L’esistenza di un certificato medico attestante la malattia che si asserisce, viceversa, essere simulata, si configura quale fattore di per sé solo idoneo a incrinare il ragionamento presuntivo del giudice di merito sotto il profilo del difetto di gravità e di concordanza del complesso dei diversi elementi sulla base dei quali è stata tratta l'inferenza probabilistica della natura simulata della malattia.

La Corte di Cassazione si è espressa in questo modo in relazione ad un caso in cui il lavoratore era stato licenziato per asserita simulazione dello stato di malattia al fine di non svolgere nuove mansioni assegnategli ed al medesimo non gradite (ordinanza n. 8738 dell’8 aprile 2026).

In materia di licenziamento – ha dapprima ricordato la Suprema Corte - l'art. 5 della L. n. 604 del 1966detta la regola generale in base alla quale l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro. L'onere della prova deve quindi riguardare la sussistenza di un evento che giustifica la cessazione del rapporto di lavoro in relazione alla singola fattispecie, vale a dire, quanto ai licenziamenti disciplinari, “la sussistenza di una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario, con riferimento agli aspetti concreti di esso, afferenti alla natura ed alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente nella organizzazione dell'impresa, nonché alla portata soggettiva del fatto stesso, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi all'intensità del fatto volitivo”.

Tale onere probatorio gravante, per espressa previsione di legge, sul datore di lavoro - ricorda la Cassazione - è tradizionalmente inteso con rigore; il datore di lavoro ha infatti l'onere di provare l'inadempimento del lavoratore senza potersi limitare a fornire "indizi" delle asserite violazioni, imponendo al lavoratore di fornire la prova contraria, poiché ciò darebbe luogo ad un'ingiustificata inversione dell'onere probatorio.

Fermo quanto sopra osservato – precisa la Corte - l'assolvimento dell'onere posto a carico della parte datoriale non richiede necessariamente la diretta dimostrazione del fatto oggetto di contestazione potendo la prova richiesta avere ad oggetto anche solo elementi idonei a consentire in via presuntiva l'accertamento della sussistenza della causa legittima di licenziamento.

Per costante giurisprudenza della medesima Corte, infatti, le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione.

In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti, laddove “il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi”.

Nel caso affrontato dalla Cassazione, il lavoratore ricorrente aveva censurato la pronuncia di appello criticando l’inidoneità del ragionamento presuntivo seguito dalla Corte di merito a fondare l'accertamento del fatto oggetto di addebito. Secondo la Cassazione, l'inferenza logica circa l’insussistenza dello stato di malattia e, quindi, della relativa simulazione, era stata tratta dalla Corte di merito sulla base della valorizzazione di circostanze la cui valenza probatoria risultava smentita dalla sussistenza di elementi di segno opposto aventi obiettiva rilevanza.

In particolare, a dire della Corte, il giudice del reclamo, in ragione della tipologia di natura psichica della malattia, aveva fondato il ragionamento decisorio in ordine al carattere simulato della stessa sulla base di considerazioni attinenti alla provenienza della certificazione sanitaria da medico generico, all'asserita superficialità di tale diagnosi, al fatto che il lavoratore non aveva mai inteso sottoporsi a vista psichiatrica, come richiesto dal medico generico, al mancato acquisto dei farmaci prescritti, oltre che alla forte contrarietà dallo stesso espressa allo svolgimento delle nuove mansioni di assegnazione.

Secondo la Corte, invece, il rilascio di un certificato medico, attestante una sindrome ansioso - depressiva, peraltro con somministrazione di farmaci specifici, e conseguente assunzione della relativa responsabilità da parte del sanitario, si configurava quale elemento di particolare valenza probatoria al fine dell'accertamento della effettività dello stato di malattia, superabile solo mediante approfondimenti di tipo medico - legale, che non risultavano essere stati effettuati nel corso del giudizio di merito.

La Cassazione ha così reputato incongrua la valutazione espressa dal giudice del reclamo in ordine alla superficialità di diagnosi ed alla relativa assenza di riscontri (in quanto fondata su un accertamento solo "visivo" del paziente), traducendosi tale valutazione in una apodittica e ingiustificata pretermissione delle competenze diagnostiche proprie del medico, generico o specifico che sia.

Il ricorso del lavoratore è stato accolto e la pronuncia cassata con rinvio.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha dichiarato, all’unanimità, inammissibile il ricorso presentato nell’ambito della causa Vendrame and Others v. Italy (n. 47565/22). Come si evince dal comunicato stampa pubblicato il 9 aprile 2026 sul sito ufficiale della Corte, la domanda riguardava l’imposizione di restrizioni all’uso del suolo su appezzamenti privati di proprietà a causa dell’incorporazione del terreno in una riserva naturale appena istituita.

In particolare, i ricorrenti erano proprietari di terreni che erano stati utilizzati per anni per attività forestale e, in particolare, per la raccolta di pioppi; ogni piantumazione dei boschetti aveva richiesto l’autorizzazione preventiva dell’amministrazione locale per verificare la compatibilità con le disposizioni urbanistiche. Nel 2007, però, la Regione aveva istituito una zona protetta naturale e, nell'ottobre 2011, la richiesta di autorizzazione presentata dai ricorrenti al comune per il reimpianto di un boschetto di pioppi era stata respinta per incompatibilità con la nuova classificazione del terreno.

I proprietari avevano così avviato un procedimento per contestare l'incorporazione del terreno nella riserva naturale, sostenendo, tra l'altro, di non aver ricevuto alcun indennizzo per tali restrizioni che, a loro dire, equivalevano ad una forma di espropriazione. I giudici nazionali avevano respinto la domanda, rilevando che le restrizioni non davano luogo a un diritto all'indennizzo, in quanto non erano state imposte con l'intento di espropriare il terreno e che, inoltre, risultavano disponibili altre forme di compensazione.

Nella decisione– disponibile solo in lingua inglese - la Corte ha riconosciuto che le restrizioni avevano effettivamente interferito con il godimento pacifico dei proprietari sebbene questi non fossero stati privati della proprietà. Tuttavia, secondo la Corte, l’interferenza aveva una base giuridica ed era mirata a proteggere l’ambiente, obiettivo che era nell’interesse generale. Nell’ambito dell’attuazione delle politiche di protezione ambientale, secondo la Corte, lo Stato potrebbe dover intervenire nel controllo sull’uso della proprietà. La giurisprudenza della medesima Corte ha costantemente affermato che la mancanza di compensazione non è sufficiente a costituire una violazione dell’art. 1 del Protocollo. In ogni caso – ha osservato la Corte – i ricorrenti avevano avuto accesso ad alcune indennità per più di dieci anni dopo la creazione dell’area protetta.

Tenendo in particolare conto del margine di discrezionalità dello Stato nell'ambito delle politiche di tutela ambientale, la Corte ha così ritenuto che fosse stato raggiunto un giusto equilibrio tra l'interesse generale e il diritto dei ricorrenti di decidere come utilizzare i propri terreni.

In occasione della riunione del 9 aprile 2026, Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, su proposta del Ministro degli Affari Europei, PNRR e Politiche di coesione, del Ministro dell’Interno e del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, il decreto legislativo “Attuazione della Direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro”. 

Il testo del decreto, da quanto si evince dal comunicato stampa del Consiglio dei ministri - tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.

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