La Tabella Unica Nazionale di cui al d.P.R. n. 12/2025 costituisce parametro privilegiato per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione della salute anche per sinistri anteriori al 5 marzo 2025 e diversi da quelli derivanti dalla circolazione stradale o dalla responsabilità sanitaria. Il giudice può discostarsene, applicando tabelle di elaborazione giurisprudenziale, soltanto in presenza di circostanze del tutto peculiari del caso concreto, da indicare con motivazione puntuale e specifica.

Questi sono i principi espressi dalla giurisprudenza di merito in una recente pronuncia (Tribunale di Milano, 11 settembre 2026, n. 7008) che si inserisce, in questo modo, nel solco tracciato da Cass. n. 8630/2026 (ne avevamo parlato in T.U.N. e danno alla salute per sinistri verificatisi prima del D.P.R. 12/2025: la pronuncia della Cassazione).

La vicenda aveva preso le mosse dalla richiesta risarcitoria avanzata dall’originaria attrice nei confronti di una società sportiva dilettantistica e di un insegnante per i danni subiti in conseguenza di un sinistro occorso durante una lezione di prova di equitazione.

Il Giudice, nell’accogliere la domanda, ha premesso che la responsabilità della convenuta avesse natura contrattuale e che, dunque, la domanda dovesse essere analizzata anche ai sensi dell’art. 1218 c.c.

All’esito dell’istruttoria testimoniale svolta, secondo il Tribunale, il centro ippico non aveva fornito la prova dell’esatto adempimento né della non imputabilità dell’inadempimento (nella cui nozione rientrano, secondo la pronuncia, eventuali sinistri dipendenti dall’animale).

La decisione si segnala, in particolare, nella parte in cui si è occupata del quantum risarcitorio nella prospettiva del confronto tra la T.U.N. e le altre tabelle di elaborazione giurisprudenziale.

Dopo aver riportato ampi passaggi di Cass. n. 8630/2026, il Tribunale ha affermato che, nel caso di specie, le parti non avevano allegato circostanze di fatto idonee a giustificare la disapplicazione della T.U.N. e, comunque, la questione dell’applicazione della medesima sarebbe sollevabile d’ufficio.

Da qui la conclusione secondo la quale, nella vicenda affrontata, non vi erano “circostanze del tutto peculiari”, relative alla dinamica del sinistro o al danno conseguenza, che potessero giustificare lo scostamento dalla T.U.N.

Un sindacato legittimato ad agire ex art. 28 L. n. 300/1970 può anche non essere legittimato a costituire una rappresentanza sindacale aziendale ex art. 19 L. n. 300 cit. I criteri di selezione dei sindacati, approntati dalle due norme, continuano a divergere pur dopo Corte Cost. n. 156/2025.

Questa è la conclusione alla quale è giunta la Corte di Cassazione in una recente sentenza (n. 25184 del 10 settembre 2026) che contiene interessanti chiarimenti in argomento a seguito della citata sentenza n. 156/2025 della Corte Costituzionale (ne abbiamo parlato in Le RSA possono essere costituite anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).

L'art. 28 cit. è strumento di tutela della libertà sindacale, oltre che del diritto di sciopero, e non soltanto dei diritti sindacali propri della parte promozionale e propulsiva dello statuto dei lavoratori rappresentata dal titolo III della legge n. 300/1970. La norma è infatti formulata con espresso riferimento alle "associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse". La dimensione nazionale dell'organizzazione sindacale è certo necessaria, ma è altresì sufficiente, in quanto non è richiesta la sua necessaria combinazione con un ulteriore criterio selettivo, in termini comparativi, come invece accade nell'art. 19 l. 300/1970 a seguito della citata sentenza costituzionale. Ciò si giustifica proprio in quanto l'art. 28 cit. appronta uno strumento processuale destinato a tutelare non soltanto i diritti sindacali, ma altresì la libertà sindacale e il diritto di sciopero, ossia beni-valori estranei alla parte promozionale e propulsiva della legge n. 300/1970.

Invece, la ratio dell'art. 19 cit. è proprio quella di soddisfare una funzione selettiva particolarmente rigorosa. Secondo la pronuncia costituzionale n. 156/2025, un sindacato può essere considerato rappresentativo – ai fini dei diritti sindacali di cui al titolo III della legge n. 300/1970 – pur non avendo sottoscritto alcun contratto collettivo (di tipo normativo) applicato in azienda né partecipato alle relative trattative, in quanto sia comunque comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale. Si tratta, quindi, pur sempre di individuare soggetti sindacali che non solo abbiano una dimensione nazionale, ma altresì siano particolarmente affidabili in considerazione dell'alto tasso di rappresentatività sindacale posseduto, “perché solo a loro (unitamente a quei sindacati che soddisfino alternativamente uno degli altri due criteri selettivi posti dal medesimo art. 19) è riconosciuto il complesso dei diritti sindacali ulteriori, propri del titolo III della legge n. 300/1970”. Solo a questa condizione, infatti, diviene giuridicamente irrilevante – nella prospettiva della decisione costituzionale n. 156 cit. – il fatto che quei sindacati non siano riusciti ad imporsi alla controparte datoriale sul piano della conclusione partecipata di un contratto collettivo di tipo normativo o, almeno, sul piano dell'instaurazione delle trattative.

