La mancata osservanza del requisito della necessaria “collegialità qualificata” della consulenza tecnica disposta nei procedimenti civili aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria costituisce causa di nullità della sentenza che sia resa sulla base di essa; una nullità conseguente alla violazione di una norma processuale non derogabile, tale dovendo considerarsi quella disposta dall’art. 15, co. 1, della legge n. 24 del 2017.
Questo è quanto ha ribadito una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ord., 29 marzo 2026, n. 7577).
Come ricorda l’ordinanza, l’art. 15 della legge 24/2017 (c.d. Gelli-Bianco) prescrive, al primo comma, che “Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi”.
La Corte ha inteso dare continuità al proprio orientamento secondo il quale la norma, nella parte in cui rileva la necessità che in materia di responsabilità sanitaria la consulenza tecnica sia espletata da un collegio costituito da un medico specializzato in medicina legale e da uno o più specialisti, impone al giudice di adeguarsi a tale previsione e di nominare sempre un collegio scegliendo i componenti negli albi ufficiali, “essendo la sua formulazione assai chiara nel porre l’accento sulla necessità di prestare grande attenzione ai requisiti che possano maggiormente garantire l’obiettivo, tanto delicato e importante per gli interessi in gioco quanto spesso assai difficile da raggiungere, di ricostruzione delle cause degli eventi lesivi legati ai trattamenti sanitari”.
L’art 15 cit. – secondo la Corte - è norma volta a introdurre una cogente indicazione del legislatore, segnatamente consistente nell’imposizione del requisito della ‘collegialità qualificata’ dell’apporto tecnico nella materia della responsabilità sanitaria; una ‘collegialità qualificata’ (resa attraverso la congiunta e necessaria partecipazione dei rappresentanti del sapere medico-legale e di quello medico-specialistico nella materia trattata) destinata a tradurre una specifica valutazione - predeterminata del legislatore - di irriducibile incompiutezza degli accertamenti istruttori, ove espletati in difformità ai requisiti che l’art. 15 cit. impone. Tale predeterminata valutazione del legislatore è dunque destinata ad anteporsi a quella che (in punto di fatto, ossia in ordine alla sufficienza e rilevanza degli elementi e dei mezzi istruttori da acquisire) risulta di regola affidata al giudice del merito.
Nel caso affrontato, la Corte d’appello, richiamando numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità che si erano espresse nel senso del libero ingresso nel processo civile delle prove cd. atipiche, tra le quali rientra anche la perizia disposta dal P.M., aveva ritenuto di condividere l’esito degli accertamenti eseguiti dai periti nominati nel procedimento penale e di escludere ogni profilo di colpa da parte dei sanitari.
La Cassazione non ha condiviso tale decisione, in quanto il principio di libera valutazione delle prove precostituite e atipiche, anche assunte in un precedente procedimento penale, nei giudizi per responsabilità sanitaria, alla luce dell’entrata in vigore della legge n. 24 del 2017, non esime il giudice dal dover procedere all’accertamento tecnico con la collegialità qualificata di cui si è detto.
In tale contesto il requisito di necessaria collegialità della consulenza non poteva considerarsi rispettato e ciò per due ordini di ragioni.
In primo luogo, perché, sebbene dalle difese delle parti si poteva evincere che il pubblico ministero aveva nominato tre “specialisti”, non era dato sapere come fosse stato scelto il collegio peritale, che, in base alla normativa più volte richiamata, deve comporsi di uno specialista in medicina legale e di uno o più specialisti nella disciplina di interesse nel caso specifico.
Ma soprattutto perché l’art. 15 cit. richiede che si espleti una consulenza tecnica d’ufficio collegiale nel giudizio civile nel pieno contraddittorio delle parti coinvolte.
Non sembra potersi a fortiori ammettere una istruzione svolta sui temi che costituiscono specifico oggetto del giudizio risarcitorio attraverso una prova atipica, qual è la consulenza del PM, formatasi tra soggetti, anche solo parzialmente, diversi, senza il contraddittorio, e comunque finalizzata a scopi di indagine propri del procedimento penale che non coincidono pienamente con quelli propri del giudizio civile.
Alla luce di tali principi – secondo la Cassazione - la Corte d’appello avrebbe dovuto porsi il problema dell’idoneità della consulenza espletata nel procedimento penale a valere nel giudizio risarcitorio e, pervenendo a risposta negativa, avrebbe dovuto rilevare la nullità della decisione di primo grado e disporre la consulenza tecnica medico-legale affidando l’incarico ad un collegio di periti nell’osservanza dei requisiti indicati dalla norma richiamata.
La Corte di Cassazione è tornata a parlare del diritto alla Naspi in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (ord. n. 6988 del 24 marzo 2026).
La controversia aveva ad oggetto l’accertamento del diritto alla ripetizione della Naspi erogata dall’INPS a fronte della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in seguito ad una conciliazione sindacale con la quale le parti si erano accordate al fine di evitare la risoluzione del rapporto e con il beneficio dell’incentivo all’esodo.
