Il lavoratore ha diritto di accedere al proprio account di posta elettronica aziendale e ai documenti presenti nel pc dopo la fine del rapporto di lavoro.

Il Garante per la Protezione dei dati personali ha recentemente accolto il reclamo presentato da un lavoratore nei confronti della società ex datrice di lavoro che, a seguito delle istanze dal medesimo formulate, aveva selezionato i messaggi poi trasmessi in copia, escludendo quelli legati all’attività lavorativa.

La questione oggetto del provvedimento (qui il testo integrale) riguardava, dunque, principalmente il contenuto della casella di posta elettronica aziendale, di tipo individuale, utilizzata dal lavoratore nel corso del rapporto.

Il Garante ha richiamato il costante orientamento della Corte europea dei diritti dell’uomo che ha osservato che la linea di confine tra ambito lavorativo/professionale e ambito strettamente privato non sempre può essere tracciata con chiarezza, motivo per cui deve ritenersi applicabile, anche all’ambito lavorativo, l’art. 8 della CEDU posto a tutela della vita privata.

Anche le comunicazioni di tipo elettronico scambiate sul luogo di lavoro rientrano, pertanto, nelle nozioni di “vita privata” e di “corrispondenza”.

La protezione della vita privata si estende, dunque, anche all’ambito lavorativo, considerato che, proprio in occasione dello svolgimento di attività lavorative e/o professionali, si sviluppano relazioni dove si esplica la personalità del lavoratore (artt. 2 e 41, comma 2, Cost.).

Pertanto, il trattamento dei dati, effettuato mediante tecnologie informatiche, nell’ambito del rapporto di lavoro, deve conformarsi al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, a tutela di lavoratori e di terzi.

Coerentemente con questa impostazione, nel provvedimento recante “Linee guida per posta elettronica e Internet”, l’Autorità aveva già osservato che “Il contenuto dei messaggi di posta elettronica –come pure i dati esteriori delle comunicazioni e i file allegati– riguardano forme di corrispondenza assistite da garanzie di segretezza tutelate anche costituzionalmente, la cui ratio risiede nel proteggere il nucleo essenziale della dignità umana e il pieno sviluppo della personalità nelle formazioni sociali” (provvedimento n. 13/2007).

Il Garante ha così ritenuto contraria ai principi in materia di protezione dei dati personali la condotta, posta in essere dalla Società, consistente nella decisione di esaminare preventivamente il contenuto delle e-mail presenti sull’account di posta elettronica individualizzato dell’interessato, al fine di limitare l’accesso dello stesso alle sole comunicazioni di carattere “strettamente personale”, sull’erroneo convincimento che lo scambio di corrispondenza, intrattenuto sull’account aziendale, sia di piena ed esclusiva disponibilità dell’azienda.

Difatti, come viene ricordato nel Provvedimento in esame, alla luce delle definizioni di “dato personale” e “trattamento” racchiusa nell’art. 4, n. 1 e 2, del Regolamento, che ricomprendono necessariamente anche i dati relativi all’attività lavorativa, le comunicazioni in transito su un account individualizzato sono inevitabilmente riconducibili a dati personali dell’assegnatario dell’account.

Anche l’ulteriore attività di oscuramento e anonimizzazione effettuata dalla Società sul contenuto della corrispondenza del reclamante (e motivata dall’esigenza di tutelare i diritti dei terzi e i segreti aziendali contenuti nelle e-mail) è stata reputata illecita. Viste le ipotesi tassativamente previste dal Regolamento in cui il diritto di accesso può essere limitato solo in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (art. 12, par. 5, del Regolamento) e di tutela dei diritti dei terzi (art. 15, par. 4, del Regolamento), il Garante ha rilevato che, nel caso di specie, non ricorrevano le circostanze previste da tale norma.

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 9949 del 17 aprile 2026) ha affrontato la questione se la struttura sanitaria possa agire in rivalsa contro il sanitario anche in assenza di dolo o colpa grave, invocando clausole contrattuali o le regole codicistiche sui condebitori solidali, quando la prestazione è stata resa mediante l’organizzazione della struttura.

Una paziente aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico eseguito in una clinica privata, in regime di solvenza. Il Tribunale aveva condannato la struttura che aveva esercitato azione di regresso nei confronti del chirurgo libero professionista. La Corte d’Appello aveva respinto il regresso, con decisione confermata ora dalla Corte di Cassazione.

Secondo la Cassazione, l’art. 9 l. n. 24/2017 (secondo cui, come è noto, l’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave) disciplina in via speciale e prevalente il rapporto interno tra struttura e sanitario quando la prestazione è resa tramite l’organizzazione della struttura.

La rivalsa della struttura è ammessa solo in caso di dolo o colpa grave del sanitario, indipendentemente dal titolo della responsabilità del medico verso il paziente (contrattuale o extracontrattuale).

Ciò che rileva ai fini dell'applicabilità dell'art. 9 della L. n. 24/2017, dunque, non è la qualificazione della responsabilità del sanitario verso il paziente in termini contrattuali o aquiliani, bensì il fatto che il danno si sia prodotto nell'ambito di una prestazione sanitaria erogata attraverso l'organizzazione della struttura che abbia messo a disposizione sale operatorie, apparecchiature, personale e supporti logistico-assistenziali.