Nella pronuncia del 2025 – ricorda la Cassazione - la Corte Costituzionale, citando espressamente i propri precedenti, ha precisato che “La tutela privilegiata è a godimento selettivo: "le norme di sostegno dell'azione sindacale nelle unità produttive, in quanto sopravanzano la garanzia costituzionale della libertà sindacale, ben possono essere riservate a certi sindacati identificati mediante criteri scelti discrezionalmente nei limiti della razionalità" (sentenza n. 244 del 1996); "(l)a differenza tra i due suaccennati livelli di tutela (...) consiste, come si è detto, nel diverso e più elevato grado di effettiva rappresentatività che le organizzazioni ammesse alla tutela rafforzata di cui al titolo III dello Statuto devono dimostrare di possedere" (sentenza n. 30 del 1990)" (v. Considerato in diritto, par. 3.1.). E riconosce che, "svincolata dagli indici negoziali della firma e della trattativa, ovvero ricondotti gli stessi alla loro esatta funzione presuntiva e non costitutiva, la rappresentatività sindacale si presenta in una forma astratta, e necessita quindi di un criterio di misurazione" (v. Considerato in diritto, par. 7.). A tal fine la Consulta decide di accogliere "il parametro della rappresentatività comparativa" su base nazionale: sebbene riconosca che "per il carattere selettivo che lo qualifica e per la base nazionale del perimetro, potrebbe risultare restrittivo, specie per un istituto, quale la RSA, che vive in una dimensione tipicamente aziendale", nondimeno opta per tale criterio in quanto fondato "su una soluzione avvalorata da precisi riscontri normativi, già rinvenibili nell'ordinamento" (v. Considerato in diritto, par. 8.2.)”.

Tutto questo, invece, non rileva ai fini della legittimazione ad agire secondo lo speciale mezzo di tutela approntato dall'art. 28 cit., per il quale il legislatore si accontenta della dimensione nazionale dell'associazione sindacale di cui fa parte l'organismo locale che assume l'iniziativa giudiziaria di reazione ad una condotta o ad un comportamento del singolo datore di lavoro, ritenuto antisindacale.

Ne consegue – secondo la Cassazione – che quello che la Consulta definisce "allineamento dei titoli" delle due norme (artt. 28 e 19 L. n. 300/1970) è solo tendenziale e riguarda soltanto un profilo, quello del perimetro di valutazione della rappresentatività sindacale, ossia della dimensione necessariamente nazionale del sindacato interessato.

Pertanto, nell'interpretare l'art. 28 L. n. 300/1970 – si legge - vanno ribaditi i consolidati principi affermati dalla Corte di legittimità e, cioè, che, ai fini del riconoscimento della legittimazione ad agire ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali, è necessaria e sufficiente la diffusione organizzativa su gran parte del territorio nazionale e lo svolgimento di un'effettiva azione sindacale non necessariamente su tutto, ma almeno su gran parte del territorio nazionale, senza che sia indispensabile far parte di una confederazione, né essere maggiormente rappresentativo o aver stipulato contratti collettivi a livello nazionale.

All'esito di questo accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, il sindacato legittimato ex art. 28 L. cit. potrebbe anche essere "non maggiormente rappresentativo sul piano nazionale" e ciononostante legittimato ad agire ex art. 28 L. n. 300 cit. (Cass. n. 1307/2006).

La Corte ha poi precisato che tale verifica del requisito della nazionalità deve essere compiuta tenendo pur sempre conto del settore produttivo al quale appartiene l'azienda nei confronti della quale il sindacato intenda promuovere lo speciale procedimento di tutela giurisdizionale, atteso che occorre anche dimostrare di avervi interesse, ossia di essere portatori di un interesse qualificato alla repressione di quella determinata condotta antisindacale.

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 100 del 18 settembre 2026 mediante la quale ha reso chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile nel caso di superamento del limite mensile massimo dei permessi ex art. 33,l. 104/1992 nonché nei casi di contestuale fruizione degli stessi giorni per il medesimo disabile.

Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, infatti, nel riformulare il comma 3 dell’articolo 33 della legge n. 104/1992, ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”, in base al quale la fruizione dei giorni di permesso, previsti dal medesimo comma, non poteva essere autorizzata a più di un lavoratore dipendente - a esclusione dei genitori - per l’assistenza alla stessa persona in condizione di disabilità di cui all’articolo 3, comma 3, della medesima legge.

La circolare contiene, dunque:

  1. Disciplina applicabile nei casi di superamento del limite complessivo di tre giorni mensili di permesso di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, per l’assistenza alla medesima persona con disabilità da parte di più aventi diritto;
  • Disciplina applicabile nei casi di contestuale fruizione dei giorni mensili di permesso di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, per l’assistenza alla medesima persona con disabilità da parte di più aventi diritto
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