Il Tribunale aveva accolto il ricorso del lavoratore, dichiarando che l’INPS non aveva diritto alla restituzione della somma erogata a titolo di Naspi. La Corte d’appello aveva rigettato il gravame proposto dall’INPS, confermando integralmente la sentenza appellata.
L’INPS aveva così proposto ricorso per cassazione, ora accolto dalla Corte.
Da quanto si legge dalla pronuncia, la Corte territoriale aveva ritenuto che, il caso in esame, non fosse riconducibile all’ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della legge n.604/1966, risoluzione che consente la percezione della indennità Naspi ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D. Lgs. n. 22/2015.
La Corte d’appello aveva invece ritenuto applicabile - in via analogica - la c.d. accettazione della offerta di conciliazione agevolata, prevista dall'art.6 del D. Lgs. n.23/2015, ritenendo che fosse possibile rinvenire alla base dell'accordo, come rilevato dal Tribunale, una scelta riorganizzativa datoriale finalizzata alla riduzione del personale.
Nell’accogliere l’impugnazione dell’INPS, la Cassazione ha ricordato che l’art.3 comma 2 del D. Lgs. n.22/2015 prevede che: “La Naspi è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012”.
La Corte d’appello aveva ritenuto (correttamente) che, nel caso di specie, il rapporto di lavoro non era stato consensualmente risolto nell'ambito della procedura ex art.7 cit. per l'assorbente ragione che dal verbale di conciliazione in sede sindacale non risultava affatto che la datrice di lavoro avesse comunicato alla DTL competente la propria intenzione di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Non poteva però trovare applicazione – secondo la Cassazione – neppure l'art.6 del D. Lgs. n.23/2025 perché “la fattispecie è del tutto caratterizzata proprio dal fatto che il datore di lavoro deve aver effettivamente intimato il licenziamento (“1. In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1...”, così il già richiamato art. 6 del D. Lgs. n. 23/2015)”.
In sintesi – ha osservato la Suprema Corte - il rapporto di lavoro dedotto in giudizio era stato estinto per causa diversa dal licenziamento, mentre sia l'art.7 della legge 604/66 che l'art.6 del D. Lgs. n.23/2025 presuppongono il licenziamento del lavoratore, solo preannunciato dalla comunicazione alla DTL, nel primo caso, già intimato, nel secondo.
La corte territoriale, consapevole della mancanza di un licenziamento, aveva proceduto all'applicazione analogica dell'art.6 del D. Lgs. n.23/2025, “essendo possibile rinvenire alla base dell'accordo, come rilevato dal Tribunale, una scelta riorganizzativa datoriale finalizzata alla riduzione del personale”.
Tuttavia, secondo la Cassazione, è costante l’insegnamento secondo il quale il ricorso all'analogia è consentito dall'art. 12 delle preleggi solo quando manchi nell'ordinamento una specifica norma regolante la concreta fattispecie e si renda, quindi, necessario porre rimedio ad un vuoto normativo altrimenti incolmabile in sede giudiziaria.
Nel caso in esame, invece, la Corte d'Appello aveva fatto ricorso all'analogia sebbene non sussistesse un vuoto normativo, perché la fattispecie è già regolata dall'art.3 comma 2 del D. Lgs. n.22/2015 in virtù della quale, nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, l'indennità Naspi può essere riconosciuta solo nel caso in cui la risoluzione consensuale sia intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.
L'art.6 del D. Lgs. n.23/2025, applicato in via analogica dalla corte territoriale, disciplina poi una fattispecie del tutto diversa, ossia la conciliazione della lite determinata o determinabile dal licenziamento.
Da qui la conclusione secondo cui la corte territoriale ha errato nell'applicare in via analogica l'art.6 del D. Lgs. n.23/2025 ad una materia già disciplinata da una fonte di rango primario, e, in particolare, dall'art.3 comma 2 del D. Lgs. n.22/2025.
Per questi motivi il ricorso è stato accolto, e la sentenza impugnata cassata con rinvio.
In argomento si veda Naspi: i chiarimenti dell’INPS sul nuovo requisito contributivoe Dimissioni per fatti concludenti e riflessi sul diritto alla NASpI.
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva (UE) 2026/470 del Parlamento Europeo e del Consiglio ‘che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e taluni obblighi relativi al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità’.
La direttiva, entrata in vigore il 18 marzo 2026, dovrà essere recepita dagli Stati membri entro dodici mesi. Il provvedimento contiene una serie di disposizioni dirette a modificare in modo significativo il quadro normativo della sostenibilità per le imprese.
L’ambito soggettivo degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità è ora ridotto: è prevista l’applicazione alle imprese che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, alla data di chiusura del bilancio, presentano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori ad € 450 000 000 e che superano un numero medio di 1000 dipendenti occupati durante l’esercizio. Le PMI potranno aderire in via volontaria in virtù di principi semplificati che la Commissione dovrà adottare.
È introdotta anche la possibilità, per le cd. ‘imprese protette’, con meno di 1000 dipendenti, che operano nella catena del valore, che potranno rifiutare le richieste di dati di sostenibilità eccedenti i principi volontari.
