Nella G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2026 è stato pubblicato il d.lgs. n. 209/2025 mediante il quale l’Italia ha dato attuazione alla direttiva UE 2023/2673 (che ha modificato la direttiva 2011/83/UE in ambito di contratti di servizi finanzia conclusi a distanza ed ha abrogato la direttiva 2002/65/CE).

Il provvedimento contiene interventi sul Codice del Consumo, sul Testo Unico Bancario e sul Codice delle assicurazioni private e si applicherà ai contratti conclusi a partire dal 19 giugno 2026.

Nel Codice del Consumo viene aggiunta la nuova sezione II-bis, dedicata alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori; inoltre:

  • è riconosciuta la possibilità, per il consumatore, di esercitare il recesso online tramite il cd. “tasto di recesso”;
  • sono aggiornate le informazioni precontrattuali in materia di recesso che il professionista deve dare al consumatore prima, dunque, che questi sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali;
  • è espressamente previsto l’onere della prova in capo al professionista circa l’adempimento degli obblighi informativi.

Il nuovo art. 59-octies del Codice del Consumo disciplina poi nel dettaglio il diritto di recesso nei contratti finanziari conclusi a distanza, prevedendo:

  • il termine di 14 giorni per tutti i contratti;
  • 30 giorni per le forme pensionistiche complementari.

Il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successiva, dalla ricezione delle informazioni contrattuali. Tuttavia, in caso di omessa informazione, il diritto di recesso può essere esercitato entro un anno e 14 giorni. Se il consumatore non è stato informato dell’esistenza del diritto di recesso stesso, non si applica alcun termine.

In caso di danno alla salute a genesi multifattoriale, e, dunque, causato dal concorso del comportamento umano con la causalità naturale, va affermata la responsabilità dell'autore del comportamento in base al principio dell'equivalenza delle cause di cui all'art. 41, primo comma, c.p., fermo restando che, in applicazione del principio della causalità giuridica di cui all'art. 1223 c.c., il danno andrà imputato al suddetto autore in proporzione al contributo causale e, in caso di impossibilità di determinazione della stessa, dovrà farsi ricorso al criterio della sua determinazione in via equitativa, facendo riferimento alle concrete circostanze del caso.

Questo è il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte (ordinanza n. 760 del 14 gennaio 2026) nell’ambito della responsabilità sanitaria.

I genitori di una minore, che aveva subito una grave perdita dell’udito a causa di un’infezione contratta in ambito ospedaliero, avevano chiesto la condanna dell’Azienda sanitaria al risarcimento dei danni.

Il Tribunale aveva rigettato integralmente la domanda, escludendo la responsabilità dell'Azienda sanitaria e ritenendo non provato il nesso causale giuridicamente rilevante tra condotta e danno.

La Corte d’appello aveva confermato la decisione del giudice di primo grado. Richiamando, in particolare, la ctu medico legale, la Corte territoriale aveva evidenziato l’origine multifattoriale del danno, ritenendo che le cause naturali fossero state determinanti. Da tale constatazione, la Corte aveva ritenuto che fosse impossibile differenziare la quota di danno derivante dall’infezione e dalla terapia rispetto a quella ricollegabile alle cause naturali.

La Suprema Corte, invece, in accoglimento del ricorso degli originari attori, è giunta ad una diversa conclusione.

In particolare, secondo la Cassazione, la concausalità tra fattore umano e cause naturali non esclude la rilevanza causale del primo, dovendo il giudice in tal caso semmai procedere alla valutazione della diversa incidenza causale della condotta umana (ove possibile) anche con criterio equitativo, in modo tale che l'obbligo risarcitorio non ricomprenda anche le conseguenze ascrivibili alle cause naturali.

Di fronte alla concausalità, dunque – si legge nell’ordinanza - vale certamente la regola stabilita dall'art. 41, primo comma, c.p., dell'equivalenza delle cause, fermo restando che poi, ai fini della determinazione dell'obbligo risarcitorio, occorre far riferimento alla valutazione dell'incidenza del fattore umano. Né l'incertezza circa l'incidenza percentuale del fattore umano e di quello naturale, valorizzata dalla Corte territoriale – precisa la Cassazione - può assurgere a criterio di esclusione della responsabilità.