In tali ipotesi, l'esercente la professione sanitaria, anche se libero professionista e anche se contrattualmente obbligato nei confronti del paziente, opera quale ausiliario della struttura ai sensi dell'art. 1228 c.c. (richiamato dall'art. 7, primo comma, L. n. 24/2017 quale fondamento e paradigma della responsabilità della struttura), con la conseguenza che quest'ultima  risponde verso il danneggiato per fatto proprio e che il rapporto interno tra struttura e sanitario è regolato dalla disciplina della rivalsa come dettata dall'art. 9 della L. n. 24/2017.

Ne discende che l'ausiliarietà del sanitario – sottolinea la Corte - non è esclusa né dalla pluralità dei rapporti contrattuali, né dall'esternalizzazione di segmenti dell'organizzazione, né dalla distinzione tra titolarità dei mezzi materiali e autonomia professionale del prestatore d'opera.

Pertanto, le clausole contrattuali di manleva e le regole codicistiche del regresso tra condebitori solidali non superano il limite legale dell’art. 9, norma inderogabile.

Nel caso di specie, il sanitario, ancorché operante in regime libero-professionale e legato al paziente da un rapporto contrattuale diretto, aveva operato quale ausiliario della struttura ai sensi dell'art. 1228 c.c., con conseguente responsabilità solidale verso il danneggiato e con applicazione, sul piano dei rapporti interni, della disciplina della rivalsa di cui all'art. 9 della L. n. 24/2017.

Quest’ultima norma – ha precisato la Corte in un interessante passaggio della motivazione - non ha la funzione di ridefinire il titolo della responsabilità del sanitario verso il paziente, ma persegue l'obiettivo, coerente con la ratio complessiva della L. n. 24/2017, di bilanciare l'assunzione del rischio organizzativo da parte della struttura con una responsabilità del sanitario circoscritta alle ipotesi di maggiore gravità della colpa. Ne consegue che l'art. 9 della L. n. 24/2017 opera tutte le volte in cui il sanitario abbia contribuito causalmente al danno nell'ambito di una prestazione resa mediante l'organizzazione della struttura, indipendentemente dal fatto che egli risponda verso il paziente anche ex art. 1218 c.c.

In tema di licenziamento disciplinare, oggetto della contestazione dell'addebito, secondo la previsione di cui all'art. 7 legge n. 300 del 1970, è il fatto nei suoi elementi materiali, non anche le specifiche disposizioni legali o contrattuali che il fatto abbia violato. La Corte di Cassazione (ordinanza n. 8741 dell’8 aprile 2026) ha così evidenziato l’irrilevanza dell’errore nell’indicazione delle disposizioni violate nella lettera di contestazione.

Secondo la Cassazione, infatti, tale erronea indicazione non comporta né l'invalidità della contestazione né che il giudice debba limitare la sua valutazione all'accertamento che il fatto violi le specifiche norme di cui si alleghi la violazione, competendo invece al giudice la qualificazione giuridica del fatto contestato.

Pertanto, non costituendo un accertamento di fatto, ma una valutazione di diritto lo stabilire se una determinata vicenda contestata rientri o meno nella previsione del codice disciplinare, non è preclusa al giudice una diversa valutazione sul punto, anche in assenza di specifiche contestazioni delle parti.

Nel caso affrontato dalla Corte, il giudice d’appello aveva respinto il reclamo proposto dalla Società avverso la sentenza con la quale il Tribunale aveva confermato l’ordinanza di accertamento di illegittimità del licenziamento disciplinare. La statuizione di conferma era stata fondata sulla considerazione che il fatto ascritto, provato nella sua materialità, era riconducibile a fattispecie punita dal CCNL con sanzione conservativa; il giudice del reclamo aveva escluso che con il richiamo nella lettera di contestazione ai precedenti disciplinari la parte datoriale avesse inteso contestare al dipendente la specifica fattispecie contemplata dal contratto collettivo come giustificativa del recesso datoriale in presenza di recidiva.

Nell’accogliere il ricorso, la Cassazione ha espresso i principi sopra riportati, sottolineando che la qualificazione del contenuto di un atto si pone come operazione ermeneutica indispensabile, prodromica alla individuazione della disciplina di legge o convenzionale applicabile.

La Corte di merito – si legge nella pronuncia - non poteva limitarsi, come avvenuto, a prendere atto che, nella lettera di contestazione, non era richiamata la specifica norma collettiva che, in presenza di recidiva, rendeva la condotta del lavoratore sanzionabile con il licenziamento; piuttosto, avrebbe dovuto procedere ad un'autonoma valutazione in diritto della fattispecie contestata, ai fini di verifica della sussumibilità della stessa nell'una o nell'altra delle ipotesi sanzionate dalla norma collettiva.

La carenza di tale operazione di qualificazione da parte del giudice del reclamo, secondo la Cassazione, aveva viziato in radice il ragionamento decisorio seguito nella sentenza impugnata, imponendo la cassazione con rinvio della decisione.

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