Si segnala, tra le altre cose, la modifica dell’art. 29 della Dir (UE) 2024/1760 che ora così recita:
Responsabilità civile delle società e diritto al pieno risarcimento
“2. Ove una società sia ritenuta responsabile a norma del diritto nazionale di un danno causato a una persona fisica o giuridica per effetto del mancato rispetto degli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui alla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché tale persona abbia diritto al pieno risarcimento. Il pieno risarcimento non conduce a una sovracompensazione del danno subito, sia esso sotto forma di risarcimento del danno punitivo, multiplo o di altra natura.
3.Gli Stati membri provvedono affinché:
a) le norme nazionali riguardanti l’inizio, la durata, la sospensione o l’interruzione dei termini di prescrizione non ostacolino indebitamente l’avvio di procedimenti per il risarcimento del danno e, in ogni caso, non siano più restrittive delle norme sui regimi nazionali di responsabilità civile generale;
i termini di prescrizione per intentare azioni per il risarcimento del danno ai sensi della presente direttiva sono di almeno cinque anni e, in ogni caso, non inferiori al termine di prescrizione stabilito dai regimi nazionali di responsabilità civile generale;
i termini di prescrizione non iniziano a decorrere prima che la violazione sia cessata e prima che i ricorrenti siano a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che siano a conoscenza:
i) del comportamento e del fatto che esso costituisce una violazione;
ii) del fatto che la violazione li ha danneggiati; e
iii) dell’identità dell’autore della violazione;
b) le spese processuali non siano eccessivamente onerose per i ricorrenti per rivolgersi alla giustizia;
c) i ricorrenti siano in grado di richiedere provvedimenti inibitori, anche mediante procedimenti sommari; tali provvedimenti inibitori assumono la forma di misure definitive o provvisorie, per porre fine alle violazioni delle disposizioni di diritto nazionale adottate in attuazione della presente direttiva, compiendo un’azione o cessando una condotta;
e) qualora sia avanzata una domanda di risarcimento e il ricorrente presenti una richiesta motivata comprendente fatti e prove ragionevolmente disponibili che siano sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda di risarcimento del danno e abbia indicato che elementi di prova supplementari rientrano nel controllo della società, i giudici possano ordinare che tali elementi probatori siano divulgati dalla società conformemente al diritto procedurale nazionale;
i giudici nazionali limitino la divulgazione degli elementi di prova richiesti a quanto necessario e proporzionato per sostenere una domanda o potenziale domanda di risarcimento del danno e limitino la conservazione degli elementi di prova a quanto necessario e proporzionato per sostenere tale domanda di risarcimento del danno; nel determinare se un ordine di divulgazione o di conservazione delle prove sia proporzionato, i giudici nazionali esaminino in quale misura la domanda di risarcimento o gli argomenti di difesa siano corroborati da fatti e prove disponibili che giustificano la domanda di divulgazione delle prove; la portata e i costi della divulgazione nonché i legittimi interessi di tutte le parti, compresi eventuali terzi interessati, anche al fine di prevenire la ricerca generica di informazioni verosimilmente non rilevanti per le parti nel procedimento; se le prove di cui è richiesta la divulgazione contengano informazioni riservate, in particolare riguardanti parti terze, e le modalità atte a proteggere tali informazioni riservate;
gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali dispongano del potere di ordinare la divulgazione delle prove che contengono informazioni riservate ove le ritengano rilevanti ai fini dell’azione per il risarcimento del danno; gli Stati membri provvedono affinché, allorquando ordinano la divulgazione di siffatte informazioni, i giudici nazionali dispongano di misure efficaci per tutelarle; gli Stati membri provvedono affinché, allorquando ordinano la divulgazione di siffatte informazioni, i giudici nazionali dispongano di misure efficaci per tutelarle.
4. Le società che hanno partecipato a iniziative di settore o multipartecipative, o che hanno fatto ricorso a una verifica da parte di terzi indipendenti o a clausole contrattuali per sostenere l’adempimento degli obblighi relativi al dovere di diligenza possono comunque essere ritenute responsabili a norma del diritto nazionale.
5. La responsabilità civile della società di cui al presente articolo lascia impregiudicata la responsabilità civile delle sue filiazioni o dei suoi partner commerciali diretti e indiretti nella sua catena di attività.
Quando il danno è stato causato congiuntamente dalla società, dalla sua filiazione e da un partner commerciale diretto o indiretto, essi sono responsabili in solido, fatte salve le disposizioni di diritto nazionale relative alle condizioni della responsabilità in solido e ai diritti di regresso.
6. Le norme in materia di responsabilità civile di cui alla presente direttiva non limitano la responsabilità delle società ai sensi dei sistemi giuridici dell’Unione o nazionali e lasciano impregiudicate le norme unionali o nazionali in materia di responsabilità civile relative agli impatti negativi sui diritti umani o agli impatti ambientali negativi che prevedono la responsabilità in situazioni non contemplate dalla presente direttiva o che prevedono una responsabilità più rigorosa rispetto alla presente direttiva”.
In argomento si richiama La responsabilità civile alla prova della sostenibilità. Si veda anche Sostenibilità e dovere di diligenza per le imprese nonchéDue diligence aziendale sulla sostenibilità.