La decadenza dalla fruizione della NASpI, introdotta dal d.lgs. n. 22 del 2015 a far data dal primo maggio 2015, opera in via automatica, nel momento in cui il percettore raggiunge i requisiti anagrafici e contributivi previsti per il pensionamento di vecchiaia (o anticipato) o deve essere ancorata al momento di effettiva decorrenza del trattamento pensionistico?
Ha risposto a tale quesito una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ord. 8479 del 4 aprile 2026).
Come rammenta la Cassazione, l’art. 11 del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 disciplina le ipotesi di decadenza dal diritto di fruire dell’indennità NASpI e dispone che: “Ferme restando le misure conseguenti all’inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all’art. 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione; b) inizio di un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all’art. 9, commi 2 e 3; c) inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all’art. 10, comma 1, primo periodo; d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; e) acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI”.
Con riferimento alla previsione contenuta nella lett. d), la Corte ha ritenuto – condivisibilmente - che dovesse essere privilegiata l’opzione interpretativa che correla il verificarsi della decadenza alla sola sussistenza dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.
Depone a favore della tesi della spettanza della NASpI sino alla data di maturazione del diritto al pensionamento, innanzitutto, l’inequivoco tenore testuale della norma sopra riportata che pone come limite per la fruizione della NASpI non la data di decorrenza, in concreto, del diritto a pensione, bensì il “raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”.
Va poi considerato che il legislatore, nell’ambito della sua discrezionalità, ha subordinato l’indennità contro la disoccupazione alla sussistenza dello stato di bisogno che è ricavabile anche dal difetto di titolarità, in capo all’assicurato, del diritto ad altre provvidenze previdenziali conseguenti alla perdita del lavoro e, in specie, in età avanzata, alle prestazioni pensionistiche.
Secondo la Cassazione, il legislatore ha previsto un limite temporale preciso alla fruizione del beneficio, che non può essere rimesso alla scelta discrezionale dell’assicurato (non contemplata dalla legge), né quanto all’opzione per la NASpI anziché per la pensione di anzianità, né quanto alla determinazione del relativo periodo di godimento. Ciò in quanto non può contravvenirsi alla natura indisponibile dei diritti in materia previdenziale, sottratti, in quanto tali, alla disponibilità delle parti.
Del resto, l’interpretazione letterale e logico-sistematica risulta coerente con l’art. 38 Cost., alla luce della lettura offertane dalla Corte costituzionale. Quest’ultima ha infatti affermato che l’art. 38, secondo comma, Cost., rimette alla discrezionalità del legislatore la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento con la soddisfazione di altri diritti, anch’essi costituzionalmente garantiti, e nei limiti delle compatibilità finanziarie. Sebbene tale disposizione costituzionale imponga che, in caso di eventi che incidano sfavorevolmente sull’attività lavorativa, ai lavoratori siano assicurate provvidenze atte a garantire la soddisfazione delle loro esigenze di vita, essa non va intesa in senso letterale e con valore assoluto. È infatti il sistema delle assicurazioni sociali nel suo complesso - ricorda la Corte – ad essere chiamato a far fronte alle esigenze garantite dal precetto costituzionale. Pertanto, questo non risulta violato se, in maniera specifica, siano poste regole, con cui, nel rispetto degli altri precetti e principi costituzionali, viene condizionata l’insorgenza di dati diritti.
La decisione della Corte di Cassazione è finalmente arrivata(sentenza n. 8630 pubblicata il 7 aprile 2026).
Pronunciando sul rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Milano (ne avevamo parlato in Liquidazione del danno alla salute per fatti antecedenti al D.P.R. n. 12 del 2025: il Giudice deve usare la Tabella milanese o la Tabella Unica Nazionale? Ammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.), la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria.
Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ - solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.”.
La pronuncia ha così risolto la questione della individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico da invalidità macropermanente in un caso in cui il sinistro, nella specie da circolazione stradale, si è verificato prima dell’entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) adottata con d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12.
In particolare, occorreva stabilire se, nel giudizio a quo, il criterio di riferimento dovesse essere individuato nelle Tabelle del Tribunale di Milano (nell’edizione 2024), quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico ai criteri dettati dagli artt. 1226 e 2056 c.c., ovvero nella T.U.N., adottata sulla base della previsione normativa di cui all’art. 138 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e applicabile, ai sensi dell’art. 5 del citato decreto n. 12/2025, ai sinistri verificatisi a decorrere dalla predetta data del 5 marzo 2025.
La questione si incentrava, pertanto, sulla possibilità o meno di una applicazione generalizzata della T.U.N., anzitutto sotto il profilo dell’efficacia temporale con riferimento a danni derivanti da sinistri verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore, nonostante quanto previsto dall’art. 5 del d.P.R. n. 12/2025.
