L’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 (ne avevamo parlato in Conferenza Stato-Regioni: siglato il nuovo accordo in materia di formazione) aveva sollecitato vari dubbi interpretativi.
Il Ministero del Lavoro ha così ora pubblicato le FAQ in materia di formazione. In particolare, i 52 quesiti riguardano le seguenti tematiche:
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2026, la legge n. 50 del 20 aprile 2026 di conversione del decreto – legge del 19 febbraio 2026, n. 19, recante ‘ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione’ ed entrata in vigore il 21 aprile 2026.
Si segnala, tra gli altri, l’art. 17 del decreto, contenete ‘Disposizioni per l’attuazione della Riforma 1.4 “Giustizia Civile” della Missione 1 – componente 1 del PNRR.
Modifiche al d.l. n. 117/2025 in materia di magistrati a distanza e smaltimento di arretrati
In particolare, all'articolo 3 del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nello stesso modo si procede se il magistrato ha definito i procedimenti di cui al secondo periodo. Anche gli ulteriori cinquanta procedimenti assegnati ai sensi del terzo periodo sono definiti improrogabilmente entro il 30 giugno 2026”;
b) al comma 11, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “Una ulteriore indennità pari a quella di cui al primo periodo è corrisposta al magistrato applicato a distanza nel caso di cui al comma 6, terzo e quarto periodo, a condizione che abbia definito, entro il termine dell'applicazione, gli ulteriori cinquanta procedimenti civili allo stesso assegnati”;
c) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:
“12-bis. I magistrati ordinari a riposo che non hanno compiuto i settantacinque anni di età al momento della presentazione della domanda possono partecipare ai programmi di definizione dei procedimenti civili di cui al comma 9, in qualità di magistrati ausiliari per lo svolgimento di servizio onorario. I magistrati ausiliari sono nominati, nel numero massimo di duecento e in via straordinaria, con decreto del Ministro della giustizia previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e sono assegnati agli uffici giudiziari individuati ai sensi del comma 2, con incarico che ha scadenza al 31 dicembre 2026.
12-ter. Il magistrato ausiliario cessa dall'incarico nelle ipotesi di dimissioni, decadenza e revoca. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Per le procedure di selezione, per gli ulteriori requisiti per il conferimento dell'incarico e per le incompatibilità, i doveri e ogni altro aspetto relativo allo svolgimento del rapporto non espressamente disciplinato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
12-quater. Ai magistrati ausiliari è attribuito, a titolo di indennità, un importo onnicomprensivo di euro 200 per ciascun procedimento definito, con un limite massimo di 100 procedimenti nel periodo di durata dell'incarico. L'indennità di cui al primo periodo è liquidata previa attestazione del capo dell'ufficio giudiziario di destinazione sul numero di procedimenti definiti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26”.
Modifiche al codice di procedura civile
Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 696, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
“Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza.
Il procedimento è definito con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario.”;
b) all'articolo 696-bis, dopo il sesto comma sono aggiunti i seguenti:
“Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito del processo verbale di cui al secondo comma o della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza.
Il procedimento è definito con il decreto di cui al terzo comma o con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario.”.
Tali disposizioni comma 3 si applicano anche ai procedimenti pendenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata depositata la consulenza tecnica di ufficio o, nel caso previsto dall'articolo 696-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, non è stato depositato il processo verbale della conciliazione.
Modifiche al d.lgs. n. 45/2024 in materia di collocamento fuori ruolo di magistrati ordinari, amministrativi e contabili
Al decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il collocamento del magistrato fuori ruolo può essere autorizzato solo se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
a) sono decorsi sei anni di effettivo esercizio delle funzioni proprie della magistratura;
b) sono decorsi tre anni dal rientro in ruolo a seguito di un incarico svolto fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni”;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: «almeno dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni»;
b) all'articolo 15:
1) al comma 3:
1.1) al primo periodo, dopo le parole: «limiti temporali previsti dal presente decreto» sono aggiunte le seguenti: “, salvo il caso in cui il collocamento fuori ruolo sia stato effettuato senza soluzione di continuità rispetto al precedente incarico”;
1.2) al secondo periodo, le parole: “, salvo che per gli incarichi da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri o presso gli organi di governo autonomo” sono soppresse;
2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
“3-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, la durata del precedente incarico non è mai computata nel termine complessivo per gli incarichi conferiti o autorizzati e per quelli da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli organi di governo autonomo, nonché presso il Ministero della giustizia limitatamente agli incarichi di capo e vice capo degli uffici di diretta collaborazione e agli incarichi di capo e vice capo di dipartimento.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano anche agli incarichi di capo e vice capo degli uffici di diretta collaborazione e agli incarichi di capo e vice capo di dipartimento già conferiti o da conferire fino al 31 dicembre 2029 presso i Ministeri titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101”;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 17, comma 2, non si applicano sino al 31 dicembre 2029. Nelle more dell'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 17, comma 2 e al fine di garantire il rispetto della dotazione organica complessiva, il limite dei magistrati ordinari destinati a funzioni non giudiziarie, indicati alla lettera M) della Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71 è rideterminato nel numero di 200 fino al 31 dicembre 2029 e il limite dei magistrati indicati alla lettera L) della medesima tabella è rideterminato nel numero di 9.981 fino al 30 giugno 2026 e nel numero di 10.039 fino al 31 dicembre 2029”.
c) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole “dall'articolo 15, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 15, commi 2 e 3”;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. All'articolo 1, comma 68 della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “Ai fini dell'applicazione del primo periodo, non è mai computata nel termine complessivo la durata degli incarichi conferiti o autorizzati e di quelli da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli organi di governo autonomo. Le disposizioni del secondo periodo si applicano anche agli incarichi di capo e vice capo degli uffici di diretta collaborazione e agli incarichi di capo e vice capo di dipartimento già conferiti o da conferire fino al 31 dicembre 2029 presso i Ministeri titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101”.
d) all'articolo 17, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. All'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186, quinto comma, il secondo periodo è soppresso”.
In caso di inesatto adempimento del contratto di trasporto aereo, è configurabile un danno non patrimoniale da compressione ingiustificata della libertà di movimento del passeggero, purché allegato e provato, anche tramite presunzioni.
La Corte di Cassazione ha recentemente affrontato la questione (ordinanza n. 8999 del 9 aprile 2026) accogliendo il ricorso proposto da due consumatori che avevano convenuto in giudizio la compagnia aerea al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa del ritardo del volo che avevano prenotato.
Il Giudice di pace aveva condiviso la prospettazione degli attori, mentre il Tribunale aveva accolto l’appello proposto dalla compagnia aerea, asserendo che gli appellati non avevano specificato il presupposto della risarcibilità, vale a dire la copertura normativa ordinaria o costituzionale dell’interesse leso.
Nell’accogliere, come detto, il ricorso dei due consumatori, la Cassazione ha affermato che l'impugnata sentenza aveva disatteso i principi contenuti nella nota sentenza n. 26972 del 2008, pure citata dal giudice d’appello.
Pur a fronte della rappresentata gravità del ritardo (protrattosi per oltre ventiquattro ore) e dell'accertamento in punto di fatto delle descritte condizioni nelle quali i ricorrenti erano stati costretti ad attendere la ripresa del viaggio (accertamento in ordine al quale la compagnia aerea non aveva mosso contestazioni in fatto), il Tribunale aveva offerto un'erronea valutazione della lesione di diritti fondamentali della persona ex art. 2059 c.c.
La Corte ha così rammentato che la Convenzione di Varsavia in materia di trasporto aereo internazionale, come modificata dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 10 gennaio 2004, n. 12, "si limita a stabilire quale sia la condotta di inadempimento determinativa della responsabilità contrattuale del vettore aereo, ma non opera alcuna selezione di interessi non patrimoniali della persona del passeggero (tale da farne emergere figura e consistenza) siccome suscettibili di essere incisi dalla anzidetta condotta", sicché, non ravvisandosi "una previsione normativa espressa di risarcibilità del danno non patrimoniale come tale, gli stessi interessi della persona la cui lesione, conseguente all'inadempimento contrattuale del vettore aereo internazionale, suscettibile di riparazione, anch'essi non altrimenti positivamente tipizzati ex ante, dovranno essere individuati dal giudice tra i diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale”.
Proprio con riferimento al tema dei danni da inesatto adempimento del contratto di trasporto aereo, la Corte ha ricordato di aver già evidenziato in precedenti pronunce la rilevanza, quale fondamento di risarcibilità anche dei danni non patrimoniali, della lesione del diritto costituzionalmente tutelato ex art. 16 Cost. della libertà di circolazione (cfr. Cass., 15 febbraio 2023, n. 4723, ne avevamo parlato in Bagaglio consegnato in ritardo? Spetta il risarcimento del danno alla libertà di circolazione).
Nella sentenza impugnata – secondo la Corte - il giudice dell'appello non si era posto in linea con tali criteri, non potendo dubitarsi che anche, nel caso di specie, il diritto costituzionalmente tutelato della libertà di circolazione fosse stato compresso dal trattenimento forzato in aeroporto dei ricorrenti, i quali “si sono trovati nell'impossibilità di allontanarsi per recarsi in albergo e non hanno ricevuto alcuna assistenza da parte della compagnia aerea per tutta la durata della loro permanenza in aeroporto in attesa del nuovo volo, risentendo in tal modo un disagio che ben può essere valutato come lesione di un diritto costituzionalmente garantito, inteso come limitazione alla loro "libertà di movimento", con conseguente compromissione, ancorché breve, comunque giuridicamente rilevante, dei propri diritti”.
D'altra parte – ha precisato la Cassazione - tale diritto gode di una protezione costituzionale particolarmente pregnante, visto che l'art. 16 Cost. assoggetta le sue limitazioni al principio della riserva di legge, la quale - sebbene di natura relativa e non assoluta - presenta, tuttavia, carattere "rinforzato".