura della responsabilità civile al convenuto, nei limiti delle somme per le quali è stipulato il contratto di assicurazione.