In altri termini, dunque, la regola applicabile al caso di specie è quella secondo cui “se viene processualmente accertato che la causa naturale è tale da escludere il nesso di causa tra condotta umana ed evento, la domanda sarà rigettata, se la causa naturale ha rivestito efficacia eziologica non esclusiva, ma soltanto concorrente rispetto all'evento, la responsabilità dell'evento sarà per intero ascritta all'autore della condotta illecita, risolvendosi così le ipotesi di eziologia multifattoriale: una volta accertata la causalità naturale, interviene appunto il nesso di causalità giuridica a regolare e selezionare le conseguenze dannose imputabili”.

Nel caso di specie, secondo la Suprema Corte, il giudice di merito aveva sovrapposto i due piani.

Affermato il principio di diritto sopra precisato, ed applicato, dunque, il criterio di determinazione equitativa del danno imputabile al fattore umano, il giudice del merito dovrà procedere secondo le modalità stabilite dalla giurisprudenza di legittimità laddove ha affermato che la liquidazione del danno biologico cd. differenziale, rilevante qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, va effettuata, “in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., sottraendo dalla percentuale complessiva del danno (nella specie, accertata dal CTU nella misura dell'80%), interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico (nella specie, del 35%), poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale (50%) ove calcolato dal punto 0 al punto 50, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale”.

In una recente pronuncia, la Cassazione ha affrontato nuovamente la questione della responsabilità in caso di violazione degli obblighi informativi (sentenza n. 34927 del 31 dicembre 2025).

Una risparmiatrice aveva avanzato una domanda nei confronti di una compagnia assicuratrice diretta a dichiarare la nullità di un contratto assicurativo ai sensi dell’art. 21 d.lgs. n. 58/1998 e, in ogni caso, la risoluzione del contratto per responsabilità precontrattuale per inadempimento degli obblighi informativi sia prima della stipula che durante il periodo di efficacia del contratto.

La Corte d’appello aveva accertato che le condizioni generali di contratto e la scheda sintetica non contenevano informazioni comprensibili ed esaustive sulle caratteristiche essenziali del contratto. Da qui la conseguenza che la società fosse stata inadempiente all’obbligo di informazione e che il contratto dovesse essere dichiarato risolto.

La Cassazione, nell’esaminare il ricorso proposto dalla compagnia assicurativa, ha ribaltato l’esito.

Secondo la Corte, la violazione delle regole di condotta che disciplinano l'attività propedeutica alla formazione del contratto, quando abbia per effetto di indurre l'altra parte alla stipula d'un con tratto che avrebbe altrimenti rifiutato, può dar vita a responsabilità precontrattuale, che ha per effetto il risarcimento del danno, ma non alla risoluzione.

La violazione dei patti contrattuali, così come degli obblighi scaturenti dal contratto per volontà della legge, può dar vita a responsabilità contrattuale, che può avere per effetto tanto la condanna all'adempimento, quanto la domanda di risoluzione per inadempimento.

Pertanto – si legge nella pronuncia - delle due, l'una:

a) se vi è stato inadempimento di doveri che precedono la stipula del contratto, ma quell'inadempimento non ha avuto per effetto anche la violazione di obblighi contrattuali, chi è venuto meno a quei doveri resta esposto alla domanda di risarcimento del danno causato alla controparte, ma non alla domanda di risoluzione contrattuale;

b) se vi è stato inadempimento soltanto di obblighi scaturenti dal contratto, il contraente fedele potrà domandare la risoluzione del contratto, ma non invocare la responsabilità precontrattuale della controparte.

La sentenza (costitutiva) di risoluzione del contratto per inadempimento ha dunque presupposti ed effetti differenti dalla sentenza (di condanna) che accerti una responsabilità precontrattuale.

Nel caso di specie la Corte d'Appello aveva ritenuto che la Società avesse tenuto una condotta contra legem per avere predisposto documenti contrattuali privi di informazioni esaurienti ed appropriate. Una condotta, dunque cronologicamente precedente alla stipula del contratto.

La violazione degli obblighi informativi precontrattuali, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite, è fonte di responsabilità precontrattuale ed ha, per effetto, l'obbligo di risarcire il danno

La Corte d'Appello, dunque, - ha soggiunto la Cassazione – ha accertato la violazione di regole precontrattuali, ed ha applicato la disciplina dettata per la violazione di patti contrattuali. Da qui la falsa applicazione dell'art. 1453 c.c.

Inoltre, mediante la pronuncia in esame, la Cassazione è tornata a parlare della natura della responsabilità precontrattuale e del termine di prescrizione applicabile.

In particolare, secondo la Corte, la responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall'art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale. Il danno da responsabilità extracontrattuale è quindi soggetto alla prescrizione quinquennale, ex art. 2947 c.c.

In argomento si veda anche Responsabilità precontrattuale e onere della prova

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