Inoltre, il quesito posto dal giudice a quo comportava necessariamente lo scioglimento del dubbio interpretativo circa l’applicazione ratione materiae della T.U.N., ossia se circoscritta, o meno, ai danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché a quelli (come già previsto, dapprima, dall’art. 3, comma 3, del d.l. n.158/2012, convertito con modificazioni, nella legge n. 189/2012 e, poi, dall’art. 7, comma 4, della legge n. 24/2017) conseguenti all’attività dell’esercente la professione medico-sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata; e cioè ai soli danni cui fa riferimento il d.P.R. n. 12/2025, richiamando gli artt. 138 e 139 del c.a.p.
Dopo aver operato una preliminare sintesi degli orientamenti della giurisprudenza e della dottrina, la Corte ha precisato che l’asse fondamentale attorno al quale deve gravitare la soluzione della questione di diritto sottopostale è rappresentato “dall’equità, che informa la liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale”. La Corte ha ritenuto che militino valide ragioni a favore di un’applicazione della T.U.N. quale parametro equitativo in relazione ai sinistri causativi di danno non patrimoniale alla salute che si giustifica in via c.d. ‘indiretta’, ossia al di fuori del perimetro di applicazione diretta delineato dalla legge sul piano temporale e oggettivo e a prescindere dal ricorso all’analogia iuris.
La T.U.N. può ritenersi suscettibile di un’applicazione generalizzata in via indiretta, dovendosi riconoscere non solo la sua idoneità a orientare l’esercizio dell’equità liquidatoria in tale ambito, ma anche la funzione di parametro di riferimento privilegiato.
L’impiego dei parametri in essa contenuti costituisce, infatti, non solo una scelta ragionevole per orientare il giudizio equitativo nella liquidazione del danno biologico al di fuori dei casi in cui la T.U.N. trova applicazione diretta, ma anche un’opzione preferenziale.
Secondo la Cassazione, se la derivazione legale della T.U.N., da un lato, assicura equità sul piano formale, dall’altro la sua capacità di orientare il giudizio equitativo si manifesta pienamente anche sul piano sostanziale.
L’equità si realizza, infatti, sia attraverso il meccanismo di costruzione della liquidazione previsto dalla tabella normativa, sia per la stessa struttura dell’importo risarcibile, che risulta morfologicamente omologa a quella derivante dall’applicazione delle tabelle di elaborazione ‘pretoria’.
In un passaggio molto interessante, la Corte ha soggiunto che la parità di trattamento “non si misura in base all’ammontare del risarcimento conseguito, bensì in base al meccanismo di liquidazione che ha determinato tale importo. Non è, dunque, possibile ridurre il concetto di parità di trattamento a una mera comparazione tra importi più o meno elevati, non potendo essa risolversi in un mero raffronto di valori monetari; la parità si realizza quando, a prescindere dall’entità concreta del risarcimento, esso venga determinato mediante un procedimento equo e congruo rispetto alla materialità del danno che si intende ristorare”.
In definitiva, il sindacato sulla parità di trattamento non può limitarsi al valore economico del risarcimento effettivamente liquidato, dovendo piuttosto investire le modalità attraverso le quali tale liquidazione è stata articolata.
La sentenza ha così concluso che la T.U.N., pur condividendo con le tabelle di elaborazione ‘pretoria’ la caratteristica di non costituire un limite cogente al giudizio equitativo nelle liquidazioni del danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute al di fuori dei casi di applicazione diretta previsti dalla legge, è suscettibile nei giudizi di primo grado di un’applicazione generalizzata in via indiretta, anche al di fuori dei casi in cui la legge ne prevede l’applicazione diretta e costituisce parametro liquidatorio privilegiato.
Premessa, poi, la centralità della motivazione della pronuncia del giudice di merito anche nella liquidazione del danno conformata ai parametri della T.U.N., secondo la Corte, deve affermarsi che essa assume un ruolo altrettanto centrale e ancor più pregnante nei casi in cui il giudice decida di discostarsi dai parametri ivi stabiliti
Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea una prima richiesta di accesso, in determinate circostanze, può essere considerata già eccessiva ai sensi del RGDP e, dunque, abusiva (sentenza causa C-526/24).
La vicenda prendeva le mosse dalla domanda avanzata da un cittadino dell’Austria che si era iscritto ad una newsletter di una piccola impresa inserendo i propri dati personali sul modulo presente sul sito internet. Tredici giorni dopo, lo stesso aveva presentato alla medesima impresa una richiesta di accesso ai sensi del RGDP, richiesta che, però, era stata reputata abusiva.
La Corte ha confermato che, nel caso in cui il titolare del trattamento dimostri che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dal RGPD per la presentazione di una richiesta di accesso, questa è stata presentata non per prendere conoscenza del trattamento dei dati e verificarne la liceità, bensì con l’intento, qualificabile come abusivo, di creare artificiosamente le condizioni necessarie per ottenere un risarcimento ai sensi del RGPD, la richiesta è qualificabile, appunto, come abusiva.
Come si legge anche nel comunicato stampa, la Corte ha rammentato che la persona che subisce un danno, patrimoniale o non, causato da una violazione del RGDP, ha diritto al risarcimento del pregiudizio subito; tuttavia, l’interessato deve dimostrare l’effettiva sussistenza del danno e, in ogni caso, non può ambire al risarcimento del danno nel caso in cui la causa determinante di tale danno sia il proprio comportamento.